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11 novembre 2012

Riordino delle Province, i sindaci ANCI portavoce delle problematiche al ministro Cancellieri

 

 NEWS DA: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO


Riordino delle Province, i sindaci ANCI portavoce delle problematiche al ministro Cancellieri

Domani i sindaci ANCI hanno chiesto di incontrare il Ministro Cancellieri ad Imperia alla quale intendono consegnare un documento contenente i timori del territorio a seguito dell'accorpamento della provincia di Imperia a quella di Savona
I Sindaci eletti nel Comitato Regionale ANCI, a nome di tutti i Sindaci del territorio, si sono fatti portavoce delle preoccupazioni in merito alle nuove decisioni in materia di 'Spending review' decise dal Governo e, in occasione della visita del Ministro Annamaria Cancellieri ad Imperia domani, lunedì 12 novembre, per la sottoscrizione del 'Protocollo d’Intesa per il contenimento della spesa e la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico' tra il Ministero dell’Interno, l’Amministrazione Provinciale e l’Agenzia del Demanio, cui assisterà anche il Presidente della Giunta Regionale della Liguria, hanno chiesto un incontro.

Sull’accorpamento della provincia di Imperia a quella di Savona, che ha suscitato forti perplessità e timori nell’imperiese, i Sindaci ANCI hanno stilato un documento che intendono presentare direttamente al Ministro. In esso sono contenute le motivazioni di contrarietà al provvedimento governativo espresse dai Sindaci, che, in sintesi, sono costituite dal fatto che, con l’accorpamento a Savona, il territorio di Imperia rimarrebbe totalmente sguarnito da importanti strutture statali di presidio come Prefettura, Questura, Comando Carabinieri, Comando Guardia di Finanza, Comando Vigili del Fuoco, Ufficio Territoriale Scolastico e altri ancora.

I Sindaci sottolineano come l’imperiese sia territorio di confine, con problemi legati alla criminalità organizzata con appoggi nella vicina Costa Azzurra, con la presenza di un Casinò, elementi che rendono fondamentale almeno la presenza della Prefettura e di forze dell’ordine. La prevista ipotesi, inoltre, di trasferire ad Imperia il secondo tribunale della Liguria, dovrebbe escludere l’allontanamento dalla città delle forze dell’ordine.
Oltre ai problemi legati all’ordine pubblico, i Sindaci paventano anche la ricaduta negativa sull’occupazione e sull’economia svuotando completamente il territorio di uffici pubblici storici e la sproporzione generata dall’accentramento verso Savona e Genova di tutte quelle che sono le necessità del territorio.

Per queste motivazioni, i Sindaci ANCI, a nome di tutti i colleghi della provincia di Imperia, consapevoli che quanto propongono non sia in linea con la 'spending review' governativa, sostengono il mantenimento della Prefettura e di qualche presidio di forza dell’ordine nell’imperiese.
Maurizio Zoccarato (Sindaco di Sanremo) vice presidente ANCI Liguria

Marina Avegno (Sindaco di San Lorenzo al Mare) Consigliere nazionale ANCI

Antonio Fimmanò (Sindaco di Soldano) membro Comitato regionale ANCI

Ina Ramoino (Vice Sindaco di Pontedassio) membro Comitato regionale ANCI

Alessandro Alessandri (Sindaco di Pieve di Teco) membro Comitato regionale ANCI

Vincenzo Genduso (Sindaco di Taggia) membro Comitato regionale ANCI

Fulvio Gazzola (Sindaco di Dolceacqua) membro Comitato regionale ANCI.

Il governo alle Province:"Scuola, non si spegne il riscaldamento"




news da: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO


Il governo alle Province:
"Scuola, non si spegne
il riscaldamento"

Sale la tensione, Palazzo Chigi:
"Una proposta fuori dalla realtà"


"Il Governo sta operando un riordino delle istituzioni sul territorio e una riorganizzazione degli uffici amministrativi per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e contenerne i costi"
 

"Ventilare l’idea di spegnere i riscaldamenti nelle scuole o proporre vacanze più lunghe agli studenti per ipotetici risparmi appare una proposta fuori dalla realtà". Si alza la tensione tra Governo ed enti locali sul riordino delle Province e il Governo risponde così alla minaccia di alcuni esponenti dell’Upi.

"Il Governo - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sta operando un riordino delle istituzioni sul territorio e una riorganizzazione degli uffici amministrativi per migliorare l’efficienza della macchina amministrativa e contenerne i costi. In questa ottica il Governo ha una linea chiara e definita, un nuovo sistema di governance mirato ad ottimizzare costi e servizi nel territorio. Demonizzare questa linea, come autorevoli rappresentanti di enti locali o associazioni di categoria stanno facendo in queste ore, non serve a nessuno".

"Il Governo in tal senso ricorda che la riforma delle Province mira a ridurne il numero e snellire gli apparati che le governano eliminando le giunte e precisandone i compiti. In questo modo i servizi erogati ai cittadini dalle Province non devono essere ridotti; possono invece essere più efficaci e meglio distribuiti. Il processo avviato dall’esecutivo intende infatti dimezzare le attuali Province, che passerebbero dalle attuali 86 delle Regioni a statuto ordinario a 41 alle quali vanno aggiunte le dieci città metropolitane, con evidenti economie di scala funzionali a una migliore gestione economica. Per effetto del riordino, infatti, saranno eliminati più di 600 assessorati".

 

Province contro governo,scuole al freddo

NEWS DA : BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO


Province contro governo,scuole al freddo

Lo ha detto il neopresidente dell'Upi, Antonio Saitta

Le Province italiane decideranno a breve la chiusura dei riscaldamenti nelle scuole e conseguentemente l'aumento delle vacanze per gli studenti: lo ha detto il nuovo presidente Upi, Antonio Saitta, spiegando che l'iniziativa ''prende le mosse per protestare contro i tagli di 500 milioni decisi con la spending review''. Azioni analoghe, ha aggiunto, potranno essere decise dal prossimo ufficio di presidenza, per i trasporti e i centri per l'impiego,''che molto probabilmente verranno chiusi''.

Scatta in Provincia il test sullo stress da lavoro, una novità prevista dal Testo unico sulla sicurezza

A cura di Valter Giordano


La Provincia di Cuneo procederà presto alla rilevazione dello stress lavoro-correlato (obbligo legislativo previsto dall'articolo 28, comma 1, del Dlgs n. 81/08 Testo Unico sulla sicurezza)
Ogni Ente è infatti chiamato a programmare le fasi della valutazione dei rischi da stress.

L'appuntamento, per "noi"è fissato per la giornata di martedì 20 novembre. Due le sessioni previste, una mattutina ed una pomeridiana.

Il punto di partenza è la nozione di stress lavoro-correlato nell'ambito dell'accordo europeo datato 8 ottobre 2004. 
La valutazione deve riguardare in linea di massima tutti i lavoratori, compresi i dirigenti e i preposti alla sicurezza. L'analisi del rischio deve essere svolta non sui singoli lavoratori, ma su gruppi di essi, individuati, sempre secondo la commissione, autonomamente dall'ente.

