DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE
Decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali
Roma, 18 settembre
2015
Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato nella
legge di conversione dal Parlamento e
pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015
contiene novità importanti in materia di polizia provinciale
nelle disposizioni dell’articolo 56.
Art. 5
Misure in materia di
polizia provinciale
1. In relazione al
riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile
2014, n. 56, e fermo
restando quanto
previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle
funzioni da parte
delle regioni, per
quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del
presente articolo,
il personale
appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo
12 della legge 7 marzo
1986, n. 65, transita
nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia
municipale, secondo le
modalità e procedure
definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2014, n.
190.
2. Gli enti di area
vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale
necessario per
l'esercizio delle
loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 421, della
legge 23 dicembre
2014, n. 190.
3. Le leggi regionali
riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale
nell'ambito dei
processi di riordino
delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 89, della
legge 7 aprile 2014,
n. 56.
4. Il personale non
individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e
3, è trasferito
ai comuni, singoli o
associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del
decreto di cui
al medesimo comma 1,
gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del
territorio,
singoli o associati,
le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto
previsto
dall'articolo 1,
comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del
personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti
della relativa dotazione
organica e della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti
disposizioni in
materia di
limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il
rispetto del patto di
stabilità interno
nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto
previsto dall'articolo
4, comma 1.
6. Fino al completo
assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli
enti locali, a
pena di nullità delle
relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia
contrattuale per lo
svolgimento di
funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo
determinato
effettuate dopo la
data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla
data di entrata in
vigore della relativa
legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale,
esclusivamente per
esigenze di carattere
strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi
nell'anno
solare, non
prorogabili.
7. Le disposizioni
del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province
autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le
relative
norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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1. Le disposizioni
del DL 78 in materia di polizia provinciale
La nuova disposizione, entrata in vigore il 15 agosto 2015,
sostituisce integralmente l’originario
articolo del decreto legge sulla polizia provinciale, definendo
un percorso di ricollocazione più
articolato e coordinato con il processo di riordino di funzioni
avviato per l’attuazione della legge 56/14.
Come è noto, a seguito dell’Accordo sancito in Conferenza
unificata l’11 settembre 2014, le funzioni di
polizia provinciale sono state sottratte dal processo di
riordino delle funzioni provinciali che è stato
affidato alla legislazione regionale.
A seguito dell’approvazione della legge di stabilità 2015, in
base alla Circolare n. 1/2015 dei Ministri
Madia e Lanzetta sul personale delle province e delle città
metropolitane, le Province hanno collocato
il personale di polizia provinciale e le relative spese fuori
dalle dotazioni organiche delle Province, in
attesa di un provvedimento di riordino operato dal legislatore
statale.
Visto che il Parlamento ha approvato una riforma della pubblica
amministrazione che prevede il
superamento del Corpo forestale, con il decreto-legge 78 il
Governo ha previsto il trasferimento del
personale di polizia provinciale ai Comuni nei limiti delle
dotazioni organiche anche in deroga alle
capacità assunzionali, stabilendo altresì il blocco delle
assunzioni del personale di polizia municipale,
anche relativamente ai vigili stagionali.
Con le modifiche introdotte in Parlamento all’articolo 5 nella
conversione del decreto si definisce un
percorso più articolato di riallocazione del personale di
polizia provinciale che tiene conto sia
dell’esigenza di mantenere in capo alle Province servizi di
polizia provinciale connessi allo
svolgimento delle loro funzioni fondamentali in materia di
ambiente e circolazione stradale, sia del
riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale (come
per esempio in materia di caccia e pesca)
ad opera del legislatore regionale, sia delle esigenze di personale
di polizia locale dei Comuni del
territorio.
2. L’individuazione
del personale di polizia provinciale necessario per le Province
La disposizione prevede che le Province (e le Città
metropolitane) individuino il personale di polizia
provinciale necessario per l’esercizio delle funzioni
fondamentali, nei limiti della riduzione delle spese
della dotazione organica prevista dal comma 421 della legge di
stabilità 2015. La norma riguarda
esclusivamente il personale di polizia provinciale, ovvero gli
ufficiali e gli agenti di polizia locale che
abbiano le specifiche qualifiche, e non il personale tecnico
che svolge eventuali funzioni di vigilanza
(ad esempio nel settore viabilità) o del personale
amministrativo che lavora nei corpi o servizi di
polizia provinciale.
In base alla legge di stabilità 2015 le Province devono infatti
ridurre le spese di personale almeno del
50%, rideterminare di conseguenza le loro dotazioni organiche
ed, infine, definire gli elenchi del
personale soprannumerario che dovrà essere inserito nel portale
della mobilità secondo i criteri
indicati dal DM del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione del 14 settembre
2015.
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La rideterminazione di una dotazione organica è strumentale al
perseguimento di un equilibrio
finanziario sostenibile dei nuovi enti di area vasta. L’inserimento
nelle dotazioni organiche delle
Province del personale di polizia provinciale dovrà prendere in
considerazione in modo approfondito
le entrate e le spese connesse all’esercizio di queste
funzioni.
