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25 settembre 2015

disposizioni in materia di polizia provinciale


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA PROVINCIALE

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante

disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Roma, 18 settembre 2015

 

Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come modificato nella legge di conversione dal Parlamento e

pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015

contiene novità importanti in materia di polizia provinciale nelle disposizioni dell’articolo 56.

Art. 5

Misure in materia di polizia provinciale

1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo

restando quanto previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino delle funzioni da parte

delle regioni, per quanto di propria competenza, nonché quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo,

il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo

1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le

modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n.

190.

2. Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per

l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei

processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della

legge 7 aprile 2014, n. 56.

4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito

ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui

al medesimo comma 1, gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i comuni del territorio,

singoli o associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto

dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione

organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in

materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di

stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo

4, comma 1.

6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a

pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo

svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato

effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in

vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per

esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno

solare, non prorogabili.

7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e con le relative

norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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1. Le disposizioni del DL 78 in materia di polizia provinciale

La nuova disposizione, entrata in vigore il 15 agosto 2015, sostituisce integralmente l’originario

articolo del decreto legge sulla polizia provinciale, definendo un percorso di ricollocazione più

articolato e coordinato con il processo di riordino di funzioni avviato per l’attuazione della legge 56/14.

Come è noto, a seguito dell’Accordo sancito in Conferenza unificata l’11 settembre 2014, le funzioni di

polizia provinciale sono state sottratte dal processo di riordino delle funzioni provinciali che è stato

affidato alla legislazione regionale.

A seguito dell’approvazione della legge di stabilità 2015, in base alla Circolare n. 1/2015 dei Ministri

Madia e Lanzetta sul personale delle province e delle città metropolitane, le Province hanno collocato

il personale di polizia provinciale e le relative spese fuori dalle dotazioni organiche delle Province, in

attesa di un provvedimento di riordino operato dal legislatore statale.

Visto che il Parlamento ha approvato una riforma della pubblica amministrazione che prevede il

superamento del Corpo forestale, con il decreto-legge 78 il Governo ha previsto il trasferimento del

personale di polizia provinciale ai Comuni nei limiti delle dotazioni organiche anche in deroga alle

capacità assunzionali, stabilendo altresì il blocco delle assunzioni del personale di polizia municipale,

anche relativamente ai vigili stagionali.

Con le modifiche introdotte in Parlamento all’articolo 5 nella conversione del decreto si definisce un

percorso più articolato di riallocazione del personale di polizia provinciale che tiene conto sia

dell’esigenza di mantenere in capo alle Province servizi di polizia provinciale connessi allo

svolgimento delle loro funzioni fondamentali in materia di ambiente e circolazione stradale, sia del

riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale (come per esempio in materia di caccia e pesca)

ad opera del legislatore regionale, sia delle esigenze di personale di polizia locale dei Comuni del

territorio.

2. L’individuazione del personale di polizia provinciale necessario per le Province

La disposizione prevede che le Province (e le Città metropolitane) individuino il personale di polizia

provinciale necessario per l’esercizio delle funzioni fondamentali, nei limiti della riduzione delle spese

della dotazione organica prevista dal comma 421 della legge di stabilità 2015. La norma riguarda

esclusivamente il personale di polizia provinciale, ovvero gli ufficiali e gli agenti di polizia locale che

abbiano le specifiche qualifiche, e non il personale tecnico che svolge eventuali funzioni di vigilanza

(ad esempio nel settore viabilità) o del personale amministrativo che lavora nei corpi o servizi di

polizia provinciale.

In base alla legge di stabilità 2015 le Province devono infatti ridurre le spese di personale almeno del

50%, rideterminare di conseguenza le loro dotazioni organiche ed, infine, definire gli elenchi del

personale soprannumerario che dovrà essere inserito nel portale della mobilità secondo i criteri

indicati dal DM del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre

2015.

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La rideterminazione di una dotazione organica è strumentale al perseguimento di un equilibrio

finanziario sostenibile dei nuovi enti di area vasta. L’inserimento nelle dotazioni organiche delle

Province del personale di polizia provinciale dovrà prendere in considerazione in modo approfondito

le entrate e le spese connesse all’esercizio di queste funzioni.

Con la decisione di mantenere nelle dotazioni organiche il personale di polizia provinciale le Province

dovranno tenere conto delle scelte già operate in materia di autorizzazione alle procedure di mobilità

volontaria e di individuazione del personale soprannumerario destinato alla mobilità verso altre

amministrazioni e, di conseguenza, rivedere eventualmente la rideterminazione delle dotazioni

organiche per rispettare i limiti previsti dalla legge di stabilità.

