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10 settembre 2015

Lettera della RSU CGIL al presidente e ai consiglieri della 1^ commissione consiliare regionale

La RSU CGIL ha scritto al presidente e ai consiglieri della 1^ commissione regionale la seguente mail:

Egregio Presidente Barazzotto, Egregi consiglieri,

Anche se non materialmente presenti, ma rappresentati dalla RSU CGIL della Città Metropolitana, 
La/Vi ringraziamo per l'attenzione prestata durante l'audizione del 7-9-15 e anche successivamente. 
Facendo seguito all'audizione si inoltrano le osservazioni integrative al testo del DDL " Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)"

    Distinti Saluti


 
Allegata alla mail la lettera ci cui si può prendere visione al seguente link:

Lettera inoltrata al presidente della 1^ commissione consiliare

All'audizione era presente il collega Fabrizio Rostagno come Associazione Italiana Agenti ed Ufficiali di Polizia Provinciale che ringraziamo.

Testo della lettera

Ai componenti della 1 Commissione
Consiglio Regionale Piemonte

Oggetto: DDL " Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di

Come RSU FP CGIL Provincia di Cuneo abbiamo seguito l'iter che ha portato
all'approvazione da parte della Giunta Regionale della proposta di legge di riordino
di Province e Città Metropolitana. Va detto, però, che nel frattempo il quadro
normativo nazionale è mutato con l’approvazione del d.l. 78/2015 convertito in legge.
In particolare, non sarà sfuggita la data tassativa del 31 ottobre entro la quale le
Regioni devono riallocare le funzioni di vigilanza e controllo (ambientale e faunistica),
per evitare l’infausto esito del transito del personale nei vigili urbani dei comuni, con
la perdita dei servizi ai cittadini, della professionalità acquisita negli anni dal
personale e con la non-certezza di essere ricollocati visto che il passaggio è
comunque soggetto alla disponibilità di posti e risorse da parte comunale.
Inoltre, con l’accordo Stato-Regioni del 30 luglio scorso che ha stabilito la
compartecipazione da parte dello Stato per i 2/3 degli oneri di funzionamento dei
servizi per l’impiego, non appare più ragionevole lo stralcio dell’articolo specifico
sull’argomento, che era avvenuto in presenza di una situazione di incertezza e di
mancato accordo. Inoltre, come stanno facendo altre Regioni, è essenziale che
anche la Regione Piemonte chieda l’anticipazione al Ministero delle somme destinate
al funzionamento dei CPI da riversare a province e città metropolitana finché i CPI
resteranno a carico di queste ultime.
Rimane, infine, aperta la questione della funzione “ambiente”, che è importante sia
riconosciuta, nelle sue declinazioni, come conferita dalla regione e quindi oggetto di
finanziamento e di trasferimento del personale nei ruoli regionali analogamente alle
altre funzioni conferite e confermate.
Va evidenziato che il Parlamento approvando la Legge 56/2014 ha previsto delle
specificità della Città metropolitana.
L’articolo 4 del ddlr, infatti, valorizza ed esplicita il ruolo della Città Metropolitana di
Torino e l’articolo 5 attribuisce funzioni come: foreste, usi civici, formazione
professionale, rete Natura 2000, nonché fissa disposizioni specifiche sul trasporto
pubblico locale.
Trattasi di funzioni che coinvolgono un numero rilevante di dipendenti e che
presentano profili di specificità da approfondire.
La disposizione sui lavoratori a tempo determinato (articolo 11 comma 3), inoltre, si
applica, di fatto, alla sola Città Metropolitana vista l’assenza, a nostra conoscenza,
di tali situazioni nelle Province piemontesi.
Seguirà l’invio di altri importanti emendamenti fondamentali per disciplinare il
trasferimento delle risorse umane nei ruoli della regione.
Vi rivolgiamo quindi la richiesta di valutare e sostenere le proposte emendative di
seguito riportate.

Con i migliori saluti

Cuneo,9 settembre 2015

RSU CGIL PROVINCIA DI CUNEO

(Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Franco Ferraro, Marino Gandolfo, Ornella
Siracusa, Alessandro Mantero). 


PROPOSTE EMENDATIVE
Di carattere generale

1. Per garantire il funzionamento dei Centri per l’Impiego, si sottopone l’opportunità di
richiedere l’anticipazione delle somme al Ministero del Lavoro come previsto dal d.l.
n.78/2015 convertito nella L.125/2015.

2. Preme inoltre rilevare che la data del 31 ottobre p.v. per la riallocazione delle funzioni di
vigilanza e controllo è individuata come tassativa dal d.l. 78/2015 convertito nella l.
125/2015.

3. Altra criticità da risolvere è quella di un’individuazione il più possibile esaustiva e ampia
delle funzioni ambientali da riconoscere quali funzioni conferite in modo da limitare il
perimetro della funzione fondamentale assegnata dallo Stato esclusivamente alle funzioni
conferite direttamente dalla legge statale senza intermediazione di leggi regionali.

Art.2 comma 1
Al primo periodo dopo “confermate in capo alle province” aggiungere “elencate nell’Allegato B
della presente legge”. La modifica, che prevede la compilazione di un secondo allegato di funzioni, è
finalizzata a esplicitare senza ambiguità le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo a province e
Città Metropolitana. L’Allegato B è riportato in calce al testo dei presenti emendamenti.

