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29 marzo 2012

Articolo 18 o riforma sulle pensioni dov’è la fregatura?
Il nuovo articolo 18
Con il nuovo art. 18, anche senza l'assenza delle ragioni economiche addotte dal datore di lavoro per licenziare, al massimo si otterrà un indennizzo da 15 a 27 mensilità. Un salto notevole, che ha messo in agitazione tanti lavoratori, considerando che la riforma si applica a tutti: vecchi e nuovi assunti.Fino ad oggi il licenziamento individuale per motivi economici era già nella disponibilità di un imprenditore, solo che nelle aziende con più di 15 dipendenti l'assenza delle ragioni davanti a un giudice, produceva il reintegro del lavoratore e il risarcimento del danno subito.
Le cause di licenziamentoIl licenziamento detto per motivi economici, secondo la legge che lo regola (la 604/1966) è sostenuto da ragioni che attengono all'attività produttiva. Cosa significa? Che costituiscono giustificato motivo di licenziamento individuale la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività e, anche solo, il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, se non è possibile il suo «ripescaggio», in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento.La valutazione del giudiceFinora la normativa prevedeva che il lavoratore licenziato individualmente per motivi economici potesse andare davanti al giudice ed in queste cause la percentuale di sconfitta del lavoratore è la più alta di tutti i procedimenti in tema di licenziamento. Se i motivi economici non ci sono, l'attuale normativa prevede il reintegro del lavoratore, il risarcimento del danno e la corresponsione dei contributi mancati.Il nuovo articolo 18, esclude il reintegro e offre solo la possibilità dell'indennizzo nel caso in cui il lavoratore abbia ragione davanti al giudice.Se avrà torto, perderà il posto di lavoro e andrà in disoccupazione. E, se avrà ragione, otterrà un indennizzo tra le 15 e le 27 mensilità dell'ultima retribuzione globale, modulata dal giudice in base alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio e alle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione. Ma cosa farà un lavoratore per il quale è stato chiesto il licenziamento per motivi economici che invece ritiene di essere stato discriminato? La risposta dovrebbe essere chiara. Se il giudice, nel valutare la motivazione addotta dal datore di lavoro per licenziare individualmente, riscontrerà elementi di discriminazione, reintegrerà il lavoratore senza «se» e senza «ma». Se invece i motivi sono di tipo economico, applicherà la normativa descritta fin qui, con o senza la procedura conciliativa, a seconda del testo finale.Quindi val la pena, riepilogare anche la disciplina sui licenziamenti discriminatori che nella riforma non muta di una virgola rispetto all'attuale. L'onere della prova spetta al lavoratore. Per motivi disciplinari la riforma ha introdotto alcune novità che val la pena di ricordare. In caso di licenziamento senza giusta causa (comportamento grave che non consente la prosecuzione del rapporto, come ad esempio i furti o le risse) o senza giustificato motivo soggettivo (notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, insomma il caso dei «fannulloni»), il giudice deciderà tra il reintegro e l'indennizzo.
Il reintegro sarà possibile soltanto se il motivo è inesistente perché il fatto non è stato commesso o se il motivo non è riconducibile al novero delle ipotesi punibili ai sensi del contratto nazionale collettivo di riferimento. In tutti gli altri casi di inesistenza del motivo, addotti dal datore di lavoro, l'indennizzo potrà variare tra le 15 e le 27 mensilità lorde, ma comprensive di tredicesima e quattordicesima, tenendo conto dell'anzianità aziendale del lavoratore e del comportamento tenuto dalle parti.
Per quanto riguarda le pensioni sono sorti problemi che riguardano le cifre astronomiche richieste dall'Inps per la ricongiunzione dei contributi versati presso altri enti di previdenza, ad esempio, da lavoratori che hanno subito un processo di esternalizzazione da parte degli enti locali, presso cui hanno continuato regolarmente a lavorare ed ad essere retribuiti. C'è poi il caso dei «contributi silenti» che vengono incamerati dall'Inps per compensare il deficit
Roma, 25 mar. (IGN KRONOS) - ''In linea teorica i pubblici non sono esclusi'' dalla riforma del lavoro, ''il Testo unico del 2001 estende a quasi tutto l'impiego pubblico anche l'applicazione dell'articolo 18, salvo i casi di eccedenza di organico superiori ai dieci dipendenti, per le quali è prevista una procedura speciale di mobilita'''. Lo dice in un'intervista a 'La Stampa' il senatore del Pd e giuslavorista Pietro Ichino. ''L'ostacolo' - spiega- è che se il giudice condanna l'amministrazione a pagare al lavoratore licenziato un risarcimento, il dirigente che ha adottato il provvedimento puo' essere ritenuto responsabile verso l'erario per il danno'' e nessun dirigente pubblico è disponibile a ''correre questo rischio''.
Ecco perché, aggiunge, "occorrerebbe una norma specifica che esentasse il dirigente, in questo caso, dalla responsabilità erariale''. Ichino non quindi, non vede tanto "una necessità di cambiare le norme vigenti, salvo che per qualche aspetto particolare" come quella del danno erariale. Piuttosto, ammonisce, serve ''cominciare ad applicare'' le norme che già esistono. ''Quando una norma non viene mai applicata – aggiunge -, è in qualche misura inevitabile che si perda il ricordo di che cosa essa dice esattamente''.

IN SOSTANZA, SECONDO ME POCO E’ CAMBIATO RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE, INFATTI L’ESITO DELLE SENTENZE EMANATE IN CASO DI LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI E’ QUASI SEMPRE A FAVORE DELLE AZIENDE, SE NON QUANDO, SONO COMPROVATI ATTI DISCRIMINATORI, MENTRE, SE ESISTONO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E’ UN’ALTRA STORIA.
PER PARTITO PRESO NON SI PUO’ PROTESTARE SU QUESRTO ARGOMENTO, ANCORA PRIMA DELLA DISCUSSIONE IN PARLAMENTO DOVE CON EMENDAMENTI ALCUNE MODIFICHE SONO AUSPICABILI. (SAREBBE NECESSARIO RIBELLARSI SOLO SE IL GOVERNO USASSE L’ARMA DEL DECRETO LEGGE NELLA COMPLETEZZA DELL’APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO).
MOLTO PIU’ GRAVE E’ LA SITUAZIONE DELLE PENSIONI NEL CAMPO DELLA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI VERSATI CHE HA ASSUNTO UN ASPETTO INCREDILE PER I COSTI ESORBITANTI RICHIESTI DALL’INPS AI LAVORATORI CHE NE FANNO RICHIESTA ED UN ASPETTO GROTTESCO CIRCA LA CIFRA DI PENSIONE CHE VERRA’ PERCEPITA NON POTENDO SOSTENERE IL PAGAMENTO RICHIESTO.
NON HO PAROLE PER QUANTO RIGUARDA GLI "ESODATI".

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