Con operazione di sorteggio (informatizzato) è stato quindi formato un campione rappresentativo di tutte le tipologie di lavoratori presenti nell'ente, gruppo che con l'ausilio di un personal computer procederà alla compilazione online dell'apposita scheda di rilevazione.

Apposita convocazione perverrà presto a tutti coloro che compongono il predetto campione rappresentativo.


Ma quale dovrà essere il metodo per valutare lo stress lavoro-correlato? 
Come si può arrivare, nella pratica, a «una corretta identificazione dei fattori di rischio...in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o quando non possibile la riduzione al minimo di tale fattore di rischio»? 

Il nostro Ente ha scelto un modello di scheda di rilevazione standard, già utilizzata dalla rilevazione prodotta da parte di numerosi enti, sia pubblici che privati.

I risultati saranno presumibilmente già disponibili nel corso della medesima giornata di martedì 20 novembre.

Il Comitato Unico di Garanzia sarà successivamente chiamato ad esaminare i risultati.

Proposta alla RSU ed all'Ente di istituzione di un Tavolo di Concertazione per la verifica del ruolo e delle funzioni della Provincia nel 2013 e per la ridefinizione chiara del quadro in cui potranno essere sviluppate le relazioni sindacali all'interno dell'Ente

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO

Analizzando ciò che quotidianamente accade nelle Province italiane, crediamo che un'iniziativa attuata dalla RSU della Provincia di Perugia possa essere presa ad esempio e riproposta anche presso il nostro Ente.


Presso la Provincia di Perugia è infatti operativo un Tavolo di Concertazione che viene periodicamente convocato dalla RSU finalizzato a "verificare" il ruolo e sopratutto le funzioni che faranno capo alla Provincia nel corso del 2013 nonché per la ridefinizione chiara del quadro in cui potranno essere sviluppate le relazioni sindacali all'interno dell'Ente''.

Confidiamo quindi nella fattiva collaborazione di tutti i componenti della RSU affinché il citato progetto possa essere proposto anche presso la Provincia di Cuneo, con la concreta speranza che venga, dall'Ente, accettato

Un patto di collaborazione, quello proposto, finalizzato a tracciare le nuove linee da percorrere insieme a tutti quanti i colleghi.

Ciò costituirà occasione per dare avvio all'attivazione di uno strumento di concertazione continua e serrata.

 

A proposito di tagli di risorse effettuati dallo Stato alle Province. Quale bilancio di previsione 2013?

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO

Tagli 2012
Da alcuni giorni sentiamo spesso trattare l'argomento tagli di trasferimenti dallo Stato alle Province.
I tagli di risorse finanziarie hanno messo di fatto "in ginocchio" tutte le Province d'Italia. 



Per dover di cronaca segnaliamo l'avvenuta  pubblicazione del decreto 25 ottobre 2012.
I tagli alle Province  sono così riportati:


500 milioni di euro per l'anno 2012 
1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il taglio per la nostra Provincia è stato per l'anno 2012 pari ad € 5.659.219,82

link diretto al documento  (contiene tutti i tagli apportati alle Province)



Ciò ha inevitabilmente comportato una forte riduzione della spesa dell'ente.
Il Consiglio Provinciale ha comunque proceduto regolarmente all'approvazione della verifica degli equilibri di bilancio (da effettuare entro il 30/9/2012).

Nella nostra Regione, solamente il nostro Ente e la Provincia di Torino hanno puntualmente adempiuto a tale norma.  
(Clicca sul titolo che segue per la visione del testo di legge) 

Riduzione delle risorse alle province, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 95/2012 (spending review) nonché attribuzione del contributo, ai sensi dell'articolo 17, comma 13-bis del predetto decreto 95/2012 e relativi allegati.  

Tagli 2013

Per ciò che concerne la predisposizione del bilancio di previsione 2013, la situazione è a dir poco "nera" per tutte le Province d'Italia. 

Poche, al momento, "ritengono" di esser in grado di redigere ed approvare il bilancio di previsione 2013.

Per il nostro ente, si tratta, qualora non opti per l'utilizzo della "leva fiscale" (aumento tributi), di attuare una nuova politica di tagli-riduzione di spesa (sono ancora possibili?), che si aggiungono a quelli già recentemente attuati (setembre 2012).

Occorre segnalare come  i tagli di trasferimenti dalla Stato alle Province, qualora confermati, passano dai 500 milioni previsti per il 2012 (applicati) ai 1.000 del 2013. 
Come diretta conseguenza, l'ente dovrebbe tagliare ulteriori 5,5 milioni di euro di spesa (rispetto ad oggi).
In forse sono anche i 5/6 milioni di trasferimenti Regionali 2013 (fondo Unico).

La cifra che al momento "mancherebbe all'appello" per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 si aggirerebbe quindi sui 11/12 milioni di euro.

Evidenziamo però come lo Stato potrebbe ridurre i tagli relativi all'annualità 2013 (richiesto a gran voce dall'UPI)  e come la Regione Piemonte potrebbe procedere al versamento del citato Fondo Unico di trasferimento a favore della Provincia di Cuneo per l'annualità 2013.
  

 

08 novembre 2012

Posticipo incontro con la Presidente

RSU L'incontro tra le RSU e la Presidente è posticipato al 4 dicembre.

07 novembre 2012

Incontro con la Presidente

RSU Martedì 13 novembre alle ore 12.30, si terrà, in Provincia, un incontro tra la Presidente e la RSU. Tema,la riforma delle Province in atto.

Proposta convocazione assemblea dipendenti

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO 
 Cuneo, 7 novembre 2012

Alla luce del recente incontro sindacale tenutosi tra la RSU e la Delegazione di Parte pubblica (lunedì 5 novembre), si ritiene opportuno proporre la convocazione di un'assemblea dei dipendenti provinciali al fine di "fare il punto della situazione."
Considerati i tempi ristretti per la convocazione, e la concomitanza con la manifestazione SCRITTORI IN CITTA', le date "disponibili" risultano essere le seguenti:
Lunedì 12, Martedì 13, Lunedì 19 o Martedì 20 orario 10 - 11:30 o 10 - 12.
L'ordine del giorno proposto, da completare liberamente, a cura di ogni componente RSU che lo desideri, potrebbe essere il seguente:



- Situazione riordino delle province;

- Esito recente incontro sindacale del 05/11/2012;
- Situazione finanziaria dell'ente;
- Ricorso lavaggio DPI (indumenti) agenti stradali;
- D.L. 182 del 29/10/2012 disposizione inerenti fine servizio dipendenti (trattenute 2,5%);
- Fondo Perseo (pensione integrativa);
- Varie ed eventuali

Si attende parere dei colleghi RSU.

Province, ma quanto si risparmia realmente dall’accorpamento?

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO 

Province, ma quanto si risparmia realmente dall’accorpamento?

