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20 luglio 2012

Consiglio dei Ministri.....a proposito di festività

RSU CGIL: Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Guido Marino, Paolo Armando e Franco Ferraro 

Dal Consiglio dei Minisri di venerdì 20/07/2012

Il Consiglio dei Ministri ha esaminato anche la questione del calendario delle festività e delle celebrazioni nazionali. Il decreto legge n. 138, approvato dal precedente Governo nell’agosto 2011, prevede infatti che, a decorrere dall’anno 2012, il Presidente del Consiglio stabilisca ogni anno le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.
Il Consiglio ha deciso di non procedere all’accorpamento delle festività per tre ragioni. Anzitutto perché, secondo le stime della Ragioneria generale, la misura non dà sufficienti garanzie di risparmio, contrariamente a quanto indicato dalla norma (che individua nel risparmio di spesa la propria finalità principale).
Inoltre, perché a differenza di quanto indicato dal decreto legge del 2011 nella parte in cui fa riferimento a “diffuse prassi europee”, non esistono in Europa previsioni normative di livello statale che accorpino le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni. In alcuni Paesi (ad esempio la Germania, l’Austria e la Spagna) la celebrazione delle festività dei Santi Patroni rientra nell’autonoma determinazione delle autorità locali che le fanno coincidere col giorno a questi dedicato nel calendario gregoriano. Nei Paesi anglosassoni – ad esempio in Irlanda e in Scozia – i Santi Patroni delle principali città sono riconosciuti e celebrati, con giornate festive stabilite a livello statale.

PROVINCE: ASSESSORE REGIONE P.TE MACCANTI, MONTI DISTRUGGE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

COMPONENTI CISL: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO

PROVINCE: ASSESSORE REGIONE P.TE MACCANTI, MONTI DISTRUGGE IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

(AGENPARL) - Torino, 20 lug - "Senza colpire alcuno spreco, i tagli lineari del Governo Monti agli enti locali rischiano di avere effetti devastanti al Nord, tanto che senza modifiche ai criteri di riparto, che devono basarsi non sui consumi intermedi ma sui costi standard, è addirittura a rischio la riapertura delle scuole. E’ inaccettabile che vengano penalizzate realtà come le Province piemontesi, che da anni, anche a seguito del trasferimento di funzioni da parte delle Regioni, svolgono competenze importanti come i trasporti e la formazione professionale”. Lo afferma l’assessore agli Enti locali della Regione Piemonte, Elena Maccanti, che aggiunge: “E' in atto un vero e proprio attacco alle autonomie locali del Nord: queste realtà svolgono senza sprechi e con competenza, un ruolo fondamentale nel garantire i servizi ai cittadini, a differenza di altri territori che non hanno investito risorse. In questo modo si distrugge solo, con l’unico risultato che, grazie a questo governo, le nostre Province non riusciranno nemmeno a garantire la riapertura delle scuole superiori”. “Certo – aggiunge Maccanti - sotto il profilo istituzionale siamo d'accordo che sia indispensabile una politica di riordino, che però deve partire dalle Regioni, cui deve spettare la competenza in ordine a criteri, funzioni e fiscalità in base alle specificità territoriali. Il Piemonte ha 1206 Comuni, di cui 1077 sotto i 5000 abitanti. Per noi, le aree vaste con enti di primo livello sono indispensabili per dare risposta e voce ai territori. Il governo faccia la sua parte e inizi a ridurre la sua presenza sul territorio, a partire da Prefetture e uffici periferici vari”. “Siamo e restiamo convinti – conclude l’assessore - che, se bene organizzate, le Province siano uno strumento indispensabile per il governo del territorio, che semplifica i livelli di governo e consente alle Regioni di svolgere appieno le funzioni di programmazione e l'attività legislativa. Per questo occorre dare autonomia ordinamentale alle Regioni”.

