RSU CGIL: Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Guido Marino, Paolo Armando e Franco Ferraro
E’ possibile derogare all’art. 133, c.1, della Costituzione in caso di riordino complessivo delle province?
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Nella relazione al disegno di legge di iniziativa governativa n. 3396 per la conversione del decreto-legge n. 95/2012 (spending review) si legge: “anche
a voler prescindere dalla considerazione che, trattandosi di riordino
complessivo, non trova applicazione l’art. 133 della Costituzione, va
rilevato in ogni caso che detto articolo è, nella sostanza, rispettato
visto che i Comuni sono pienamente coinvolti tramite il Consiglio delle
autonomie locali”
(pag. 371 della relazione di accompagnamento). Secondo il Governo,
quindi, in caso di riordino delle Province che coinvolga tutto il
territorio nazionale, è possibile derogare al procedimento legislativo
di tipo aggravato di cui all’art. 133, comma 1, della Carta
costituzionale. La norma costituzionale, pertanto, troverebbe
applicazione unicamente per modifiche di circoscrizioni provinciali ed
istituzioni di nuove Province limitate all’ambito regionale.
Sul
punto, tuttavia, sorgono alcune perplessità. Premesso che anche il caso
di riordino complessivo produce i suoi effetti sempre e comunque
all’interno di una Regione, non essendo consentita un’ipotesi di
riduzione/accorpamento concernente Province di Regioni contermini
(perché, in questa evenienza, la Provincia dovrebbe prima staccarsi
dalla Regione di appartenenza e poi aggregarsi a quella confinante ai
sensi dell’art. 132, comma 2, Cost.), dalla lettura dell’art. 133, comma
1, del Testo costituzionale non pare vi siano elementi funzionali ad
una interpretazione derogatoria nell’evenienza di un intervento
generalizzato sulle Province. Nell’unica volta in cui la Corte
costituzionale si è occupata dell’art. 133, comma 1, Cost., ossia nella
sentenza n. 347/1994 relativa al caso della istituzione della Provincia
di Lodi, ha solo ammesso che la istituzione di Province o la modifica di
quelle esistenti può essere effettuata con legge formale oppure con
ricorso ad una delega legislativa (punto 3 del cons. in dir.), ma sempre nel rispetto di quel procedimento ascensionale che vede coinvolti, in primis, i Comuni. Al potere legislativo, ha poi proseguito la Corte, “spetta soltanto
(il corsivo è mio) valutare, nella fase conclusiva dello stesso
procedimento, l’idoneità e l’adeguatezza dell’ambito territoriale
destinato a costituire la base della nuova Provincia”.
Infine,
sostenere, come ha fatto l’Esecutivo, che la norma costituzionale è
comunque rispettata in quanto prevede un coinvolgimento delle
amministrazioni comunali tramite i CAL, non sembra fondato. Infatti,
l’iniziativa comunale di cui all’art. 133, comma 1, Cost. si configura
in modo molto diverso rispetto alla deliberazione del piano di
accorpamenti e riduzioni che devono adottare i Consigli delle autonomie
locali o, in mancanza, gli organi regionali di raccordo, come prevede
l’art. 17, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012. Sono i Comuni, come
enti locali territoriali singolarmente considerati, ad essere titolari
della riserva di competenza ad attivare un eventuale procedimento
revisorio e non altri organismi. Inoltre, l’iter procedurale previsto dal provvedimento sulla spending review
delinea un percorso il cui contenuto è già precostituito dal Governo e
non è affatto rimesso alla libera ed autonoma iniziativa delle
amministrazioni comunali, per di più prevedendo un intervento in via
sostitutiva dell’Esecutivo (art. 17, comma 4) nel caso in cui le
deliberazioni non dovessero essere assunte.
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