E’ una domanda che si pone anche lo stesso autore dell’accorpamento, cioè il Governo


I grandi dubbi dell’Umanità si sono arricchiti, in questi giorni, di un nuovo inquietante quesito esistenziale: quanto si risparmia dall’accorpamento delle province?
E’ una domanda che si pone anche lo stesso autore dell’accorpamento, cioè il Governo che ha adottato il decreto-legge (il terzo sulla questione, come se l’intervento delle province salvasse davvero l’Italia dalla crisi economica). Nel comunicato stampa di accompagnamento del decreto, infatti, si legge: “Al termine di questo processo sarà possibile calcolare gli effettivi risparmi che comporterà l’intera riforma”. Poi, il Ministro Patroni Griffi, grande artefice del riordino ha chiarito che sarebbe stato il Ministro Giarda, prima della fine del processo evidentemente, a indicare i benefìci della riforma.
Sta di fatto, comunque, che sugli effetti concreti, cioè il risparmo, non può che rimanere una fitta nebbia.
Lo dimostra la circostanza che nessuno dei tre interventi normativi sin qui adottati abbia mai inserito nel bilancio la previsione nemmeno di un cent di risparmi. L’unica vaghissima stima la fecero i servizi studi di Camera e Senato in merito al d.l. 201/2011, chiarendo che dall’eliminazione degli organi di governo in metà delle province, se accorpate, sarebbe giunto un risparmio di 65 milioni di euro, pari alla metà circa del “costo della politica” delle province, 130 milioni (quanto il costo di un solo consiglio regionale, al netto di ostriche e champagne; poco più del costo di un aereo F35).
Il debito pubblico dell’Italia è di quasi 2 mila miliardi. La manovra sulle province è stata stimata dal Parlamento incidere, potenzialmente, per 65 milioni.
Considerare insignificante il risultato è già eufemistico. L’incidenza sul costo puro della politica, comunque, effettivamente è molto limitato.
Il decreto legge sortisce un effetto immediato di risparmio, perché azzera dal gennaio 2013 tutte le giunte provinciali. A una media di 10 assessori, per 110 province, per 4000 euro lordi al mese il risparmio sarebbe di 53 milioni di euro circa, ma occorre escludere le province delle regioni a statuto speciale, per cui il conto si deve fare su 85 province e va a 41 milioni circa.
Seguirà, poi, dal 2014 l’eliminazione dei costi del presidente e dei consiglieri, in quanto già percettori delle indennità presso i consigli comunali, per giungere ai 130 milioni circa di risparmi a regime.
Una goccia nell’oceano delle spese pubbliche, resa, probabilmente, un po’ più pingue da ulteriori possibili risparmi, comunque difficili da quantificare con precisione.
E’ evidente che eliminate le giunte e gli assessori, dovrebbero essere simmetricamente eliminati gli “uffici di staff” degli assessori. Impossibile stimare il numero preciso di “segretari” addetti: molti sono con contratti a tempo indeterminato, altri operano con forme flessibili. Il rapporto non dovrebbe essere di uno ad uno; è possibile stimare un rapporto di un addetto di staff assunto con forme flessibili ogni 4 assessori. Il numero di questi dipendenti, dunque, è stimabile in 200, con uno stipendio lordo nella media di quello degli enti locali, circa 30.000 euro annui, l’ulteriore risparmio si aggirerebbe intorno ai 6 milioni di euro.
Allo stesso modo, dovrebbero ridursi drasticamente i dirigenti “a contratto”, assunti per “via fiduciaria” dagli organi di governo delle province: il processo di accorpamento rende oggettivamente ingiustificabile la permanenza di dirigenti a tempo determinato, considerando che le fusioni delle province rafforzeranno la dotazione dei vertici amministrativi. Il numero, anche in questo caso, dei dirigenti interessati non può essere elevatissimo, qualche decina, poniamo 50, per una media di 70 mila euro lordi l’anno, sono circa altri 3,5 milioni di risparmi. Immaginando qualche “auto blu” in meno, qualche spesa inferiore per comunicazione e stampa e per la logistica, è immaginabile giungere ad altri 20 milioni di risparmi.
Insomma, il risparmio “puro” dall’accorpamento delle province si aggira tra i 160 e i 200 milioni di euro, conseguibili non prima del 2015.
Non un granchè davvero come risultato. Non cambia sicuramente le sorti della finanza pubblica italiana.
Nè può seriamente bastare la “funzione simbolica”, salvo per coloro che sono illusi che un “segnale” sia utile per ritrovare un lavoro perso, chiudere con tranquillità la fine del mese, avvalersi di servizi sociali efficaci.
Nè ingannino conti differenti che verranno proposti per far salire la stima dei risparmi verso i 500 milioni annui. Simili stime considerano anche gli effetti finanziari derivanti dall’accorpamento degli uffici periferici dello Stato: prefetture, uffici finanziari, direzioni provinciali del lavoro, uffici scolastici. Risparmi che era perfettamente possibile ottenere senza minimamente intaccare l’assetto ordinamentale delle province, poichè lo Stato è autonomo e può riorganizzare i propri uffici come crede, senza che per l’esercizio di simile autonomia vi sia il minimo condizionamento della dimensione geografica delle province. In altre parole, lo Stato potrebbe risparmiare riorganizzando i propri uffici senza per questo intaccare le province.
In ogni caso, mentre le province sono obbligate per legge ad accorparsi, allo stato nulla obbliga lo Stato a fare altrettanto con le proprie strutture perifieriche. La previsione, in merito, della spending review è del tutto generica e rinvia a provvedimenti attuativi che potrebbero anche non non vedere mai la luce. E, oggettivamente, appare ben difficile che alla fine gli accorpamenti degli uffici statali non si riducano a mera forma. L’eventualità che restino presìdi territorialiali degli uffici periferici statali è più che probabile, vista l’estensione mostruosa di alcune nuove province (quella Rovigo-Verona andrà dalla punta nord del Garda fino all’Adriatico), sicchè verosimilmente i risparmi stimati non ci saranno mai.
Resta solo da stimare l’effetto della manovra sul personale. Le stime pubblicate da Il Sole 24 Ore il 6 novembre sono poco fondate. Si parla di possibili 12.000 esuberi, partendo dal presupposto che tutto il personale delle province accorpate non destinate a divenire capoluogo sia in eccedenza. Le cose non sono per nulla così. Anche se indubitabilmente conseguenze sul personale la manovra ne avrà certamente.
Qui, un’ultima annotazione. La stima di 12.000 lavoratori in possibile rischio esubero, per quanto eccessiva, rivela un problema occupazionale potenziale di enorme portata. Quando nel 2008 la crisi Alitalia giustamente destò molte preoccupazioni su questo versante ed indusse lo Stato ad intervenire con una spesa di 5 miliardi, i posti di lavoro in pericolo erano 7000.
Evidentemente la campagna di odio verso i dipendenti pubblici, condotta con particolare veemenza dall’ex ministro Brunetta e quella virulentissima in atto contro le province autorizza tutti ad infischiarsi del potenziale effetto occupazionale disastroso che potrebbe derivare dal “riordino”.

06 novembre 2012

Decreto Legge sul riordino delle Province: Il Presidente della Repubblica ha firmato, la palla al Parlamento

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO


il Signor Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha firmato il decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di Province e Città Metropolitane", che pretende di riordinare, d'urgenza ed imperio, le Amministrazioni provinciali della Repubblica Italiana.