“Daremo lo sfratto allo Stato”. Così le province si ribellano a Monti


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“Daremo lo sfratto allo Stato”. Così le province si ribellano a Monti

Venerdì, 20 luglio 2012 - 16:53:00

Sono arrabbiati, per non dire peggio. I presidenti delle province venete sono sul piede di guerra contro la tagliola della spending review, voluta dal governo Monti, che prevede l'eliminazione e l'accorpamento di molti enti locali. A capeggiare la rivolta è Leonardo Muraro, presidente dell'Unione delle Province venete. "Attendiamo che il governo renda noti i criteri per gli accorpamenti e le soppressioni. Sappiamo che faranno leva sulla popolazione e la superficie, che stanno lavorando sulle congiunzioni, ma sono tutti abbottonati".

Secondo i piani del governo le province dovranno diventare degli enti intermedi tra Comuni e Regioni. Ma in questo passaggio perderanno una buona parte del loro potere e dei loro introiti. Così Muraro passa al contrattacco e annuncia che lunedì ci sarà una riunione di tutti i presidenti. "Non possiamo più arroccarci nelle nostre città, dobbiamo unirci e creare un fronte comune per far sentire la nostra voce a Roma. Veneto, Lombardia e Piemonte contano 20 milioni di persone, un terzo della popolazione italiana, e producono il 38,2% del Pil nazionale".

Ma come combattere lo Stato? Muraro vuole letteralmente sfrattare le propaggini del governo Monti dal territorio del Nord. Secondo le disposizioni al vaglio del governo infatti, le province dovranno ospitare a titolo gratuito i dipendenti dello Stato. Chi non fosse d'accordo ha la possibilità di revocare i contratti di locazione. "Ed è quello che faremo", spiega Muraro. "Tra i tanti abomini contenuti nella spending review, ce n'è uno che prevede che d'ora in avanti lo Stato non sia più tenuto a pagare l'affitto agli enti locali che ne ospitano gli uffici territoriali: prefetture, questure, comandi delle forze armate. Saranno inquilini a titolo gratuito. Gli enti locali che non vogliono adeguarsi a questa ingiustizia, però, potranno recedere dai contratti e noi proprio questo faremo, in massa: daremo lo sfratto allo Stato".

Ma non si feramno qui. Per combattere i tagli con l'accetta del governo dei tecnici i presidenti provinciali sono disposti a tutto. "Anche a boicottare i Gratta&Vinci, le sigarette e di tutto ciò che porta soldi nelle casse dello Stato".

salve sarebbero Torino, Cuneo e Alessandria

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Province, debacle in Sardegna - Sopravviverà soltanto Cagliari
salve in Piemonte sarebbero Torino, Cuneo e Alessandria

Questi i criteri di riordino delle Province decisi dal Cdm. In Sardegna una debacle: rimarrà solo la Provincia di Cagliari.

Sulla base dei criteri di riordino delle Province decisi dal Cdm, sarebbero 64 su 107 le Province da accorpare, di cui 50 in Regioni a Statuto ordinario e 14 in Regioni a statuto speciale. Le Province 'salve' sarebbero dunque 43 su 107 di cui: 10 metropolitane, 26 in Regioni a Statuto ordinario e 7 in Regioni a statuto speciale. In Sardegna una debacle: rimarrà solo la Provincia di Cagliari. Verranno 'eliminate' le Province di Olbia Tempio, Medio Campidano, Ogliastra, Carbonia-Iglesias, Sassari, Nuoro, Oristano.

