Come noto la UIL, dopo aver debitamente firmato il contratto integrativo aziendale del 2005 ha successivamente "sponsorizzato" il ricorso avverso il contratto medesimo (!) in merito al sistema di ponderazione salariale adottato (contenzioso ex dipendenti Ministero del Lavoro).
La RSU ha più volte invitato la UIL a proseguire la vertenza nelle opportune sedi ( tribunale- giudice del lavoro), ma, purtroppo, l'invito è sempre caduto nel vuoto.
Nello stato di perenne "impasse" (la UIL ha proceduto al solo tentativo di conciliazione, mentre il ricorso vero e proprio non l'ha mai presentato), il Settore Personale ha richiesto un parere all'ARAN, (organismo "di parte" che cura in via esclusiva gli interessi degli enti pubblici in materia contrattuale), anziché inviarlo, come originariamente richiesto dalla Rsu, direttamente alla funzione pubblica.
La RSU ha più volte invitato la UIL a proseguire la vertenza nelle opportune sedi ( tribunale- giudice del lavoro), ma, purtroppo, l'invito è sempre caduto nel vuoto.
Nello stato di perenne "impasse" (la UIL ha proceduto al solo tentativo di conciliazione, mentre il ricorso vero e proprio non l'ha mai presentato), il Settore Personale ha richiesto un parere all'ARAN, (organismo "di parte" che cura in via esclusiva gli interessi degli enti pubblici in materia contrattuale), anziché inviarlo, come originariamente richiesto dalla Rsu, direttamente alla funzione pubblica.
Il risultato? praticamente ........nullo !!!!!!!!!, ma con ulteriori nubi all'orizzonte.
Infatti, il parere dell'ARAN non ha alcun valore vincolante, come si evince dalla premessa formulata dall'ARAN stessa: " Nel merito del quesito formulato, si ritiene necessario evidenziare che non compete alla scrivente Agenzia né esprimere giudizi (nè di legettimità né di mera opportunità) sui contenuti dei contratti decentrati integrativi stipulati ed applicati dagli enti nè dare indicazioni di carattere meramente applicativo e gestionale ..... "
L'Aran tratta poi della produttività in generale, chiaramente invita a non escludere a priori nessun lavoratore dal fruire della produttività, parere ampiamente condiviso da tutti.
Proprio per questo motivo sono sempre stati regolarmente pagati ai ricorrenti colleghi "sponsorizzati", nel ricorso, dalla UIL, molteplici istituti contrattuali che compongono la produttività, quali ad esempio:
- specifici progetti obiettivo presentati,
- retribuzione di 4 Posizioni Organizzative (a fronte di una sola che parrebbe per lo più prevista - P.O. coordinatore centri per l'impiego - in Enti di dimensione similare al nostro). Inoltre, alle suddette P.O. non è mai stata applicata nessuna misura di sistema di ponderazione, generando un'evidente "sperequazione interna" tra gli stessi ex dipendenti del Ministero del Lavoro, a seconda che siano, o meno, beneficiari di Posizione Organizzativa (esente da ponderazione), o semplici fruitori dell'istituto contrattuale legato al raggiungimento degli obiettivi ("colpito da ponderazione").
- le eventuali indennità di responsabilità (che presto dovrebbero essere individuate),
- la reperibilità e lo straordinario
- parte, (per via della ponderazione) della produttività legata al raggiungimento degli obiettivi.
- indennità di responsabilità (presto)
Tutti istituti contrattuali che a titolo esemplificativo costituiscono componenti della produttività.
Al di là delle considerazioni espresse, rimane comunque del tutto irrilevante il parere espresso dall'Aran, che, di fatto, ha lo stesso valore del parere rilasciato da un qualunque Sindacato firmatario di contratto.
Si è indubbiamente perso, per l'ennesima volta, tempo prezioso (il giudice del lavoro avrebbe sicuramente da tempo dato una definitiva soluzione che avrebbe tutelato tutti quanti i dipendenti provinciali !), con un inverosimile risultato raggiunto : i problemi sono cresciuti !!!!