Riordino Province e ricorsi contro il Dl "Salva Italia": la Consulta rinvia l'udienza


news da: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO


Riordino Province e ricorsi contro il Dl "Salva Italia": la Consulta rinvia l'udienza

Dl "Salva Italia" e riassetto degli organi delle Province, la Consulta prende tempo. Nel giorno in cui era fissata l'udienza pubblica della Corte costituzionale per esaminare i ricorsi di otto Regioni contro le disposizioni dell'articolo 23 del decreto "Salva Italia" (legge 214/2011) che ha abolito la Giunta provinciale, mantenendo il presidente e Consiglio ma con un nuovo meccanismo di elezione, la Corte ha deciso di rinviare a data da destinarsi la discussione ricorsi in attesa che venga pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» anche l'ultimo Dl sull'accorpamento delle Province, approvato dal governo la scorsa settimana.

Riforma complessa

Le regioni ricorrenti - Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Molise, e Sardegna - convinte che l'articolo 23 del "Salva Italia" violi la Costituzione perché riduce i poteri delle province modificando il meccanismo elettorale, dovranno quindi attendere per sapere se la trasformazione delle province, voluta dal Governo, in enti di secondo grado con funzioni di coordinamento delle attività proprie dei Comuni sia pienamente legittima. Tra le norme impugnate, quelle secondo cui «spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Le Regioni contestano anche il nuovo sistema di voto, con la trasformazione delle province in organi non più eletti dai cittadini: con l'elezione indiretta di non più di 10 consiglieri provinciali, tra i quali viene nominato il presidente, hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia.

I timori dell'Upi

Immediata la reazione dell'Unione delle Province italiane al rinvio dell'esame dei ricorsi da parte della Consulta: «È successo quello che temevamo - rileva il vicepresidente vicario dell'Upi, Antonio Saitta - la Corte costituzionale questa mattina non si é assunta la responsabilità di decidere. Certamente non é stata casuale la mancata pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" del nuovo decreto legge sul riordino delle Province, approvato ormai da 5 giorni, fermo nelle stanze del Governo e firmato dal capo dello Stato solo pochi minuti fa». Le difficoltà dei giudici, per Saitta, «sono comprensibili», dal momento «il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza sta di fatto svuotando i principi costituzionali e lo stesso principio di legalità, poiché si crea una continua incertezza sulle funzioni e sull'esistenza stessa delle Province, che in Costituzione sono previste come istituzioni costitutive della Repubblica».

Province "scadute"

Al momento, le Province "scadute" successivamente all'approvazione del Dl "Salva Italia" sono otto: Genova, La Spezia, Como, Ancona, Cagliari, Ragusa, Vicenza e Belluno. Per loro, niente rinnovo per i consigli, nessuna elezione diretta del presidente, mentre le competenze di presidente e giunta sono state acquisite da un commissario prefettizio.



04 novembre 2012

Scure sulle Province, non é ancora fatta

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO


Sono infatti in agguato nugoli di ricorsi, su su fino alla Consulta.

Italia oggi 1° novembre 2012

Resta da superare per il Governo, la difficile conversione in legge da parte del Parlamento

clicca sull'immagine che segue per leggere l'articolo (premi esc per tornare al blog)

Per il ministro dell'Interno: «Nessun licenziamento, cambiano gli assetti» , per Italia Oggi 56000 posti a rischio


A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO

link diretto all'articolo tratto dal Messaggero per la lettura integrale

Province, Cancellieri: pronti al dialogo
ma basta campanilismi

Intervista al ministro dell'Interno: «Nessun licenziamento, cambiano gli assetti»

di Mario Ajello
ROMA - La foto di Anna Maria Cancellieri che mostra la nuova carta geopolitica d’Italia, sfrondata per decreto di 35 Province e ridisegnata a colori con nuovi accorpamenti territoriali in vigore dal primo gennaio 2013, è diventata subito l’icona di quella che il ministro dell’Interno e il suo collega della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, considerano una svolta storica e un «processo irreversibile». Quel che è certo è che la mappa della Penisola ridefinita può costituire una sfida al ceto politico impegnato negli ultimi giorni a frenare i tagli alla spesa pubblica e dunque la battaglia è soltanto all’inizio e si tratterà anche di vedere come reagiranno, per ora sono sul piede di guerra tra campanili, le Province finite sotto le forbici del governo.
.......omissis ....

Ci saranno licenziamenti?

«Ci saranno risparmi, non licenziamenti. Il personale verrà assorbito e ridistribuito nelle nuove entità territoriali accorpate. Resteranno, come commissari delle Province, i vecchi presidenti».

....omissis....


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Italia Oggi del 2 novembre 2012 
 Il Decreto legge è chiaro: si terrà conto dell'effettivo fabbisogno. Esuberi in vista.
 Province 56.000 posti a Rischio
Gli accorpamenti non garantiscono il mantenimento del lavoro 

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03 novembre 2012

Riordino Province: il 6 novembre la Consulta decide sul ricorso


 

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Riordino Province: il 6 novembre la Consulta decide sul ricorso

Riordino Province: il 6 novembre la Consulta decide sul ricorso della Campania
Dal nord al sud, otto Regioni - Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Molise e Sardegna - hanno fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro il decreto Salva Italia del 4 dicembre scorso che, all'articolo 23, ha introdotto una serie di norme che hanno 'svuotato' di fatto le competenze delle Province, e ha modificato il sistema elettorale delle Province stesse.

Il nuovo sistema elettorale stabilisce infatti che il Consiglio provinciale sia composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia e che il presidente della Provincia sia eletto dai consiglieri comunali tra i sindaci e i consiglieri Comunali stessi. Contro l'articolo 23 del decreto Salva Italia hanno dunque fatto ricorso, per vizio di incostituzionalità, 8 Regioni per varie motivazioni. Per martedì 6 novembre è attesa la prima udienza presso la Corte Costituzionale. I ricorsi presentati alla Corte sottolineano innanzitutto che la norma è incostituzionale perché il testo degli artt. 5, 114 e 118 della Costituzione non consente al legislatore ordinario di modificare la natura degli enti costitutivi della Repubblica, quali enti del governo territoriale rappresentativi delle rispettive comunità e tra essi equiparati quanto a natura e struttura.

Secondo i ricorrenti, insomma, il Governo Monti ha scelto di intervenire sulla Costituzione con norme ordinamentali che non possono essere inserite in un decreto legge che ha l'obiettivo di salvaguardare le finanze pubbliche. Tanto più - sostengono - che non producono risparmi di spesa.

In effetti con le norme decise dal Governo, la Provincia esce completamente trasformata e diventa un ente di secondo grado adibito a funzioni di coordinamento delle attività proprie dei Comuni. Non esercita più l'attività di gestione amministrativa, né propriamente funzioni amministrative ai sensi dell'art. 118, comma 1 e 2, della Costituzione.

