A cura di Valter Giordano e Roberto Bessone.Premessa:
Non ci stancheremo mai di ribadire come, le linee programmatiche della nostra attività sindacale nell'Ente, siano state negli scorsi anni e ancora lo sono, ogni giorno imperniate e fondate sulla base di nozioni e considerazioni esclusivamente tecnico-giuridiche.
E' dal 2003 che teniamo "testa" alla delegazione di parte pubblica. Abbiamo contribuito sia ad incrementare le risorse del fondo incentivante la produttività. che, fino a quando è stato possibile, ad incrementare sensibilmente il numero delle verticalizzazioni ottenute.
Non siamo però disponibili a creare misteri di sorta.
Se un collega lamenta un diritto leso, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta e dalla retribuzione accessoria percepita, siamo comunque disponibili a spiegare pubblicamente le regole del gioco applicate dall'Ente ad ogni singolo istituto contrattuale.
Quando però siamo impossibilitati a fornire ai colleghi concrete risposte:
- perché le regole applicate dall'ente ci risultano sconosciute o, in alternativa,
- perché reputiamo che l'ente abbia commesso errori nell'applicazione delle regole contrattuali pattuite,
non esitiamo a presentare i ricorsi.
Pertanto i ricorsi che abbiamo sostenuto in questi ultimi mesi, (con esclusione di quello presentato dai nostri colleghi, ex dipendenti del Ministero del lavoro - vedi sul tema altri post già pubblicati), sono la concreta risposta alle rimostranze pervenute e spaziano a 360°, interessando i colleghi sia di cat. B che di cat. D.
Ecco in dettagli i ricorsi "pendenti".
1) ricorso del personale di cat. B svolgente mansioni superiori finalizzato all'accesso alla categoria superiore (non pregiudica la stesura del contratto aziendale 2009. La materia non é oggetto di contrattazioe).
Sul tema vi è già stato un primo incontro presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Evidenziamo come a riguardo lo svolgimento di mansioni superiori preveda l'erogazione, nel rispetto di specifiche disposizioni contrattuali, di un compenso che non può esser finanziato mediante prelievo di risorse del fondo incentivante la produttività. Il finanziamento avviene con risorse aggiuntive e proprie dell'ente.
Pertanto l'eventuale compenso erogato a titolo di mansioni superiori non va erroneamente confuso con l'applicazione dell'indennità di responsabile di procedimento (finanziata con risorse del fondo), riconosciuta dall'ente negli anni 2005,2006 e 2007 unicamente,ed in modo parziale, ad appartenenti alla cat. D.
2) ricorso che interessa il personale di cat. D escluso dal beneficio di compenso a titolo di responsabilità di procedimento anni 2005/2006 e 2007 (soluzione da trovare pena la mancata concessione della progressione orizzontale).
PREMESSACome noto la nostra posizione è sempre stata di totale apertura alla distribuzione di risorse a titolo di indennità di responsabilità
di procedimento estesa a tutte le categorie.
Come già riferito, negli anni 2005,2006 e 2007 l'ente ha corrisposto a tale titolo, compensi annualmente variabili e/o parziali, prevedendone l'erogazione solamente a parte degli appartenenti alla cat. D (fonda le proprie ragioni su ragioni prettamente organizzative, considerata la simultanea presenza di dirigenti, titolari di P.O. e responsabili di servizi).
L'ente è perfino riuscito nella storica impresa di scontentare anche chi ne ha parzialmente beneficiato (si sono viste erogazioni per anni uno, per più anni e di importo variabile).
Ricordiamo inoltre come nell'ambito dell'istituto delle responsabilità, sia stata dall'Ente anche riconosciuta la titolarità di responsabilità di servizio.
Quali possibili correttivi per la contrattazione dell'anno 2008 ?
La contrattazione riferita all'anno 2008 è pero ancora totalmente aperta. A tal fine, considerato che dall'anno 2009 non dovrebbe più esserne prevista l'erogazione, (dipende dalla stesura del nuovo contratto e dalla concessione della progressione orizzontale estesa), reputiamo che agli errori commessi dall'Ente si possa ancora rimediare seppur relativamente all'esercizio finanziario 2008.