Infatti, l'ARAN, formulando il suo giudizio ha fornito un ulteriore elemento di dubbio che inevitabilmente potrebbe presto sfociare in un nuovo contenzioso per l'Ente!
Parrebbe infatti che gli scatti orizzontali ottenuti negli anni trascorsi dai colleghi ex dipendenti del Ministero del Lavoro, avrebbero dovuto essere finanziati dalla RIA fruita e fino alla "capienza" della stessa.
In realtà sia il 1° scatto orizzontale concesso al gruppo di colleghi propositori del contenzioso (risalente probabilmente all'anno 2003) che il 2°, ottenuto nel 2005, sono stati interamente finanziati con risorse del fondo incentivante, anziché esser finanziati con parte della RIA dai ricorrenti goduta.
E' quindi chiaro come il sistema di ponderazione contrattualmente applicato sia altresì strettamente correlato con le modalità di finanziamento degli scatti orizzontali ottenuti dai ricorrenti.
Se prevarrà la tesi che l'Ente è in realtà incorso in errore nella costituzione del fondo incentivante degli anni trascorsi (non ha detratto dalla RIA la somma degli scatti orizzontali concessi), inevitabilmente dovrà procedere, a seguito del nuovo contenzioso "ormai alle porte", a rimpinguare il fondo incentivante di c..a. € 250.000/300.000 euro con destinazione a nuovi arretrati contrattuali (e conseguentemente con pagamento di presumibili € 300/400 per ogni dipendente).
In tal caso "i ricorrenti" fruirebbero ovviamente di maggiori importi di salario accessorio "legati" al raggiungimento degli obiettivi.
E' doveroso sottolineare come l'impegno sindacale di tutti quanti sarà ovviamente indirizzato verso la tutela dei colleghi "ricorrenti" affinché non debbano pure procedere al rimborso dell'ammontare dello scatto orizzontale goduto in questi anni.
In questo contesto, riteniamo che al momento non possa esserci altra scelta che considerare il contratto decentrato stipulato tuttora valido ed efficace.
Pertanto dovranno essere immediatamente pagate le somme destinate al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2007 ( € 1.150 procapite).
Invitiamo nuovamente la UIL, qualora non condivida tale orientamento, a procedere mediante ricorso al giudice del lavoro (come da tempo da noi tutti auspicato) onde favorire ciò che tutti desideriamo, ovvero una definitiva e corretta soluzione.
Contestualmente non possiamo che auspicare la sottoscrizione da parte di tutti quanti i componenti RSU del nuovo imminente contenzioso ormai alle porte (richiesta di verifica e d eventuale integrazione fondo incentivante la produttività di c.a. € 250.000/300.000 correlati all'utilizzo della RIA) per fare definitiva e completa luce sull'intera vicenda.
La RSU è infatti organo dotato di piena autonoma ed indipendenza dalle segreterie sindacali !
Chiarezza sì, e....senza ....dubbi di sorta !!!
Clicca sull'immagine per il testo completo espresso dall'ARAN
L'Aran tratta poi della produttività in generale, chiaramente invita a non escludere a priori nessun lavoratore dal fruire della produttività, parere ampiamente condiviso da tutti.
Proprio per questo motivo sono sempre stati regolarmente pagati ai ricorrenti colleghi "sponsorizzati", nel ricorso, dalla UIL, molteplici istituti contrattuali che compongono la produttività, quali ad esempio:
- specifici progetti obiettivo presentati,
- retribuzione di 4 Posizioni Organizzative (a fronte di una sola che parrebbe per lo più prevista - P.O. coordinatore centri per l'impiego - in Enti di dimensione similare al nostro). Inoltre, alle suddette P.O. non è mai stata applicata nessuna misura di sistema di ponderazione, generando un'evidente "sperequazione interna" tra gli stessi ex dipendenti del Ministero del Lavoro, a seconda che siano, o meno, beneficiari di Posizione Organizzativa (esente da ponderazione), o semplici fruitori dell'istituto contrattuale legato al raggiungimento degli obiettivi ("colpito da ponderazione").
- le eventuali indennità di responsabilità (che presto dovrebbero essere individuate),
- la reperibilità e lo straordinario
- parte, (per via della ponderazione) della produttività legata al raggiungimento degli obiettivi.