Sulla base dei criteri di riordino delle Province approvati oggi dal Cdm, l'ANSA, su dati Istat, è in grado di dire che in Piemonte, su 8 Province attuali, quelle salve sarebbero Torino, Cuneo e Alessandria; via le attuali Province di Vercelli, Asti, Biella, Verbano-Cusio e Novara. In Lombardia rimarrebbero Milano Brescia, Bergamo, Pavia mentre dovrebbero essere accorpate le attuali Province di Lecco, Lodi, Como, Monza Brianza, Mantova, Cremona, Sondrio e Varese. Nel Veneto rimarrebbero in vita Venezia Verona e Vicenza. Accorpamento in vista per Rovigo, Belluno, Padova, Treviso. In Liguria su quattro Province attuali ne scompaiono due, Savona e Imperia; salve Genova e La Spezia. In Emilia Romagna sì a Bologna, Parma, Modena e Ferrara; accorpate Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Piacenza. In Toscana, su 10 Province, si salverebbe solo Firenze (via Grosseto, Siena, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato, Pisa e Livorno). In Umbria rimane solo Perugia, 'saltà Terni; nelle Marche sarebbero 'salvè Ancona Pesaro e Urbino, mentre non hanno i requisiti per sussistere Ascoli Piceno, Macerata e Fermo. Nel Lazio rimarrebbero Roma e Frosinone, ma dovrebbero essere accorpate Latina, Rieti e Viterbo. In Abruzzo non subirebbero accorpamenti L'Aquila e Chieti, in Molise rimarrebbe solo la provincia di Campobasso, in Campania salve Napoli, Salerno, Caserta e Avellino, fuori solo Benevento. In Basilicata rimarrebbe in vita la Provincia di Potenza, esclusa invece quella di Matera; in Puglia su 6 Province se ne salvano solo 3: Bari, Foggia e Lecce, da accorpare Taranto, Brindisi e Barletta-Andria. Infine in Calabria, su 5 Province, si salavano Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro; da accorpare Crotone e Vibo Valentia. A queste sono da aggiungere le Province nelle Regioni speciali: in Sicilia su 9 ne rimarranno in vita solo 4: Palermo, Agrigento, Catania e Messina. La scure si abbatterà su Caltanisetta Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Infine in Friuli, su 4 Province iniziali, due rimangono in vita, Trieste e Udine, due vengono tagliate o meglio accorpate: Pordenone e Gorizia.

Governo: "no accorpamento festivita'", ok a riordino Province

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Governo: "no accorpamento festivita'", ok a riordino Province

AGI) - Roma, 20 lug. - Nessun accorpamento delle festivita' per il momento. Il Consiglio dei ministri ne ha discusso ma "ha deciso di non procedere". "Il Consiglio - si legge nella nota stampa - ha definito i criteri per il riordino delle province".

"Il Consiglio ha definito i criteri per il riordino delle province - dimensione territoriale e popolazione residente - previsti dal decreto sulla spending review". Lo si legge nel comunicato stampa al termine del Consiglio dei ministri. "In base ai criteri approvati, i nuovi enti dovranno avere almeno 350mila abitanti ed estendersi su una superficie territoriale non inferiore ai 2500 chilometri quadrati".

"Nei prossimi giorni - si spiega - il Governo trasmettera' la deliberazione al Consiglio delle autonomie locali (Cal), istituito in ogni Regione e composto dai rappresentanti degli enti territoriali (in mancanza, la deliberazione verra' trasmessa all'organo regionale di raccordo tra Regione ed enti locali). La proposta finale sara' trasmessa da Cal e Regioni interessate al governo, il quale provvedera' all'effettiva riduzione delle province promuovendo un nuovo atto legislativo che completera' la procedura". "Le nuove province - si aggiunge nel comunicato - eserciteranno le competenze in materia ambientale, di trasporto e viabilita' (le altre competenze finora esercitate dalle Province vengono invece devolute ai Comuni, come stabilito dal decreto 'Salva Italia'). La soppressione delle province che corrispondono alle Citta' metropolitane - 10 in tutto, tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze - avverra' contestualmente alla creazione di queste (entro il 1° gennaio 2014)". Il Consiglio dei Ministri ha esaminato la questione del calendario delle festivita' e delle celebrazioni nazionali ma senza procedere. Nel comunicato si fa riferimento al decreto legge n. 138, "approvato dal precedente Governo nell'agosto 2011" che "prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il Presidente del Consiglio stabilisca ogni anno le date in cui ricorrono le festivita' introdotte con legge dello Stato non conseguenti ad accordi con la Santa sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno". "Il Consiglio - si spiega - ha deciso di non procedere all'accorpamento delle festivita' per tre ragioni. Anzitutto perche', secondo le stime della Ragioneria generale, la misura non da' sufficienti garanzie di risparmio, contrariamente a quanto indicato dalla norma (che individua nel risparmio di spesa la propria finalita' principale). Inoltre, perche' a differenza di quanto indicato dal decreto legge del 2011 nella parte in cui fa riferimento a "diffuse prassi europee", non esistono in Europa previsioni normative di livello statale che accorpino le celebrazioni nazionali e le festivita' dei Santi Patroni. In alcuni Paesi (ad esempio la Germania, l'Austria e la Spagna) la celebrazione delle festivita' dei Santi Patroni rientra nell'autonoma determinazione delle autorita' locali che le fanno coincidere col giorno a questi dedicato nel calendario gregoriano. Nei Paesi anglosassoni - ad esempio in Irlanda e in Scozia - i Santi Patroni delle principali citta' sono riconosciuti e celebrati, con giornate festive stabilite a livello statale. Infine - si sottolinea ancora -, perche' l'attuazione della misura nei confronti dei lavoratori privati violerebbe il principio di salvaguardia dell'autonomia contrattuale, con il rischio di aumentare la conflittualita' tra lavoratori e datori di lavoro".

