Si sta riproponendo, nell'Ente, il tema dell'affidamento di contratti a tempo determinato nell'area della dirigenza con l'utilizzo dell'art. 110 del T.U.E.L. (di durata limitata al mandato Presidenziale).
Se da un lato l'utilizzo della suddetta tipologia di contratto riscuote, in Italia, un sempre maggior successo in termini numerici (in rapporto alle dirigenze di ruolo esistenti), dall'altro lato è altrettanto evidente come, pressoché ovunque, l'individuazione del soggetto titolare, transita dalla pubblicazione di specifici avvisi di pubblica selezione che possono esser riservati ai soli dipendenti interni, o estesi anche agli esterni.
Prova di ciò è fornita dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 9814 del 14/04/2008
In tema di Affidamento di incarico dirigenzialeIn materia di impiego pubblico privatizzato, la Corte di cassazione, riconfermando i consolidati principi secondo i quali anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ha ulteriormente specificato che le norme di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, alla luce anche delle clausole generali di correttezza e buona fede nonchè dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. La pronuncia in esame ha poi concluso che, nel caso in cui l’amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.
Ma che succede nel nostro Ente?
Si può forse far finta di nulla e procedere con nomina dirigenziale diretta e senza la pubblicazione di alcun avviso di selezione ?
La risposta, purtroppo affermativa, (per chi, come noi invoca trasparenza) è giunta stamane, 24 novembre, direttamente dalla delegazione di parte pubblica nel corso di un'apposita riunione sindacale di concertazione relativa alla definizione del piano occupazionale 2008 e 2009.
Per la copertura della dirigenza del settore Lavoro, prevista nella redazione di proposta di piano occupazionale 2008, l'avviso pubblico potrebbe non esser pubblicato, stante il dettato dell'attuale regolamento d'organizzazione dell'Ente che inspiegabilmente .....lo permette !
E' evidente, a questo punto, come un soggetto tra la Provincia di Cuneo e la Corte di Cassazione rischia veramente di incorrere in errore!
Voi a chi dareste ragione? Chi sbaglia ? Chi, sopratutto potrebbe rischiare di esser chiamato a risarcire il danno?
Unico lato positivo dell'intera vicenda è costituito dal fatto che l'individuazione del futuro dirigente potrebbe "cadere" su un dipendente attualmente già in servizio nell'Ente.
Non si potrà perlomeno sostenere la tesi che il personale provinciale è, nel suo complesso, così "scarso" da costringere l'Ente a dover ricorrere a professionalità reperibili solamente all'esterno.
Rimandiamo ulteriori considerazioni a carattere generale allo specifico post a tema il piano occupazionale.