Una possibilità da valutare, un correttivo da apportare, potrebbe essere quello, per l'anno 2008, di "aggirare l'ostacolo" (rifiuto dell'Ente a riconoscere l'indennità di resp. procedimento a favore delle cat. B e C e di tutti gli appartenenti alla cat. D) erogando una quota di indennità, di responsabilità "sotto mentite spoglie", determinata, proporzionalmente alla cat. professionale posseduta da ogni singolo lavoratore, in aggiunta ad € 1.150 previsti pro capite per il raggiungimento obiettivi (pari ad € 1.150). Le somme corrisposte, potrebbero essere a titolo esplicativo, complessivamente pari, per la cat. D ad € 1.550, € 1.400 per la cat C. ed € 1.300 per la cat. B. LE VERE RAGIONI DEL CONTENZIOSOPREMESSA:
Viste le regole (per noi ancora sconosciute) applicate dall'ente nell'individuazione dei beneficiari dell'indennità di procedimento e relative alla determinazione dell'importo erogato, le segreterie sindacali CGIL, CISL e UIL hanno reputato necessario inviare all'Ente esplicita richiesta volta ad estendere tale beneficio perlomeno a tutti quanti componenti della cat. D ( sulla falsariga di quanto già attuato ed applicato nel vicino comune di Cuneo ecc).
Ripetiamo come noi non siamo assolutamente in grado di spiegare le ragioni per le quali alcuni colleghi di cat. D siano stati del tutto esclusi dal compenso nè siamo in grado di spiegare le ragioni delle differenziazioni degli importi erogati.
Riteniamo che in assenza di regole chiare da applicare, oltre a coloro che già hanno legittimamente percepito il compenso, possano esistere, sempre nell'ambito dell'imposizione imposta dall'ente con scelta nell'ambito della cat. D, altri colleghi altrettanto meritevoli.
E' quindi naturale che in assenza di risposte e sopratutto di precise regole di individuazione dei beneficiari, chi nulla ha ricevuto (oltre 20 persone) protesti.
Compito nostro è fornire tutela ed assitenza a tutti quanti i lavoratori che, a ragione, lamentano diritti lesi specie in assenza di risposte e di regole applicabili.
Per tale ragione abbiamo reputato necessario intervenire presentanto uno specifico ricorso.
3)
ricorso parziale a favore di titolari di P.O.Qui siamo innanzi ad un'applicazione contrattuale dell'Ente che non trova alcun riscontro nel dettato del contratto nazionale, frutto non di un'intesa sottoscritta (se per caso esiste, fuori la documentazione!) bensì di una decisione unilateralmente presa dall'Ente.
Oggetto del contendere l'ammontare del compenso erogato dall'ente nel corso del 1° anno di titolarità di P.O..
La retribuzione di posizione organizzativa erogata è stata infatti differente nei vari periodi di applicazione dell'istituto, dal 2000 ad oggi.
Tutto ciò è stato inoltre unilateralmente deciso dall'Ente (fino al dicembre 2008 senza l'obbligatoria fase di concertazione dei pesi e dei valori da attribuire alle P.O., peraltro ancor oggi oggetto di contenzioso vedasi richiesta di ritiro delibera inoltrata dalla rsu di cui ad altro post).
Tralasciando gli aspetti tecnici correlati con le varie pesature attribuite alle P.O. , pare evidente come un gruppo di titolari di P.O., a differenza di altri, non abbia potuto percepire, nel corso della prima annualità in godimento, quanto correttamente stabilito dal contratto nazionale.
L'ente ha infatti introdotto per alcuni (c.a. 20, e solo per questi) il "rodaggio obbligatorio" (?) stabilendo, unilateralmente, il pagamento della 1° annualità limitata al valore minimo contrattualmente stabilito, anziché provvedere all'erogazione del corretto valore determinato dal valore attribuito alla P.O. pesata e valutata.
Ora, dal 2009, la situazione è stata corretta in sintonia con il dettato contrattuale nazionale. Viene corrisposto il compenso della P.O. pesata senza più "rodaggio" di sorta.
Nel "mezzo", dal 2003 al 2008 la disparità di trattamento è stata evidente tra i diversi colleghi.
Il ricorso presentato è pertanto volto a sanare la disparità di trattamento applicata dall'Ente.
E' stato quindi prioritariamente richiesto dalla segreteria cisl (pensiero peraltro sostenuto anche dalla segreteria UIL) l'inserimento della quota dovuta a valere sulle economie anni precedenti , atto necessariamente propedeutico per il prosieguo del contenzioso nelle opportune sedi.
A tal proposito segnaliamo come l'ente a fronte della richiesta presentata continui a tacere.