19 luglio 2012

Province, si lavora sui ripescaggi

COMPONENTI CISL: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO


Province, si lavora sui ripescaggi


GIUSTIZIA E SOCIETA'

Di Francesco Cerisano

Governo e parlamento al lavoro sulla spending review. Il 26 luglio la fiducia al senato

Spunta l'ipotesi dei 2.500 kmq che salverebbe 10 enti

Una manciata di chilometri quadrati potrebbe essere decisiva per decretare la sopravvivenza o la soppressione di una provincia. In attesa di conoscere cosa deciderà in proposito il consiglio dei ministri di domani, l'intenso lavoro di mediazione del governo e del parlamento sulla spending review (il dl 95/2012 è atteso in aula al senato per la questione di fiducia il 26 luglio) è proseguito incessante anche nella giornata di ieri. E mentre da un lato sembra certo che la popolazione minima si attesterà a quota 350 mila abitanti, altrettanto non può dirsi per l'estensione territoriale. Per il momento la soglia di 3.000 kmq sembra comunque l'ipotesi più probabile, ma non è da escludere un abbassamento del tetto a 2.500 kmq. Con l'effetto di salvare una decina di province ora a rischio. A beneficiarne sarebbero soprattutto tre regioni, Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna che recupererebbero due province a testa. In Lombardia, dove per il momento sono al sicuro solo Milano e Brescia, sarebbero ripescate Bergamo e Pavia. In Campania, Avellino e Caserta andrebbero a far compagnia a Napoli e Salerno, in Emilia-Romagna, oltre a Bologna e Parma si salverebbero anche Modena e Ferrara. Completano la lista delle possibili ripescate Chieti, Frosinone, Pesaro Urbino e Lecce. Per una manciata di kmq in meno, non riuscirebbero a salvarsi dalla soppressione Taranto, Pisa, Treviso e Trapani.

Quale che sia la lista degli enti destinati a scomparire, per la loro effettiva eliminazione si dovrà ancora attendere. Perché verrà dato più tempo ai consigli delle autonomie locali (rispetto ai 40 giorni dalla definizione dei criteri da parte di palazzo Chigi) per esprimersi. Una loro riunione in fretta e furia ad agosto è apparsa a tutti improbabile. E così il parere slitterà a settembre e con esso tutta la restante tabella di marcia che potrebbe concludersi per fine anno. Nelle dieci province in cui sorgeranno le città metropolitane i comuni potranno scegliere se entrare a far parte dell'area metropolitana o confluire in una provincia contigua. Intanto anche l'Anci si prepara a dare battaglia sul dl 95 con un pacchetto di emendamenti in cui si chiede l'eliminazione del taglio al fondo di riequilibrio e correzioni alla normativa sul pubblico impiego. Per discuterne l'Anci ha chiesto un incontro al presidente del senato Renato Schifani e al ministro Piero Giarda.

18 luglio 2012

Abolizione Provincia, Izzo: ulteriore emendamento per l’integrale sostituzione dell’art. 17

COMPONENTI CISL: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO

Spending review
Abolizione Provincia, Izzo: ulteriore emendamento per l’integrale sostituzione dell’art. 17
"La revisione delle circoscrizioni provinciali richiede un adeguato coinvolgimento delle autonomie locali"

"Entro la giornata di domani 19 Luglio presenterò in Commissione Bilancio del Senato un ulteriore emendamento al disegno di legge n. 3396 di conversione del Decreto-Legge n. 95/2012, che prevede l’integrale riscrittura del testo dell’articolo 17". Ad annunciarlo in una nota è il senatore Pdl Cosimo Izzo.