La Provincia non è più ente, dunque, 'esponenziale' della popolazione provinciale: sia il Consiglio che il presidente sono emanazione degli organi elettivi dei Comuni. In particolare, secondo le Regioni che hanno fatto ricorso, il comma 14 viola l'art. 117, comma 2, lett. p) e l'art. 118, comma 2, della Costituzione, in quanto esclude che le Province abbiano funzioni fondamentali e funzioni proprie. Inoltre, affida alle Province funzioni di indirizzo e di coordinamento che possono essere giustificate solo da una sovra-ordinazione delle Province rispetto ai Comuni, non prevista dall'art. 114 della Costituzione e, a maggiori ragione, nel caso in cui le Province siano trasformate in enti di secondo grado.

Il comma 16 viola l'art. 1, l'art. 5 e l'art. 114 della Costituzione poiché lede l'autonomia delle Province che, nel diritto costituzionale italiano, sono qualificate come enti rappresentativi di una comunità territoriale che si organizza democraticamente, secondo l'art. 1, con organi elettivi di diretta emanazione del corpo elettorale. In base al principio dell'art. 5 della Costituzione "la Repubblica, una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali", il legislatore - sostengono le Regioni ricorrenti - non può quindi abolirle, limitarle, diminuirne l'autonomia politica o incidere sul carattere democratico dell'ente, che rappresenta uno dei requisiti essenziali dell'ordinamento repubblicano.

Il comma 17 viola lo stesso principio del punto precedente per illegittimità costituzionale derivata; i commi 16 e 17 configurano la Provincia come un ente di secondo grado. Prevedono che il Consiglio sia limitato, 10 componenti per tutte le Province, grandi e piccole, che sia eletto dagli "organi elettivi dei Comuni" e che in seno a questo venga eletto il presidente. Ma, fa notare chi ha presentato ricorso, nessuna di queste disposizioni è compatibile con il carattere originario di ente territoriale rivestito dalla Provincia nell'ordinamento italiano.

Il comma 20, poi, prevedendo il commissariamento delle Province che dovrebbero andare al voto nel 2012, incide - sempre secondo chi ha promosso il ricorso - non solo sull'autonomia delle Province garantita dalla Costituzione ma anche sui diritti dei cittadini ad eleggere democraticamente gli organi di governo delle Province. Questo comma viola gli articoli 1, 5 e 114 della Costituzione e allo stesso tempo i principi della Carta europea delle autonomie locali ratificata dal Parlamento italiano.

Infine, fanno notare le 8 Regioni ricorrenti, dalla relazione tecnica allegata al decreto, emerge che queste disposizioni portano a risparmi che non si concretizzeranno prima del 2014.

Province: Upi a Patroni Griffi, c'e' chi mira a far fallire riforma


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Province: Upi a Patroni Griffi, c'e' chi mira a far fallire riforma

02 Novembre 2012 - 17:40

(ASCA) - Roma, 2 nov - ''Se non e' il gioco delle tre carte, allora e' chiaro che nel Governo c'e' chi mira a far fallire la riforma delle Province''. Cosi risponde il Vice Presidente Vicario dell'Upi Antonio Saitta, al Ministro Patroni Griffi sul riordino delle Province.

''Ci confermano, con il decreto, - aggiunge Saitta - che ci verranno tolte le funzioni amministrative assegnate alle Province dalle Regioni, cancellano le giunte elettive e ci impongono, pena il commissariamento, di approvare il bilancio entro il 31 maggio. Ma come possiamo farlo, con il taglio di 1,2 miliardi imposto dalla spending review? E' chiaro che nel Governo ci sono due linee contrapposte: una punta a riordinare le Province, l'altra a mandarle in default, facendo cosi fallire la riforma. Per questo, insieme al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Upi, Fabio Melilli, abbiamo convocato a Roma per l'8 novembre prossimo una assemblea dei Presidenti di Provincia e di Consiglio iniseme al Consiglio Direttivo Upi. Discuteremo dei pesantissimi e iniqui tagli ai bilanci delle Province imposti dal Governo, che sono prioritari rispetto a qualunque ipotesi di riordino del sistema. Nell'incontro insieme ribadiremo la nostra assoluta indisponibilita' a valutare qualunque ipotesi di riordino se prima non si interverra' a limitare il carico dei tagli sui bilanci delle Province''.

''Quanto al Decreto Legge sul riordino varato dal Consiglio dei Ministri, nell'incontro - conclude Saitta - si discutera' dei temi piu' critici, a partire da alcuni accorpamenti del tutto impossibili, dallo svuotamento delle funzioni confermato nel decreto secondo lo schema previsto dal Salva Italia, dall'inaccettabile azzeramento delle giunte a tutta la normativa controversa rispetto ai commissariamenti''.

02 novembre 2012

Prossima fermata: Prefetture e Questure

 A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO

articolo tratto da lastampa - link diretto all'articolo
spending review
02/11/2012 - la fase due

Province, dal taglio degli uffici
risparmi per oltre 100 milioni

Alcune province sono destinate a scomparire
A gennaio il governo  decide come abolire e accorpare Prefetture e Questure

Il primo tassello è andato a posto. Cancellate con il decreto di mercoledì scorso 35 Province il governo punta alla fase due: e a metà gennaio del 2013, sarà pronto il documento della Presidenza del consiglio finalizzato a rideterminare quali e come saranno «gli enti territoriali del governo sul territorio», e soprattutto quali funzioni avranno a seguito dell’accorpamento delle Province stesse.

E, inevitabilmente, l’attenzione si sposterà sulle Prefetture e sulle Questure. Poi, via via, sulle motorizzazioni civili, le capitanerie di porto, le sovrintendenze dei Beni culturali, i provveditorati alle opere pubbliche, gli uffici scolastici e i presidi provinciali del controllo sul territorio. Una trentina di Enti in tutto, che nelle intenzioni del governo dovranno essere articolati secondo le nuove linee tracciate gli accorpamenti territoriali.

Non a caso, infatti, sui tavoli dei ministri competenti c’è proprio lo studio congiunto di Camera e Senato sui costi delle Prefetture. Va da sé - si fa osservare nei documenti - che «un’organizzazione di questo livello è difficilmente compatibile con il disegno di riorganizzazione dello Stato e soprattutto con le nuove politiche di bilancio e di spesa». Tradotto significa, che se vengono meno le Province - a cominciare dal prossimo 1 gennaio del 2013 - non ha più senso mantenere anche tutta un’altra serie di uffici. «Rivisti», insomma, «accorpati» e soprattutto, aggiornati «alle riforme» messe in atto dal governo in questi mesi. Solo per il mantenimento delle Prefetture, infatti, lo Stato spende ogni anno più di mezzo miliardo. E cifre e studi alla mano, la riduzione dei 35 enti con vari accorpamenti vale già sulla carta oltre 100 milioni di euro l’anno.

Una cifra considerevole, che a cascata porta con sé notevoli risparmi anche sul resto dei tagli che comprenderanno i cosiddetti Utg, ovvero gli enti territoriali del governo.
E così, se chiude i battenti una parte delle Province, al di là delle resistenze, anche le Prefetture subiranno tagli e riorganizzazione. Quindi, toccherà alle Questure (in molti casi saranno declassate a commissariati), così come alcuni comandi provinciali e altri vari presidi militari.