- indennità di responsabilità (presto)
Tutti istituti contrattuali che a titolo esemplificativo costituiscono componenti della produttività.
Al di là delle considerazioni espresse, rimane comunque del tutto irrilevante il parere espresso dall'Aran, che, di fatto, ha lo stesso valore del parere rilasciato da un qualunque Sindacato firmatario di contratto.
Si è indubbiamente perso, per l'ennesima volta, tempo prezioso (il giudice del lavoro avrebbe sicuramente da tempo dato una definitiva soluzione che avrebbe tutelato tutti quanti i dipendenti provinciali !), con un inverosimile risultato raggiunto : i problemi sono cresciuti !!!!
Infatti, l'ARAN, formulando il suo giudizio ha fornito un ulteriore elemento di dubbio che inevitabilmente potrebbe presto sfociare in un nuovo contenzioso per l'Ente!
Parrebbe infatti che gli scatti orizzontali ottenuti negli anni trascorsi dai colleghi ex dipendenti del Ministero del Lavoro, avrebbero dovuto essere finanziati dalla RIA fruita e fino alla "capienza" della stessa.
In realtà sia il 1° scatto orizzontale concesso al gruppo di colleghi propositori del contenzioso (risalente probabilmente all'anno 2003) che il 2°, ottenuto nel 2005, sono stati interamente finanziati con risorse del fondo incentivante, anziché esser finanziati con parte della RIA dai ricorrenti goduta.
E' quindi chiaro come il sistema di ponderazione contrattualmente applicato sia altresì strettamente correlato con le modalità di finanziamento degli scatti orizzontali ottenuti dai ricorrenti.
Se prevarrà la tesi che l'Ente è in realtà incorso in errore nella costituzione del fondo incentivante degli anni trascorsi (non ha detratto dalla RIA la somma degli scatti orizzontali concessi), inevitabilmente dovrà procedere, a seguito del nuovo contenzioso "ormai alle porte", a rimpinguare il fondo incentivante di c..a. € 250.000/300.000 euro con destinazione a nuovi arretrati contrattuali (e conseguentemente con pagamento di presumibili € 300/400 per ogni dipendente).
In tal caso "i ricorrenti" fruirebbero ovviamente di maggiori importi di salario accessorio "legati" al raggiungimento degli obiettivi.
E' doveroso sottolineare come l'impegno sindacale di tutti quanti sarà ovviamente indirizzato verso la tutela dei colleghi "ricorrenti" affinché non debbano pure procedere al rimborso dell'ammontare dello scatto orizzontale goduto in questi anni.
In questo contesto, riteniamo che al momento non possa esserci altra scelta che considerare il contratto decentrato stipulato tuttora valido ed efficace.
Pertanto dovranno essere immediatamente pagate le somme destinate al raggiungimento degli obiettivi dell'anno 2007 ( € 1.150 procapite).
Invitiamo nuovamente la UIL, qualora non condivida tale orientamento, a procedere mediante ricorso al giudice del lavoro (come da tempo da noi tutti auspicato) onde favorire ciò che tutti desideriamo, ovvero una definitiva e corretta soluzione.
Contestualmente non possiamo che auspicare la sottoscrizione da parte di tutti quanti i componenti RSU del nuovo imminente contenzioso ormai alle porte (richiesta di verifica e d eventuale integrazione fondo incentivante la produttività di c.a. € 250.000/300.000 correlati all'utilizzo della RIA) per fare definitiva e completa luce sull'intera vicenda.
La RSU è infatti organo dotato di piena autonoma ed indipendenza dalle segreterie sindacali !
Chiarezza sì, e....senza ....dubbi di sorta !!!
Clicca sull'immagine per il testo completo espresso dall'ARAN

Riceviamo e naturalmente pubblichiamo la versione UIL dei fatti inerenti il ricorso presentato, redatta da Simonetta Di Vito ed Eugenio Vinay:
RispondiEliminaLe vecchie abitudini sono dure a morire!