"L’emendamento - spiega Izzo - nasce dalla verificata incoerenza complessiva del procedimento ipotizzato dal Governo per pervenire a una sostanziale rivisitazione delle circoscrizioni territoriali delle province.

Partendo dalla irrinunciabile necessità di garantire un confronto preventivo con il sistema delle autonomie locali, onde assicurarne il necessario coinvolgimento, - evidenzia - il testo che ho elaborato prevede un’intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, organismo rappresentativo sul piano istituzionale degli enti locali, su un’ipotesi di riorganizzazione territoriale formulata dal Governo sulla base di linee di indirizzo indicate in maniera chiara dalla norma e che si sostanziano nella tendenziale riduzione del numero complessivo delle province, da attuarsi mediante accorpamento di realtà territoriali contigue e omogenee in un’area vasta che, per dimensioni e popolazione complessiva, nonché con riferimento ad obiettive condizioni di svantaggio geografico e infrastrutturale, assicurino adeguati standard di efficienza economico-gestionale, garantendo nel contempo livelli di acceso sostenibile ai servizi da parte dei cittadini, nel mantenimento delle province già esistenti alla data del 17 marzo 1861, nonché delle province sede di capoluogo di regione, ferma restando la soppressione delle province coincidenti con le città metropolitane, nella valorizzazione delle esigenze di contiguità di specifiche aree territoriali, sul piano della facilità nei collegamenti stradali e ferroviari e dell’accesso ai servizi pubblici statali e locali da parte delle comunità interessate e, infine, nell’individuazione delle funzioni delle province in relazione ai nuovi ambiti territoriali di competenza, con particolare riferimento alla viabilità provinciale e ai servizi di trasporto pubblico locale, all’edilizia scolastica, alla programmazione territoriale e socio-economica, ai servizi per il lavoro e alla promozione dello sviluppo economico.

L’emendamento - aggiunge l'esponente PdL - prevede, infine, che nel caso di mancato raggiungimento dell’intesa istituzionale con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sia il Governo ad assumere l’iniziativa provvedendo a definire autonomamente i criteri per la rideterminazione delle circoscrizioni provinciali e a presentare in Parlamento un progetto di legge-delega, ferma restando l’ulteriore possibilità di raggiungere un’intesa entro un breve termine.

Credo - conclude Izzo - che il percorso che ho immaginato, e sul quale auspico ulteriori contributi e arricchimenti in sede di esame parlamentare, possa ritenersi più aderente al dettato costituzionale e, sicuramente, più rispettoso del ruolo fondamentale che la Costituzione riconosce al sistema delle autonomie locali".

Province, più tempo per la stretta

 COMPONENTI CISL: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO

18/07/2012


Province, più tempo per la stretta

Verso il rinvio della riforma a inizio 2013 - Agenzie fiscali accorpate entro il 1° dicembre

Più tempo per la realizzazione della riforma delle Province. Il micro-rinvio del taglio a fine 2012 a o inizio 2013 non è stato ancora messo nero su bianco, ma, in attesa che gli emendamenti al decreto sulla spending review prendano forma entro domani al Senato, i gruppi parlamentari stanno già convergendo su questa soluzione. Anche perché vengono considerati insufficienti i 40 giorni che il Dl attualmente garantisce ai Consigli delle autonomie locali per le loro osservazioni dopo il varo dei nuovi criteri di popolazione ed estensione di cui gli enti ad area vasta dovranno essere in possesso per evitare la scomparsa. Criteri che dovrebbero essere fissati venerdì dal Consiglio dei ministri e che potrebbero, alla fine, portare a un allentamento della stretta rispetto alle previsioni iniziali di 60 enti a rischio.

A confermare che sul capitolo Province dovrebbero arrivare alcuni ritocchi, non finalizzati comunque ad "addolcire" il taglio, è uno dei due relatori del provvedimento, Paolo Giaretta (Pd): «Si sta lavorando al completamento della norma sulle Province, prevedendo più tempo» per realizzare la riforma «entro l'anno ma con un maggiore coinvolgimento dei territori».