È proprio a questo progetto, infatti, che si sta dedicando la ministra dell’Interno Anna Maria Cancellieri con il collega della Funzione pubblica e delle Riforme, Filippo Patroni Griffi pronto anche con la revisione del Titolo V della Costituzione a «riammodernare l’intera organizzazione dello Stato sul territorio»: troppi enti, tante regioni, e soprattutto costi gravosi. Primi fra tutti quelli della Prefetture, che nei conti dello stato gravano per circa 10 euro a cittadino. Solo quella di Isernia - poco più di 85 mila abitanti, grossomodo il pubblico che può contenere lo stadio Olimpico di Roma o il San Paolo di Napoli - ha un budget superiore a 3 milioni e ottocentomila euro l’anno e un costo medio a cittadino di 42,34 euro. Insomma, dodici volte più di quella di Milano e cinque di Napoli per abitante. Per non parlare poi del capoluogo molisano, Campobasso che costa altri 5 milioni e 786 mila euro o Rieti (accorpata a Viterbo) che pesa nel bilancio dello Stato per altri 4 milioni 111 mila euro.

Cifre, dati e soprattutto risparmi. È in questa direzione, dunque, che il governo intende muoversi: valutando caso per caso, e tenendo conto degli eventuali tagli anche in rapporto alla criminalità, e più in generale alla densità dei reati per associazione mafiosa. È su questo, infatti, che maggiormente si sta concentrando l’attenzione del Viminale. E così, se a Crotone, accorpata con Vibo Valentia a Catanzaro la Prefettura andrà via, «certamente - si fa osservare - la Questura resterà ad operare integralmente sul territorio». E così per quel che riguarda Brindisi (la Prefettura sarà a Taranto).

In altri termini, le attenzioni e le indicazioni con le quali il governo sta procedendo saranno più o meno come quelle sperimentate per la revisione della sedi dei Tribunali. Nelle altre circostanze «si procederà spediti», spiegano fonti del ministero: dal Nord al Sud Italia. Dal Piemonte dove le sole Prefetture di Asti (3 milioni e 894 mila euro), Alessandria (4 milioni e 339 mila euro) e Biella (3 milioni e 330 mila euro) gravano sui bilanci statali ogni anno per oltre 11 milioni di euro; al Veneto (Rovigo oltre 3 milioni e 757 mila euro) fino alla Liguria (Imperia 3 milioni e 110 mila euro). Ma anche la Lombardia (Varese 4 milioni e 800 mila euro) con Lodi (oltre 3 milioni e 300 mila euro) Cremona altri 4 milioni fino alla Toscana (Pistoia e Prato costano circa 7 milioni) e l’Emilia Romagna, dove Parma pesa per 4 milioni e Forlì-Cesena per altri 4.
La scure non risparmierà la Toscana. Grosseto accorpata a Siena (costo della Prefettura oltre 4 milioni) Massa (3 milioni e 613 mila euro) e Lucca con oltre 5 milioni di euro l’anno.

Relazione illustrativa D.L. riforma Province

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con lo schema di dereto-legge in esame viene disegnato il nuovo assetto delle province nelle regioni a statuto ordinario, procedendo così al completamento di un iter di riordino che ha preso avvio con l’articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011, noto come decreto “Salva-Italia”, nel quale i profili investiti sono stati gli organi di governo e le funzioni delle province. La riforma è, poi, proseguita inserendosi organicamente
nell’ambito del decreto n. 95 del 2012, c.d. “Spending review”, laddove agli articoli 17 e 18 si prevede, rispettivamente, il riordino delle province, sulla base di requisiti minimi demo-territoriali, e l’istituzione delle città metropolitane.

La riforma delle Province, nel suo complesso, dà attuazione al Titolo V, Parte II, della Costituzione,rendendo la loro dimensione territoriale più adeguata alla particolare connotazione quale ente di area vasta.
L’iter di riordino previsto dall’articolo 17 su indicato ha stabilito un percorso concertato con le autonomie locali nel rispetto del quadro costituzionale di riferimento e della leale collaborazione istituzionale. Le  specifiche scelte volte a concretizzare il riordino dei singoli territori sono state demandate ai Consigli delle autonomie locali di ogni regione o ad analoghi organi di raccordo e alle regioni medesime.
 I primi sono stati chiamati ad adottare e trasmettere alla rispettiva Regione le ipotesi di riordino entro il 3 ottobre 2012, le seconde ad elaborare le proposte di riordino sulla base delle ipotesi ricevute, trasmettendole al Governo entro il 23 ottobre 2012.

All’esito di tale procedura non hanno avanzato alcuna proposta di riordino la Calabria e il Lazio; di conseguenza, per tali regioni occorrerà chiedere il parere in sede di Conferenza Unificata riguardo al riordino delle relative province.
Come nel caso del decreto-legge n. 95 del luglio 2012, anche l’intervento con il presente decreto si rende necessario nel quadro della straordinaria situazione di crisi economico-finanziaria ed al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, in un’ottica complessiva di riduzione degli apparati amministrativi fonte di spesa pubblica.

Con il decreto-legge in esame si stabilisce, a regime, che le province devono possedere requisiti minimi determinati con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei ministri. In proposito requisiti minimi demo-territoriali sono stati già fissati con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 che ha previsto una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti.
Sulla base di tali requisiti, il decreto-legge in esame, concludendo il procedimento di riordino, contiene l’elenco delle province nelle regioni a statuto ordinario come risultanti a decorrere dal 1° gennaio 2014: dalle attuali 86 si passa a 51, comprese le città metropolitane istituite a partire dalla medesima data, con contestuale soppressione delle province del relativo territorio. Viene parzialmente superata, per le città metropolitane di Milano e Firenze, la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 18 del decreto legge n. 95 del 2012 che aveva previsto la coincidenza del territorio della città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa: infatti la città  metropolitana di Milano e quella di Firenze ricomprendono anche, rispettivamente, i territori già appartenenti alle province di Monza e della Brianza e di Prato e Pistoia, che sono contestualmente soppresse. La denominazione delle province risultanti dal riordino
riproduce, laddove formulata in modo inequivoco, la proposta avanzata dalla Regione mentre negli altri casi si attiene al criterio della sommatoria, in ordine alfabetico, dei nomi delle province oggetto di riordino.

