MOBILITA’ NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - sentenza 19 febbraio 2009 n. 4081
In sede di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti, al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento economico acquisito, argomentando dall’art. 34 D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 19 D.Lgs. n. 80 del 1998 (v. ora art. 31 D.Lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda.
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