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13 gennaio 2013

Ecco il testo del comma riguardante le Province inserito nella Legge di Stabilità approvata a fine dicembre 2012; a seguire un commento, sullo stesso comma, preso dal sito dell'Unione Province Italiane.

Legge di stabilità 2013
Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012

115. Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2013». All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole: «all'esito della procedura di riordino» sono sostituite dalle seguenti: «in attesa del riordino, in via transitoria». Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto legge.

Questi in sintesi gli effetti dell’emendamento.
1) Al fine di consentire una riforma organica della rappresentanza delle Province e in attesa del riordino delle Province, si garantisce per tutto l’anno 2013 la certezza delle funzioni provinciali,  sospendendo  fino al 31 dicembre 2013 l’applicazione delle disposizioni dei commi 18 e 19 del decreto legge 201/11 che consentivano allo Stato e alle leggi regionali, secondo le rispettive competenze, di svuotare le Province delle loro funzioni, trasferendole ai Comuni o alle Regioni.

2) Allo stesso tempo,  in linea con questa scelta,  è prorogato al 31 dicembre 2013 il
termine  entro cui il Parlamento deve  approvare la legge che  disciplina  le nuove modalità di elezione degli organi delle Province. La proroga riguarda il comma 16 del decreto legge 201/11 che disciplina le Province come enti di secondo grado.

3) Per consentire il completamento del processo di riordino delle Province nell’anno 2013
ed evitare di eleggere nuovi organi di governo per enti che dovranno essere riformati è previsto, altresì, il  commissariamento fino al 31 dicembre 2013 delle Province già  commissariate o di quelle Province i cui organi siano in scadenza nel 2013.

4) E’ fissato al 31 dicembre 2013 il termine per emanare il nuovo decreto di riordino e
accorpamento delle Province.  Il riordino a legislazione vigente (art. 17 del DL 95/12) dovrebbe avvenire sulla base delle ipotesi dei CAL e delle proposte  avanzate dalle Regioni, secondo i requisiti minimi previsti dalla delibera del Governo, ma nulla vieta al Parlamento di precedere criteri ulteriori o diversi.

5) In attesa del riordino,  sono  riconosciute in capo alle Province in via transitoria le
funzioni fondamentali (pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, viabilità, edilizia scolastica), previste dall’art. 17, comma 10, del D. L. 95/2012.

6) Dal combinato disposto dei punti 1) e 5) le Province continuano a svolgere, per tutto il 2013, le attuali funzioni, e ciò consente la continuità dell’attività amministrative nel 2013  anche se la gran parte delle Province si troveranno in difficoltà strutturale, a seguito dei pesanti tagli operati dal Governo sui bilanci 2012 e 2013.

7) Il Presidente, la Giunta e il Consiglio, oggi in  essere, restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati. Viene pertanto superata la previsione del DL 188/12 che prevedeva la soppressione delle giunte provinciali a partire dal 1° gennaio 2013.

8) Fino al 31 dicembre 2013  è sospesa l’applicazione  dell’art. 18 del DL 95/12
sull’istituzione delle città metropolitane. Questo incide sugli adempimenti del 2013 e sulla fase transitoria e riallinea il termine per l’istituzione di tutte le Città metropolitane al 1° gennaio 2014, come previsto dal comma 1 dell’art. 18 del DL 95.

9) Allo stesso modo,  è sospesa l’applicazione delle disposizioni  di cui all’articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto,  relative al riordino delle Prefetture e dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno.

08 gennaio 2013

Interessante articolo da "Quotidiano Legale" segnalato da un collega.

Approvato dalla Commissione Bilancio del Senato un emendamento di proroga al 31 dicembre 2013 dei termini per il riordino delle Province

di Carlo Rapicavoli – La Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 17 dicembre, ha approvato un emendamento alla legge di stabilità che rinvia al 31 dicembre 2013 le scadenze per il riordino delle Province
Dopo la decisione della Commissione Affari Costituzionali del Senato di interrompere l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 5 novembre 2012 n. 188 “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città Metropolitane”, come anticipato da giorni, è stato infatti depositato il 15 dicembre in Commissione Bilancio del Senato un emendamento dei relatori sen. Legnini e sen. Tancredi, al disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” che dovrebbe passare all’esame dell’aula martedì 18 dicembre.
Sull’emendamento sono stati presentati 8 subemendamenti, respinti dalla Commissione, ad eccezione di quello presentato dal sen. Pichetto Fratin volto a prorogare al 31 dicembre 2013 anche il termine previsto dall’art. 2 del D. L. 95/2012 (spending review) per la riduzione del personale dell’amministrazione civile dell’interno (Prefetture) collegato al processo di riordino delle Province.
Questi in sintesi gli effetti dell’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato:
1) E’ sospeso fino al 31 dicembre 2013 il termine per emanare, secondo le rispettive competenze, la legge dello Stato e le leggi regionali di trasferimento delle funzioni oggi svolte dalle Province ai Comuni o alle Regioni stesse;
2) E’ prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per approvare la legge dello stato che regola l’elezione degli organi delle Province (come enti di secondo grado);
3) Sono prorogati fino al 31 dicembre 2013 i commissariamenti delle Province oggi in essere o di quelle Province i cui organi sono in scadenza nel 2013;
4) E’ fissato al 31 dicembre 2013 il termine per emanare il nuovo decreto di riordino e accorpamento delle Province, sulla base delle ipotesi di riordino dei CAL e delle proposte di riordino delle Regioni;
5) Sono confermate da subito le funzioni fondamentali delle Province (pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, viabilità, edilizia scolastica), previste dall’art. 17 del D. L. 95/2012, anche in attesa del riordino;
6) Fino al riordino le Province continuano a svolgere, certamente per tutto il 2013, le attuali funzioni;
7) Il Presidente, la Giunta e il Consiglio, oggi in essere, restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati;
8) Fino al 31 dicembre 2013 è sospesa l’applicazione delle disposizioni per l’istituzione delle città metropolitane.