Per quanto riguarda inoltre la città metropolitana di Reggio di Calabria, la sua istituzione è stata differita alla conclusione della procedura di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 TUEL.
Contestualmente il decreto determina per i comuni indicati in un’apposita tabella, che costituisce parte integrante del decreto, il mutamento delle circoscrizioni provinciali di appartenenza, dando seguito, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, alle iniziative pervenute dagli enti locali interessati. In particolare, i mutamenti ciircoscrizionali, a partire dal 1° gennaio 2014, riguardano i seguenti comuni:
- il comune di Fasano passa dalla provincia di Brindisi alla Città metropolitana di Bari;
- i comuni di Cellino San Marco, Erchie, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino,
San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna passano dalla provincia di
Brindisi a quella di Lecce;
- il comune di Avetrana è spostato dalla provincia di Taranto a quella di Lecce.
In sede di conversione del presente decreto legge si terrà conto di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le Regioni interessate.
Il decreto-legge indica i criteri per l’individuazione del comune capoluogo di provincia.
In materia di disciplina delle modalità elettive dei componenti del consiglio metropolitano, con una modifica al comma 6 dell’articolo 18, si è disposto che i medesimi vengano eletti con le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale anche nel caso in cui il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
Si è prevista una procedura sanzionatoria in caso di mancata adozione dello statuto definitivo della città metropolitana: il consiglio metropolitano viene sciolto con contestuale nomina di un commissario che vi provvede in via sostitutiva e amministra l’ente fino alle nuove elezioni da fissare entro 6 mesi dallo scioglimento.
Il decreto in esame effettua anche una precisazione in tema di funzioni delle città metropolitane.
Vengono dettate infine una serie di disposizioni transitorie e finali volte a regolare la fase dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014, data di decorrenza degli effetti del riordino delle province e dell’istituzione delle città metropolitane. Gli organi delle province e gli eventuali commissari nominati (per scadenza naturale del mandato, per scadenza del precedente commissariamento o per altri casi di cessazione anticipata del mandato) cessano il 31 dicembre 2013. Si evidenzia che per la giunta è prevista la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2013: le relative competenze sono svolte dal presidente della provincia che può delegarle ad un numero di consiglieri non superiore a tre.

In fase di prima applicazione, per la costituzione degli organi delle province istituite in luogo di quelle pre-esistenti e delle città metropolitane, nonché per il rinnovo degli organi delle altre province, la data per le elezioni è fissata dal Ministro dell’Interno secondo le modalità stabilite nel decreto in esame.
A completamento del processo di riordino, il decreto rinvia a successivo Dpcm, adottato sentita l’UPI e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la regolazione di tutti i rapporti giuridici tra la nuova provincia e quelle ad essa pre-esistenti, individuando altresì un percorso ai sensi della normativa vigente per il passaggio del personale.
Reca la clausola di invarianza finanziaria.
Non viene redatta relazione tecnica in quanto dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

01 novembre 2012

Ecco il testo di D.L. di riforma delle Province

A CURA DI  CLAUDIO BONGIOVANNI, VALTER GIORDANO, GUIDO MARINO, MAURIZIO BARRA E FRANCO FERRARO


Schema di decreto legge recante:
“Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” con il quale è stato previsto il riordino delle province, disciplinandone il relativo procedimento che si conclude con un atto legislativo di iniziativa governativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 recante: “Determinazione dei criteri per il riordino delle province a norma dell’articolo 17, comma 2, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95” che determina, in particolare, i requisiti minimi che devono possedere le province, stabiliti in una dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e in una popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto nazionale di statistica relativi all’ultimo censimento ufficiale, ma che è opportuno fare salvi i casi in cui il requisito minimo della popolazione si raggiunge sulla base delle rilevazioni anagrafiche della popolazione residente nella Provincia pubblicate dal medesimo Istituto nazionale di statistica, disponibili alla data del 20 luglio 2012;
Rilevato che è opportuno preservare la specificità delle province il cui territorio è integralmente montano, in virtù della peculiarità dei relativi territori;
Atteso che ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione;
Viste le proposte delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata trasmesse al Governo ai sensi del citato articolo 17, comma 3;
Considerato che le Regioni Lazio e Calabria non hanno inviato alcuna proposta di riordino e che nei confronti delle province ubicate nei rispettivi territori si applica quanto previsto dal comma 4, secondo periodo, del citato articolo 17, in base al quale sull’atto di riordino è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, ai fini del contenimento della spesa pubblica e della razionalizzazione della pubblica amministrazione, di attuare quanto prefigurato dall’articolo 23, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal citato articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012 in ordine al nuovo ordinamento provinciale, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni assunti in sede europea, il cui  rispetto è indispensabile, nell’attuale quadro di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con delega alle riforme istituzionali, e del Ministro dell’interno;

EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Requisiti minimi delle province)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei ministri.»;
b) all’articolo 21, comma 3, all’alinea, dopo le parole: «criteri ed indirizzi», sono aggiunte le seguenti: « e fermo quanto stabilito al comma 3-bis»;
c) all’articolo 21, comma 3, la lettera e) è abrogata.
2. Ai fini del riordino delle province ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 171 del 24 luglio 2012.
Art. 2
(Riordino delle province nelle regioni a statuto ordinario)

1. In attuazione dell’articolo 17, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le province nelle regioni a statuto ordinario sono le seguenti:
a) Provincia di Biella-Vercelli, in luogo delle province di Biella e di Vercelli;
Provincia di Novara- Verbano-Cusio-Ossola in luogo delle province di Novara e di Verbano-Cusio-Ossola; Provincia di Alessandria-Asti in luogo delle Province di Alessandria e di Asti; Provincia di Como-Lecco-Varese in luogo delle Province di Como, di Lecco e di Varese; Provincia di Cremona-Lodi-Mantova in luogo delle Province di Cremona, di Lodi e di Mantova; Provincia di Padova-Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo-Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona; Provincia di Imperia-Savona in luogo delle Province di Imperia e di Savona; Provincia di Piacenza e Parma in luogo delle Province di Parma e di Piacenza; Provincia di Reggio Emilia e Modena in luogo delle Province di Modena e di Reggio nell’Emilia; Provincia di Romagna in luogo mdelle Province di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini; Provincia di Livorno-Lucca-Massa Carrara-Pisa in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa; Provincia di Grosseto-Siena in luogo delle Province di Grosseto e di Siena; Provincia di Perugia-Terni in luogo delle Province di Perugia e di Terni;
Provincia di Ascoli Piceno-Fermo-Macerata in luogo delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Macerata; Provincia di Rieti-Viterbo in luogo delle Province di Rieti e di Viterbo; Provincia di Frosinone-Latina in luogo delle Province di Frosinone e di Latina; Provincia di L’Aquila-Teramo in luogo delle Province di L’Aquila e di Teramo; Provincia di Chieti-Pescara in luogo delle Province di Chieti e di Pescara; Provincia di Campobasso-Isernia in luogo delle Province di Campobasso e di Isernia; Provincia di Avellino-Benevento in luogo delle Province di Avellino e di Benevento; Provincia di Brindisi-Taranto in luogo delle Province
di Brindisi e di Taranto; Provincia di Barletta-Andria-Trani-Foggia in luogo delle Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia; Provincia di Lucania in luogo delle Province di Matera e di Potenza; Provincia di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in luogo delle Province di Catanzaro, di Crotone e di Vibo Valentia;
b) Provincia di Cuneo, Provincia di Bergamo, Provincia di Brescia, Provincia di Pavia, Provincia di Sondrio, Provincia di Belluno, Provincia di Vicenza, Provincia di La Spezia, Provincia di Ferrara, Provincia di Arezzo, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro-Urbino, Provincia di Caserta, Provincia di Salerno, Provincia
di Lecce, Provincia di Cosenza, Provincia di Reggio Calabria.
2. Dalla data di cui al comma 1, si determina il mutamento di circoscrizione provinciale di appartenenza per i comuni indicati nella tabella allegata al presente decreto, come in essa specificato. La tabella costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3
(Disposizioni concernenti il comune capoluogo e la denominazione delle province )

1. In esito al riordino di cui all’articolo 2, nelle province istituite ai sensi della lettera a) del comma 1 del predetto articolo 2 assume il ruolo di comune capoluogo il comune capoluogo di regione nel caso in cui questo coincide con uno dei comuni già capoluogo di una delle province oggetto di riordino; negli altri casi diviene capoluogo di provincia il comune, tra quelli già capoluogo di provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i medesimi comuni. Ai fini di quanto previsto nel primo periodo, la popolazione residente è determinata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
2. Gli organi delle province hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo di provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.
3. La denominazione delle province può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei propri componenti e sentita la Regione.
4. Ai comuni già capoluogo di provincia continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata di due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data.