Ma le commissioni Bilancio e Finanze di Palazzo Madama, che stanno esaminando il decreto in sede referente, sono alle prese anche con altri possibili ritocchi. A cominciare dall'ampliamento della platea degli «esodati» da salvaguardare dalle nuove regole previdenziali, su cui spinge il Pd facendo leva sulla proposta-Damiano appoggiata alla Camera da tutta la maggioranza. L'individuazione della "copertura" resta però un ostacolo quasi insormontabile. Non a caso l'altro relatore, Gilberto Pichetto Fratin (Pdl), di fronte a questa eventualità si è limitato ad affermare che una platea più ampia è possibile solo se «il governo è d'accordo» e se si «trovano i soldi». Un altro nodo è quello dell'eventuale cancellazione di alcune festività su cui starebbe riflettendo il Governo per aumentare la produttività. Al di là delle scelte dell'esecutivo, il ricorso a un emendamento al decreto sulla spending review appare, al momento, improbabile.

Giaretta e Pichetto Fratin ribadiscono che, allo stato attuale, gli altri capitoli su cui si stanno concentrando i ritocchi sono quelli degli enti locali e della sanità, a cominciare dalla spesa farmaceutica. Nel primo caso si punta anzitutto a una diversa ripartizione del giro di vite con l'obiettivo di penalizzare meno gli enti più virtuosi e ad approfondire la misura sulle società in house. Sulla sanità, l'alleggerimento verrebbe compensato da un taglio più massiccio ai ministeri.

Altro snodo delicato è quello del pubblico impiego. Il ministro della Pa, Filippo Patroni Griffi, ha convocato per il 25 luglio i sindacati, che sono andati all'attacco delle misure contenute nel decreto.

Proprio mercoledì 25 luglio il provvedimento dovrebbe approdare in Aula a Palazzo Madama, dove il Governo dovrebbe ricorrere alla fiducia, utilizzando la blindatura per accorpare nel testo del Dl 87/2012 sulle dismissioni. Che intanto sta procedendo in via autonoma e che potrebbe ottenere oggi l'ok in commissione. Con alcune novità di rilievo rispetto alla versione originaria. In primis sull'accorpamento delle Agenzie fiscali. Che andrà completato entro il 1° dicembre e non più entro 90 giorni per effetto di un emendamento che ha avuto ieri il via libera dei relatori, Giuliano Barbolini (Pd) e Cosimo Latronico (Pdl). Insieme alla proposta che la fusione di Entrate e Territorio e Dogane e Monopoli sia preceduta da una relazione al Parlamento del ministro dell'Economia. Altro cambiamento di rilievo la previsione di un termine di 60 giorni dall'esercizio dell'opzione d'acquisto di Sacem Fintecna e Simest da parte della Cdp, entro il quale l'Economia dovrà fissare con Dm il valore del trasferimento.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Accorpamento in vista per le feste patronali

 COMPONENTI CISL: BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO

L'ipotesi allo studio.
Il Governo lavora a un Dpcm
Accorpamento in vista per le feste patronali

ROMA M Festeggiare di domenica i Santi Patroni del 2013. 0, in subordine, di venerdì o lunedì. È l'ipotesi a cui sta lavorando il Governo e che potrebbe concretizzarsi in un Dpcm da portare venerd'i in Consiglio dei ministri. Sempreché i benefici per il nostro Pil dovuti a un aumento delle ore lavorate si rivelino superiori ai costi per il turismo prodotti da una riduzione dei "ponti". L'idea non è nuova né originale. Anche perché si tratta dell'attuazione di una norma voluta dall'Esecutivo precedente con la manovra di Ferragosto del 2011. Prevedendo - all'articolo i, comma 24, del Dl 138 - che siano fissate, con un decreto del presidente del Consiglio da emanare entro il 30 novembre di ogni anno, le date in cui ricorrono «le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni». In sede di conversione il Parlamento ha però aggiunto l'esclusione dall'elenco dei giorni festivi a rischio il 25 aprile, il 1 maggio e ile giugno.

