Questo il testo della mail:
Egregio Presidente / Egregi Consiglieri,
Con l'occasioe si ringrazia per la cortese attenzione che vorrete prestare.
Distinti Saluti
RSU CGIL PROVINCIA DI CUNEO
A questo inditrizzo, oppure di seguito gli ulteriori emendamenti proposti:
Cuneo, 17 settembre 2015
Oggetto: Disegno di legge regionale n. 145 presentato il 21 luglio 2015.
Gentilissimo Presidente e Gentilissimi Consiglieri,
nel ringraziare per la gentile collaborazione ed attenzione prestataci in merito al percorso di
attuazione della Legge 56/2014, riteniamo ancora particolarmente utile porre ora l’attenzione su
alcuni aspetti della Legge Regionale in discussione che concernono nello specifico l’imminente
prossima gestione delle risorse umane che transiteranno dalle Province Piemontesi e dalla Città
Metropolitana di Torino nei ruoli regionali.
Due le problematiche su cui poniamo l’accento e riguardano entrambe il dettato dell’art. 11 del
predetto D.L. n. 145 (Trasferimento del personale nei ruoli regionali) del D.L. n. 145, più
precisamente i comma 3 e 4.
Nello specifico, per quanto riguarda il dettato del comma 3: “Il personale delle province e della
Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e
fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata
transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale”, pare fin d’ora necessario
evidenziare come occorra inserire dei limiti temporali (si propone una durata massima di 12 mesi)
alla predetta durata transitoria del ruolo separato, favorendo così la piena ed ineluttabile
integrazione operativa tra il predetto personale e quello in servizio presso la Regione al fine di
evitare il sorgere di possibili futuri conflitti difficilmente governabili, evitando così, e fin dalle
origini della Legge, differenziazioni di qualsiasi natura tra tutti quanti i futuri dipendenti regionali.
Per ciò che concerne il dettato del Comma 4: “Il personale delle province e della Città
metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli
articoli 2 e 5, 8 e 9, commi 3 e 4, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell’articolo 10 viene
distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la
gestione del rapporto di lavoro”, occorre soffermarci sulle modalità di applicazione del distacco,
istituto che risulta attualmente parzialmente normato dall’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276 che si concretizza quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa rimanendone responsabile del trattamento economico (sia
fondamentale che accessorio) e normativo del predetto.
L’istituto del distacco è stato però creato dalla prassi amministrativa per indicare la posizione del
pubblico dipendente assegnato dall'Amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un
ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, per sopperire ad esigenze
temporanee del proprio datore di lavoro, ovvero, in attesa che sia formalizzato il definitivo
provvedimento di trasferimento al secondo. Spesso il predetto istituto è stato peraltro utilizzato
semplicemente come sinonimo del comando. Tale definizione è stata peraltro recepita dalla
contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Enti Locali - art. 19, dell' Acc. 22 gennaio 2004,
che al secondo comma individua il personale distaccato in quello che è temporaneamente trasferito
"nell'interesse dell'ente titolare del rapporto di lavoro".
Con l’inserimento e previsione di utilizzo, nell’ambito della futura Legge Regionale del predetto
istituto del distacco, di fatto si potrebbe fin d’ora configurare l’impiego pluriennale, e non
temporaneo o di breve temine, di un neo dipendente Regionale presso gli Enti di Area Vasta o
presso la Città Metropolitana di Torino. L’inserimento nell’ambito della Legge in discussione di
alcune tutele a favore del lavoratore, quale ad esempio la previsione, al termine di un biennio
(vedasi, per certi versi l’analogia di durata prevista dall’istituto del comando), di uno specifico
accordo tra le parti (datoriale e risorse umane interessate) per il rinnovo del distacco parrebbe
quanto mai necessario ed appropriato.
Si coglie l’occasione sia per ringraziare per la cortese collaborazione ed attenzione che le SS.LL.
presteranno alla presente nota, che per inviare i più cordiali saluti.
RSU CGIL PROVINCIA DI CUNEO
CLAUDIO BONGIOVANNI
VALTER GIORDANO
MARINO GANDOLFO
FRANCO FERRARO
ALESANDRO MANTERO
ORNELLA SIRACUSA
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