Art. 9, comma 2.
Aggiungere “fermo restando il trasferimento di tutto il personale delle province e della città
metropolitana, impiegato alla data dell'8 aprile 2014 nelle attività relative all'esercizio delle
funzioni oggetto di riordino, compreso quello di cui al comma 3, secondo la mappatura, aggiornata
rispetto a pensionamenti e mobilità esterne nel frattempo intervenute, del contingente numerico
complessivo e sulle singole funzioni trasmessa all’Osservatorio e da questo validata.”
 

Art.10 comma 1
Aggiungere dopo “articoli 2, 5, 7 e 8” “9 - commi 3 e 4 ” e sostituire “31 dicembre 2015” con “31
ottobre 2015”. La prima modifica è necessaria per includere le funzioni CPI e vigilanza. La seconda, già
proposta alla Giunta, appare quanto mai opportuna a seguito della norma del decreto enti locali che
individua proprio nel termine del 31 ottobre 2015 il termine massimo per provvedere a pena di sanzioni
finanziarie.

Art. 11, comma 3.
Aggiungere in fondo “fino alla data di applicazione del CCDI sottoscritto conseguentemente al
primo CCNL stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n.56/2014”. Diversamente,
sembrerebbe intendersi che il personale rimane in un ruolo separato per un periodo non determinato.

Art. 18 comma 1
Aggiungere “La Regione Piemonte assicura in particolare a partire da tale data la copertura del
costo del personale direttamente o indirettamente impiegato nelle funzioni oggetto di riordino
mediante le risorse appositamente stanziate a bilancio”. La modifica serve a garantire che i 51 mln di
euro stanziati (di cui 11 ancora da stanziare) siano effettivamente e durevolmente destinati al personale.
Ripristinare l’articolo sui Centri per l’impiego (vecchio articolo 14 della bozza 26.6.2015).

“1. Per le finalità di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche
attive del lavoro di cui all’articolo 15 del d.l. 78/2015, e nelle more della stipula della convenzione
prevista dal comma 2 del citato articolo tra Regione e Ministero del lavoro e delle politiche sociali
regolante i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego, la
Regione individua nell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008, n.
34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del
lavoro) l’ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l’impiego,
come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Delega
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), e di raccordo con
l’Agenzia nazionale per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 4, lett. c) della legge 183/2014.

2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro
spettanti alla Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lett. u) della legge 183/2014, che vengono
gestite con l’apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.
 

3. Con successiva normazione regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell’Agenzia
Piemonte Lavoro alle nuove funzioni ed a trasferire all’Agenzia il personale addetto ai centri per
l’impiego di cui all’articolo 20 della l.r. 34/2008, con le correlate risorse finanziarie, strumentali e
organizzative.”
Dopo il decreto enti locali convertito in legge, infatti, è chiaro che la Regione deve prendersi carico della
funzione, che eserciterà tramite un’agenzia regionale.
Sostituire il comma 4 dell’articolo 9 con uno specifico articolo “9 bis”, “Vigilanza Ambientale
e Faunistica”

1. La Regione riconosce la funzione di vigilanza ambientale e faunistica che dà continuità alle
funzioni di tale natura esercitate dalle province e dalla città metropolitana.

2. Tale funzione è ricompresa tra quelle di cui all’articolo 2 comma 1 in quanto conferita con leggi
regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, coerente con la natura di enti di
area vasta e non riconducibile alle funzioni fondamentali.

3. Mediante tale funzione sono esercitate le funzioni di vigilanza ambientale e faunistica in
precedenza svolte dalle province e dalla città metropolitana mediante i loro servizi di polizia
provinciale, di tutela della flora e della fauna, di coordinamento delle guardie ecologiche volontarie
e le ulteriori funzioni di vigilanza ambientale, nonché altre funzioni disciplinate con apposita legge
regionale.

4. Al fine di garantire l’efficace e organico svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo,
nell’accordo quadro sono determinati, entro il 31 ottobre 2015, i criteri per l’individuazione del
contingente numerico del personale, che viene trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 11 per lo
svolgimento di tali funzioni.
 

5. Il personale transitante in Regione dalle Province e dalle Città Metropolitane ai sensi dell’articolo
5 comma 3° del Decreto Legge 19 giugno 2015 come convertito con modificazioni dalla Legge 6
agosto 2015 numero 125, visti altresì i disposti di cui all’articolo 162 comma 2° del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 numero 112, mantiene le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica
Sicurezza previste dall’articolo 57 commi 2 e 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli
27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992 numero 157, dall'articolo 4 bis del Regio Decreto 6 maggio
1940, n. 635 e dalle norme statali e regionali sulla Polizia Locale.

FUNZIONI CONFERMATE IN CAPO ALLA CITTA’ METROPOLITANA E ALLE PROVINCE

AMBIENTE

1) Legge regionale 26 aprile 2000, n.44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”), articoli 36 comma 2 e 39:

- Rilascio di provvedimenti unici in campo ambientale (AIA, AUA) ed energetico;
- Funzioni amministrative in materia di VIA

2) Legge regionale 26 aprile 2000, n.44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”), articoli 41, 44 e 47:

- Funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante;
- Funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico;
- Funzioni amministrative di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico ed
elettromagnetico

3) Legge regionale26 aprile 2000, n.44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”), articoli 50 e 53:

- Funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti e bonifiche;
- Funzioni amministrative in materia di energia e oli minerali

4) Legge regionale26 aprile 2000, n.44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”), articoli 56 e 60:

- Funzioni amministrative in materia di tutela delle acque;
- Funzioni amministrative in materia di difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico

Allegato non esaustivo da completare con l’assistenza dei competenti uffici regionali con le altre funzioni
confermate.

 

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