La scelta del mantenimento dei servizi di polizia provinciale è di tipo discrezionale. Le Province

dovranno decidere come riconfigurare i servizi di polizia provinciale relativamente alle funzioni

fondamentali che restano in capo agli enti, in primo luogo quelle in campo ambientale e di regolazione

della circolazione stradale, anche a seguito dei piani di riassetto e della riduzione della dotazioni

organiche.

Ogni Provincia potrà pertanto riorganizzare i servizi di polizia provinciale in modo congruo rispetto alle

funzioni che il nuovo ente di area vasta continua a svolgere. Rientra nell’autonomia dell’ente la scelta

di quanto e quale personale di polizia locale resterà a svolgere i compiti di polizia provinciale. Allo

stesso modo, rientra nell’autonomia della Provincia la scelta su come riorganizzare i corpi e i servizi di

polizia provinciale secondo criteri di economicità che garantiscano il migliore svolgimento delle

funzioni fondamentali.

Il personale di polizia provinciale individuato dalle Province come necessario allo svolgimento delle

funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 78/15, continuerà pertanto a

svolgere attività di polizia locale secondo la disciplina specifica (in materia di indennità, abbigliamento,

armamento, ecc.) che deriva dalla legislazione statale e regionale di settore e dai regolamenti

autonomi degli enti di area vasta.

3. Il trasferimento del personale di polizia provinciale alle Regioni

E’ evidente che la scelta di mantenere servizi di polizia provinciale nelle Province deve tener conto dei

provvedimenti di riordino delle funzioni provinciali definiti dalla legislazione regionale ove questi

stabiliscano il trasferimento di funzioni (come quelle in materia ambientale o di caccia e pesca) che

comprendono compiti di polizia amministrativa locale.

In questo caso il personale che può essere trasferito alla Regione è innanzitutto quello di tipo

amministrativo che non ha la qualifica agente o ufficiale di polizia locale, ovvero quello che,

nell’ambito delle procedure di mobilità, farà la scelta di perdere le qualifiche di agente o funzionario di

polizia locale per essere trasferito nei ruoli della Regione.

Le Regioni che hanno deciso di riportare a livello regionale le funzioni amministrative su caccia, pesca

nelle acque interne, ambiente e aree protette, funghi, tartufi, difesa del suolo, dovranno riportare nei

ruoli regionali il personale di tipo amministrativo che esercita queste funzioni, ma dovranno comunque

delegare agli enti di area vasta, Province e Città metropolitane, le funzioni di vigilanza e di polizia

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(come quelle previste dall’articolo 27 della legge 157/92 in campo venatorio) che devono

necessariamente essere svolte da agenti o ufficiali di polizia locale e che in mancanza di una

previsione di risorse specifiche da parte della Regione non potrebbero essere svolte.

4. Il trasferimento del personale di polizia provinciale ai Comuni

Il personale di polizia provinciale che non resta nelle dotazioni organiche dei nuovi enti di area vasta e

che non può essere trasferito nei ruolo regionali, dovrà essere inserito nell’elenco dei soprannumerari

per essere trasferito ai Comuni e potrà esprimere la preferenza rispetto alla collocazione nei ruoli dei

diversi Comuni del territorio.

L’articolo 5, infatti, prevede il passaggio del personale di polizia provinciale non più necessario allo

svolgimento delle funzioni fondamentali dell’ente di area vasta ai Comuni, singoli o associati, in

deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di personale, ma nei limiti della loro dotazione

organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e garantendo comunque il

rispetto del patto di stabilità interno.

Nelle more dell'emanazione del decreto sulla mobilità attuativo del comma 423 della legge di stabilità

2015 gli enti di area vasta e le città metropolitane concordano con i Comuni del territorio, singoli o

associati, le modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire.

Ai fini dell’individuazione del personale di polizia provinciale che resta nelle dotazioni organiche delle

Province e di quello che sarà trasferito ai Comuni del territorio che ne fanno richiesta è essenziale fina

da subito attivare una ricognizione delle esigenze in ogni territorio, anche attraverso le assemblee dei

Sindaci.

Resta fermo che fino a totale assorbimento del personale di polizia provinciale, ai Comuni non è

consentita l’assunzione di qualsivoglia personale per funzioni di polizia locale, ma la legge ora

prevede espressamente l’eccezione per le esigenze di carattere stagionale.

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