A seguito della pubblicazione sul blog del post titolato “RICORSO UIL, E’ CAOS SULLA PRODUTTIVITA’ A SEGUITO DI PARERE ARAN” noi, componenti RSU UIL, vorremmo illustrare come stiano le cose.
Riprendendo la ormai stantia questione, è vero che la UIL, in perfetto accordo con le altre OO.SS., in data 9 gennaio 2006 ha firmato il contratto integrativo aziendale del 2005 che, al proprio interno, prevedeva la riduzione del premio incentivante per coloro che percepiscono emolumenti di natura incentivante (da individuare attraverso apposito protocollo tra le parti), questo nella convinzione ,ora confermata anche dall’ARAN, che la RIA non rientrasse nel salario accessorio.
E’ vero che la UIL, allorché si è addivenuti alla redazione di un Regolamento che indicava quali soggetti alla perequazione i dipendenti ex ANAS e i dipendenti ex Ministero, allegava una dichiarazione a verbale per meglio chiarire la propria linea; linea che, come già sopra detto, ritiene improponibile un sistema perequativo che consideri la RIA parte del salario accessorio.
E’ vero che la UIL, come naturale per una Organizzazione sindacale, ha sostenuto i colleghi ( che ci rifiutiamo di definire “provenienti dal Ministero del Lavoro”) che percepiscono la RIA, esclusi in toto o parzialmente dall’erogazione della produttività, nel tentativo di conciliazione avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, a tutela di una comunque legittima loro richiesta.
E’ vero che, su sollecitazione unitaria della RSU per la ricerca di un definitivo chiarimento in materia, l’Amministrazione Provinciale ha chiesto all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che offre assistenza agli Enti tramite formulazione di orientamenti per l’applicazione uniforme dei CCNL), evidentemente e, pare, correttamente individuata dall’Amministrazione stessa come soggetto competente, un parere per chiarire definitivamente se la RIA sia da considerare salario accessorio o fisso.
Chiedendoci, forse ingenuamente, se, a fronte di un esito differente, ci sarebbe stata la attuale contestazione sulla validità del parere espresso è comunque vero che l’ARAN ha dato una risposta che CONFERMA la tesi sostenuta dalla UIL che, molto semplicemente, può essere così riassunta:
- Il parere dell’ARAN non è immediatamente vincolante come non lo sono i pareri legali o sindacali. Però, contrariamente a quanto sostenuto nel Blog, il parere espresso rientra a pieno titolo nelle competenze dell’ARAN in quanto, essendo relativo alla uniforme applicazione di CCNL di lavoro (nello specifico alla uniforme applicazione dell’art. 28, comma 7 del Contratto Comparto Regioni – Autonomie Locali), rientra nella previsione normativa dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs 165/01.
- Con il suddetto parere l’Aran conferma la necessità di stabilire, durante la contrattazione decentrata, le regole di perequazione tra compensi di produttività e alcuni trattamenti economici accessori facendo l’esempio dei “compensi professionali per gli avvocati, quelli per i progetti interni (legge Merloni), i compensi ICI, ecc.”
- L’Aran solleva dubbi in un sistema perequativo che equipari tutte le tipologie di trattamenti accessori ai compensi per produttività, perché – sottolinea – “non tutti i compensi accessori hanno una medesima finalità con conseguente ingiustificato appiattimento retributivo”.
- E’ dell’avviso che è da escludere che i trattamenti ad personam riconosciuti ai singoli lavoratori per effetto di leggi o CCNL, siano da equiparare ai compensi per produttività (es. RIA)
Pertanto il parere dell’ARAN, chiaro e semplice come sopra, ci aiuta a capire che il metodo perequativo che si intendeva adottare ha delle storture che vanno sanate per non danneggiare altre categorie di lavoratori.
Ci spiega che, come già detto, i trattamenti “ad personam” riconosciuti per effetto di Legge o di Contratto, non possono considerarsi come trattamento accessorio equiparabile ai compensi per produttività
Per quanto riguarda la nota pubblicata sul blog, amareggia il dover constatare che, anche a distanza di anni, persiste il tentativo di coltivare ulteriore malessere tra i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale e gli “ex dipendenti del Ministero del Lavoro”: essi vengono infatti definiti “colleghi sponsorizzati” solo perché hanno fatto valere un diritto contrattuale; viene rinfacciato che sono stati regolarmente pagati molteplici istituti contrattuali che compongono la produttività quali ad esempio le P.O., gli specifici progetti obiettivo, la reperibilità, lo straordinario e le indennità di responsabilità.
