Caro Gianni, caro Alfio, caro Davide,
abbiamo ricevuto la richiesta di
audizione inviata come FP CGIL, CISL FP e UIL FPL Piemonte al Presidente del
Consiglio regionale ed ai Consiglieri e l’abbiamo esaminata tra di noi delle
RSU CGIL.
Ad essa sono allegati alcuni
degli emendamenti che avevamo condiviso come RSU delle province piemontesi e
della città metropolitana di CGIL, CISL e UIL e che finora non sono stati
accolti. Di conseguenza, abbiamo giudicato il documento in maniera
essenzialmente positiva.
Va detto, però, che nel frattempo
il quadro normativo nazionale è mutato con l’approvazione del d.l. 78/2015
convertito in legge.
In particolare, non vi sarà
sfuggita la data tassativa del 31 ottobre entro la quale le Regioni devono
riallocare le funzioni di vigilanza e controllo (ambientale e faunistica), per
evitare l’infausto esito del transito del personale nei vigili urbani dei
comuni, con la perdita dei servizi ai cittadini, della professionalità
acquisita negli anni dal personale e con la non-certezza di essere ricollocati
visto che il passaggio è comunque soggetto alla disponibilità di posti e
risorse da parte comunale.
Inoltre, con l’accordo
Stato-Regioni che ha stabilito la compartecipazione da parte dello Stato per i
2/3 degli oneri di funzionamento dei servizi per l’impiego, non appare più
ragionevole lo stralcio dell’articolo specifico sull’argomento, che era
avvenuto in presenza di una situazione di incertezza e di mancato accordo.
Inoltre, come stanno facendo altre Regioni, è essenziale che anche il Piemonte
chieda l’anticipazione al Ministero delle somme destinate al funzionamento dei
CPI da riversare a province e città metropolitana finché i CPI resteranno a
carico di queste ultime.
Rimane, infine, aperta la
questione della funzione “ambiente”, che è importante sia riconosciuta dalla
regione come conferita e quindi oggetto di finanziamento e di trasferimento del
personale nei ruoli regionali analogamente alle altre funzioni conferite e
confermate.
Ci ha stupito perciò vedere un
accenno piuttosto fugace a queste cruciali questioni, e vediamo il rischio che
siano considerate marginali dalla controparte.
Vi rivolgiamo quindi:
La richiesta sia di partecipare a
tutte le audizioni e agli incontri di consultazione, sia dell’istituzione di un
tavolo specifico sulla città metropolitana.
La richiesta di aggiungere alle
osservazioni presentate quelle riportate in calce alla presente, se possibile
concordando con CISL e UIL.
Con i migliori saluti
Cuneo,
5 settembre 2015
RSU
CGIL PROVINCIA DI CUNEO
Osservazioni da aggiungere
Di carattere generale
Per garantire il funzionamento dei Centri per
l’Impiego, si sottopone l’opportunità di richiedere l’anticipazione delle somme
al Ministero del Lavoro come previsto dal d.l. n.78/2015 convertito nella L.125/2015.
Preme inoltre rilevare che la data del 31 ottobre p.v.
per la riallocazione delle funzioni di vigilanza e controllo è individuata come
tassativa dal d.l. 78/2015 convertito nella l. 125/2015.
Altra
criticità da risolvere è quella di un’individuazione il più possibile esaustiva
e ampia delle funzioni ambientali da riconoscere quali funzioni conferite in
modo da limitare il perimetro della funzione fondamentale assegnata dallo Stato
Art. 9, comma 2.
Aggiungere “fermo restando il
trasferimento di tutto il personale delle province e della città metropolitana,
impiegato alla data dell' 8 aprile 2014 nelle attività relative all'esercizio
delle funzioni oggetto di riordino, compreso quello di cui al comma 3, secondo
la mappatura, aggiornata rispetto a pensionamenti e mobilità esterne nel
frattempo intervenute, del contingente numerico complessivo e sulle singole
funzioni trasmessa all’Osservatorio e da questo validata.
Art.10 comma 1
Aggiungere dopo “articoli 2, 5, 7 e 8” “9 - commi 3 e 4 ” e sostituire “31 dicembre 2015” con “31 ottobre 2015”. La prima modifica è necessaria per includere
le funzioni CPI e vigilanza. La seconda, già
proposta alla Giunta, appare quanto mai opportuna a seguito della norma del
decreto enti locali che individua proprio nel termine del 31 ottobre 2015 il
termine massimo per provvedere a pena di sanzioni finanziarie.
Art. 11, comma 3.
Aggiungere
in fondo
“fino alla data di applicazione del CCDI sottoscritto conseguentemente al primo
CCNL stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n.56/2014”. Diversamente, sembrerebbe intendersi che
il personale rimane in un ruolo separato per un periodo non determinato
Art. 18 comma 1
Aggiungere “La Regione Piemonte
assicura in particolare a partire da tale data la copertura del costo del
personale direttamente o indirettamente impiegato nelle funzioni oggetto di
riordino mediante le risorse appositamente stanziate a bilancio”. La modifica serve a garantire che i 51 mln di
euro stanziati (di cui 11 ancora da stanziare) siano effettivamente e
durevolmente destinati al personale.
Ripristinare
l’articolo sui Centri per l’impiego (vecchio articolo 14 della bozza 26.6.2015). Dopo il decreto enti locali convertito in
legge, è chiaro che la Regione deve prendersi
carico della funzione, che eserciterà tramite un’agenzia regionale.
Sostituire il comma 4
dell’articolo 9 con uno specifico articolo “ 9 bis”, “Vigilanza Ambientale e
Faunistica”
- La Regione riconosce la funzione di vigilanza ambientale e faunistica che dà continuità alle funzioni di tale natura esercitate dalle province e dalla città metropolitana.
- Tale funzione è ricompresa tra quelle di cui all’articolo 2 comma 1 in quanto conferita con leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, coerente con la natura di enti di area vasta e non riconducibile alle funzioni fondamentali.
- Mediante tale funzione sono esercitate le funzioni di vigilanza ambientale e faunistica in precedenza svolte dalle province e dalla città metropolitana mediante i loro servizi di polizia provinciale, di tutela della flora e della fauna, di coordinamento delle guardie ecologiche volontarie e le ulteriori funzioni di vigilanza ambientale, nonché altre funzioni disciplinate con apposita legge regionale.
- Al fine di garantire l’efficace e organico svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nell’accordo quadro sono determinati, entro il 31 ottobre 2015, i criteri per l’individuazione del contingente numerico del personale, che viene trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 11 per lo svolgimento di tali funzioni.
- Il personale transitante in Regione dalle Province e dalle Città Metropolitane ai sensi dell’articolo 5 comma 3° del Decreto Legge 19 giugno 2015 come convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015 numero 125, visti altesì i disposti di cui all’articolo 162 comma 2° del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 numero 112, mantiene le funzioni di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza previste dall’articolo 57 commi 2 e 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, dagli articoli 27 e 29 della Legge 11 febbraio 1992 numero 157, dall'articolo 4 bis del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e dalle norme statali e regionali sulla Polizia Locale.
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