Art. 4
(Disposizioni relative alle province e alla presenza dello Stato sul territorio) 1. All’articolo 17, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. In relazione alla procedura di riordino e fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali lo Stato promuove forme di  consultazione e raccordo con gli enti locali interessati.»;
b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le regioni con propria legge trasferiscono ai comuni le funzioni già conferite alle province dalla normativa vigente salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalle regioni medesime. In caso di trasferimento delle funzioni ai sensi del primo periodo, sono altresì trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more di quanto previsto dal primo periodo le funzioni restano conferite alle province.»;
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono definiti, in relazione all’istituzione dei presidi previsti dal medesimo comma 2, lettera b), i poteri e i compiti spettanti ai responsabili delle strutture  presidiarie in relazione alle specifiche finalità ivi previste e conseguentemente
sono introdotte le necessarie previsioni di coordinamento e raccordo ordinamentale anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata la possibilità di prevedere che, presso la prefettura-ufficio territoriale del governo operante nell’ambito territoriale corrispondente a quello della città metropolitana, vengano delegate ad un prefetto, con le modalità e nei limiti previsti dalle stesse disposizioni regolamentari, e comunque congiuntamente o anche disgiuntamente, specifiche funzioni materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione ed asilo, di enti locali.

Art. 5
(Disposizione relative alla città metropolitane)
1. All’articolo 18, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli sono
soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014. La Città metropolitana di Milano comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Monza e della Brianza; la Città metropolitana di Firenze comprende altresì il territorio già appartenente alla Provincia di Prato e alla Provincia di Pistoia. La provincia di Reggio Calabria è soppressa, con contestuale istituzione della relativa città metropolitana, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria a completamento della procedura di commissariamento ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»;
b) al comma 2-bis, nel quinto periodo, le parole: «le regioni provvedono con proprie leggi» sono sostituite dalle seguenti: «la regione provvede con legge» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comune di Roma Capitale.»;
c) al comma 3-bis, nel primo periodo, le parole: «entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
d) il comma 3-ter è abrogato;
e) al comma 3-quater, le parole: «o, in mancanza, il 1° novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque il 1° ottobre 2013»;

f) al comma 4, lettera c), prima delle parole: «nel caso» è inserita la parola: «solo» e dopo le parole: «comma 2-bis» sono inserite le seguenti: «e questa sia attuata, ai sensi del predetto comma, tramite il referendum e la legge regionale ovvero nel caso della Città metropolitana di Roma Capitale,»;
g) il comma 5 è sostituito con il seguente:
«5. Il consiglio metropolitano è composto da non più di dieci componenti.»;
h) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
a) nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale;
b) nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6.bis. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo nel caso di cui al comma 4, lettera a) o, nel caso di cui al comma 4, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.»;
i) al comma 7, è aggiunta in fine la seguente lettera:
«b-bis) le funzioni diverse da quelle di cui alla lettera a), comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;
l) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. In caso di mancata adozione dello statuto definitivo entro il termine di cui al comma 9, il consiglio metropolitano è sciolto e viene nominato un commissario, che provvede all’adozione dello statuto e all’amministrazione dell’ente sino alla proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni da svolgersi, entro sei mesi dallo scioglimento, secondo le modalità stabilite, ai sensi dei commi 4 e 6, dallo statuto medesimo, che resta in vigore fino a diversa determinazione del nuovo consiglio metropolitano. Si applicano le disposizioni dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»;
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante:
“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale”, il secondo periodo è soppresso.

Art. 6
(Successione delle province)
1. Ogni provincia istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), succede a quelle ad essa pre-esistenti in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentita l’Unione delle province d’Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle province pre-esistenti a quelle istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate tenendo conto dell’effettivo fabbisogno. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. Per i restanti rapporti di lavoro in essere nelle province pre-esistenti le nuove province istituite subentrano nella titolarità dei rapporti fino alla prevista scadenza.
4. Le procedure di esame congiunto di cui al comma 3 si applicano anche in relazione ai  processi di mobilità conseguenti all’applicazione dell’articolo 17, commi 8 e 10-bis, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto.

Art. 7
(Norme transitorie e finali)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli organi di governo delle  province nelle regioni a statuto ordinario cessa il 31 dicembre 2013. Nelle medesime province a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è soppressa e le relative competenze sono svolte dal presidente della provincia, che può delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre.
2. Nei casi in cui in una data compresa tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province oppure la scadenza dell’incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013.
3. La data delle elezioni per la costituzione degli organi delle province istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e delle città metropolitane di cui all'articolo 18, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal presente decreto, nonché per il rinnovo degli organi delle province di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013.
4. Entro il 30 aprile 2013 le province oggetto di riordino ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), le province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in attuazione dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, nonché le province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza procedono alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, dei rapporti di lavoro
e di ogni altro dato utile ai fini dell’amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, delle province istituite o aventi circoscrizione modificata, ai sensi dell’articolo 2, nonché delle città metropolitane di Firenze e di Milano. I risultati di tali adempimenti sono trasmessi, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, al prefetto della Provincia in cui ha sede il comune capoluogo di Regione. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica della diffida medesima, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
5. Limitatamente all’anno 2013, in deroga al termine di cui all’articolo 151, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le province di cui al comma 4 approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio 2013 e per le medesime non trova applicazione il differimento eventualmente disposto ai sensi dello stesso articolo 151, comma 1. Decorso inutilmente il predetto termine, il prefetto individuato nel medesimo comma 4, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni dalla notifica, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva.
6. Entro due mesi dall’insediamento dei nuovi organi le province istituite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), adottano il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all’esercizio delle funzioni attribuite.
7. Le prime elezioni del consiglio metropolitano nonché, salva l'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, del sindaco metropolitano si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio ai sensi del medesimo articolo 18, comma 4. In caso di mancata approvazione dello statuto provvisorio entro il termine di cui al comma 3-bis del predetto articolo 18, come
modificato dal presente decreto, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo ed il consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità di cui al comma 6, lettera a), del medesimo articolo 18, come modificato dal presente decreto. Entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana, nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al citato articolo 18, comma 4, lettere b) e c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitani.

Art. 8
(Disposizione finanziaria)
1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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