Relativamente alle P.O occorre fare un certo numero di precisazioni.
Il numero delle PO è strettamente collegato alla dislocazione sul territorio degli uffici decentrati ed alle competenze effettivamente svolte. L’espressione “dimensione similare al nostro” in realtà non dice nulla in quanto diversa è la organizzazione che le diverse Province si sono date per la gestione del mercato del lavoro. Indipendentemente da ciò la individuazione dei responsabili dei CPI come PO non è dissimile da e quanto effettuato dalle Amministrazioni che non hanno trattenuto le competenze in un solo servizio centralizzato, con conseguente riduzione dei CPI a meri sportelli . Sono inoltre al momento, come noto, ed in attesa di nuova regolamentazione, altri fattori, come responsabilità, professionalità, numero di dipendenti da coordinare, carichi di lavoro, competenze attribuite, ecc. a giustificare l’esistenza delle singole PO.
Da quando poi la posizione organizzativa è considerata come trattamento accessorio equiparabile al compenso di produttività? E’ per lo meno curioso il fatto che qualcuno da un lato contesti le PO già esistenti e dall’altro ne solleciti la creazione di nuove, magari per realtà considerevolmente più ridotte rispetto ai CPI
In ultimo il sistema di ponderazione deve essere applicato solo alle PO dei Centri per l’Impiego o anche a tutte le altre esistenti nell’Ente? La presunta “sperequazione interna” non è forse generalizzata e non solo circoscritta all’interno dei soli “ex dipendenti del Ministero del Lavoro”?
Per quale motivo gli “ex ministeriali” dovrebbero, se previsto, rimanere reperibili per le urgenze senza che venga loro pagata la reperibilità? Per quale motivo dovrebbero lavorare extra orario senza pretendere il relativo compenso? Per quale ragione loro dovrebbero sentirsi dei privilegiati nel percepire reperibilità e straordinari?
Per mera curiosità poi, quali “ex dipendenti del ministero del Lavoro” percepiscono una indennità di reperibilità collegata alla loro funzione?
La nota che leggiamo sul blog non riesce a farli sentire in colpa per il fatto che l’Amministrazione consenta la possibilità di percepire tutti i trattamenti economici accessori previsti per la generalità degli altri dipendenti dell’Ente, considerato il fatto che sono e si sentono tutti dipendenti dalla stessa Amministrazione, in assenza di diritti di primogenitura.
Preoccupante, soprattutto dal punto di vista sindacale, invece è continuare a guardare indietro alla ricerca di anomalie tese a dividere più che amalgamare i colleghi, anziché proiettarsi nel futuro per migliorare la condizione di tutti smettendo, una volta per tutte e a riprova di una raggiunta maturità, di definirli “ex dipendenti del Ministero del Lavoro” o semplicemente “ricorrenti”, anche se poi viene offerta una forma di adozione per la tutela nei confronti di eventuali, e suggerite dagli stessi, rivalse della Amministrazione nei loro confronti!
Possiamo, a questo punto, sperare di essere finalmente accettati anche da certe sigle sindacali, dal momento che i colleghi già lo fanno da tempo, come dipendenti dell’Amministrazione Provinciale a tutti gli effetti.e di non essere costantemente il perno di diatribe sindacali e falsi alibi per il mancato raggiungimento di risultati utili?
In merito a ciò vorremmo semplicemente ricordare che i contenziosi appoggiati dalla UIL in nessun modo sono causa diretta o indiretta di disapplicazioni e/o parziali applicazioni di norme contrattuali esistendo, come confermato anche nell’ultima riunione del tavolo di contrattazione, la possibilità economica di provvedervi, come unitariamente richiesto da TUTTE le sigle sindacali.
Simonetta di Vito
Eugenio Vinay