Con la decisione di mantenere nelle dotazioni organiche il
personale di polizia provinciale le Province
dovranno tenere conto delle scelte già operate in materia di
autorizzazione alle procedure di mobilità
volontaria e di individuazione del personale soprannumerario
destinato alla mobilità verso altre
amministrazioni e, di conseguenza, rivedere eventualmente la
rideterminazione delle dotazioni
organiche per rispettare i limiti previsti dalla legge di
stabilità.
La scelta del mantenimento dei servizi di polizia provinciale è
di tipo discrezionale. Le Province
dovranno decidere come riconfigurare i servizi di polizia
provinciale relativamente alle funzioni
fondamentali che restano in capo agli enti, in primo luogo
quelle in campo ambientale e di regolazione
della circolazione stradale, anche a seguito dei piani di
riassetto e della riduzione della dotazioni
organiche.
Ogni Provincia potrà pertanto riorganizzare i servizi di
polizia provinciale in modo congruo rispetto alle
funzioni che il nuovo ente di area vasta continua a svolgere.
Rientra nell’autonomia dell’ente la scelta
di quanto e quale personale di polizia locale resterà a
svolgere i compiti di polizia provinciale. Allo
stesso modo, rientra nell’autonomia della Provincia la scelta
su come riorganizzare i corpi e i servizi di
polizia provinciale secondo criteri di economicità che
garantiscano il migliore svolgimento delle
funzioni fondamentali.
Il personale di polizia provinciale individuato dalle Province
come necessario allo svolgimento delle
funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
decreto legge 78/15, continuerà pertanto a
svolgere attività di polizia locale secondo la disciplina
specifica (in materia di indennità, abbigliamento,
armamento, ecc.) che deriva dalla legislazione statale e
regionale di settore e dai regolamenti
autonomi degli enti di area vasta.
3. Il trasferimento
del personale di polizia provinciale alle Regioni
E’ evidente che la scelta di mantenere servizi di polizia
provinciale nelle Province deve tener conto dei
provvedimenti di riordino delle funzioni provinciali definiti
dalla legislazione regionale ove questi
stabiliscano il trasferimento di funzioni (come quelle in
materia ambientale o di caccia e pesca) che
comprendono compiti di polizia amministrativa locale.
In questo caso il personale che può essere trasferito alla
Regione è innanzitutto quello di tipo
amministrativo che non ha la qualifica agente o ufficiale di
polizia locale, ovvero quello che,
nell’ambito delle procedure di mobilità, farà la scelta di
perdere le qualifiche di agente o funzionario di
polizia locale per essere trasferito nei ruoli della Regione.
Le Regioni che hanno deciso di riportare a livello regionale le
funzioni amministrative su caccia, pesca
nelle acque interne, ambiente e aree protette, funghi, tartufi,
difesa del suolo, dovranno riportare nei
ruoli regionali il personale di tipo amministrativo che
esercita queste funzioni, ma dovranno comunque
delegare agli enti di area vasta, Province e Città metropolitane,
le funzioni di vigilanza e di polizia
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(come quelle previste dall’articolo 27 della legge 157/92 in
campo venatorio) che devono
necessariamente essere svolte da agenti o ufficiali di polizia
locale e che in mancanza di una
previsione di risorse specifiche da parte della Regione non
potrebbero essere svolte.
4. Il trasferimento
del personale di polizia provinciale ai Comuni
Il personale di polizia provinciale che non resta nelle
dotazioni organiche dei nuovi enti di area vasta e
che non può essere trasferito nei ruolo regionali, dovrà essere
inserito nell’elenco dei soprannumerari
per essere trasferito ai Comuni e potrà esprimere la preferenza
rispetto alla collocazione nei ruoli dei
diversi Comuni del territorio.
L’articolo 5, infatti, prevede il passaggio del personale di
polizia provinciale non più necessario allo
svolgimento delle funzioni fondamentali dell’ente di area vasta
ai Comuni, singoli o associati, in
deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di
personale, ma nei limiti della loro dotazione
organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di
personale e garantendo comunque il
rispetto del patto di stabilità interno.
Nelle more dell'emanazione del decreto sulla mobilità attuativo
del comma 423 della legge di stabilità
2015 gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano
con i Comuni del territorio, singoli o
associati, le modalità di avvalimento immediato del personale
da trasferire.
Ai fini dell’individuazione del personale di polizia provinciale
che resta nelle dotazioni organiche delle
Province e di quello che sarà trasferito ai Comuni del
territorio che ne fanno richiesta è essenziale fina
da subito attivare una ricognizione delle esigenze in ogni
territorio, anche attraverso le assemblee dei
Sindaci.
Resta fermo che fino a totale assorbimento del personale di
polizia provinciale, ai Comuni non è
consentita l’assunzione di qualsivoglia personale per funzioni
di polizia locale, ma la legge ora
prevede espressamente l’eccezione per le esigenze di carattere
stagionale.