Quel Dpcm non è mai arrivato. Ma potrebbe arrivare ora con effetti sul 2013. Al dossier stanno lavorando il sottosegretario alla presidenza, Antonio Catricalà, e i quattro ministri designati (Vittorio Grilli, Corrado Passera, Elsa Fornero e Filippo Patroni Griffa). Che stanno elaborando una relazione sul possibile impatto economico dell'accorpamento di alcune feste alla domenica (oppure al lunedì o venerdì). Dopodiché si deciderà se procedere o meno con il decreto. Ma i margini di manovra sono limitati visto che le uniche feste accorpabili sono di fatto quelle patronali. A meno che non si decida di cambiare con una norma di legge la previsione del Dl 138, ma questo è tutto un altro film. Nel frattempo l'intenzione del Governo ha già incassato le prime critiche. Ai «no» di Anpi, Cgil, Uil e Idv - che vedono messe di nuovo a repentaglio le festività civili - si sono aggiunti quelli di Fiavet, Confesercenti e Federturismo. Di parere opposto il sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo. E sarebbe stato strano il contrario visto che lo stesso Polillo qualche settimana fa ha proposto di ridurre di una settimana le ferie degli italiani.

A proposito delle attuali funzioni esercitate dalla Provincia

 RSU CGIL: Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Guido Marino, Paolo Armando e Franco Ferraro 
 Rassegna stampa estrapolazione articolo (Altalex, 17 luglio 2012. Articolo di Carlo Rapicavoli)

Conoscenza o meno delle funzioni esercitate dalla Provincia?

Ancora una volta appare chiaro come a livello centrale non si conoscono le funzioni svolte dagli enti Locali.

Le inchieste giornalistiche degli ultimi anni, tanto prodighe di cifre immaginifiche sui risparmi derivanti dalla soppressione delle Province, non si sono mai occupate di cercare di capire cosa concretamente facciano le province.

Non è accettabile e comprensibile invece come lo Stato e le Regioni non sappiano quali siano le funzioni delle province non lo sappiano, sebbene per effetto del d.lgs 112/1998 e delle conseguenti leggi regionali attuative essi abbiano assegnato molteplici funzioni amministrative, in adempimento al disegno di decentramento amministrativo impostato dalla legge Bassanini, in aggiunta alle altre funzioni storiche.

Senza grandi sforzi di fantasia o impegni di grande approfondimento, anche i super tecnici possono trovare una indicazione precisa dalla vigente normativa, approvata nell’attuale legislatura ed in corso di attuazione: l’art. 21 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede:

“Per le province, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini della determinazione dell’entità e del riparto dei fondi perequativi in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale sono individuate nelle seguenti:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l’edilizia scolastica;
c) funzioni nel campo dei trasporti;
d) funzioni riguardanti la gestione del territorio (viabilità e pianificazione territoriale);
e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro”.

Il comma 10 dell’art. 17 del D.L. 95/2012 trascura in particolare:
  • L’edilizia scolastica, in particolare per l’istruzione secondaria superiore
  • La formazione professionale
  • Le funzioni in materia di mercato del lavoro e in particolare la gestione dei Centri per l’Impiego.

Come è possibile non considerare “funzioni di area vasta”, o meglio sovracomunali, tali funzioni?

Per il mercato del lavoro, in particolare, è stato recentemente predisposto ed ultimato e quindi esaminato dalla CoPAFF, Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, nella seduta del 28 giugno scorso, il documento tecnico metodologico relativo ai fabbisogni standard per la funzione Sviluppo economico – centri per l’impiego – delle Province, che rappresenta il punto di riferimento, previsto dalla legge, per valutare l’efficienza dei servi resi.

Risulta fondamentale, dunque, per dare senso alla riforma delle Province, integrare le funzioni fondamentali, riproponendo quanto meno quanto già previsto dalla Legge 42/2009.

E’ lecito attendersi dai tecnici e dai super commissari che, oltre a leggere le inchieste, utili per conoscere meglio gli sprechi ma insufficienti per fondare su di esse un ragionamento su nuovi assetti istituzionali, oltre a valutare le segnalazioni dei cittadini, un esame attento sull’elenco delle funzioni provinciali e sull’attitudine di comuni o regioni a svolgerle.

Intanto, come abbiamo visto, consorzi, consorzi di bonifica, bacini imbriferi, magistrato delle acque, enti parco, enti ed organismi regionali di ogni natura, continuano ad esistere e a persistere nel frastagliare le competenze ed a sovrapporle a quelle di comuni e province in particolare, senza che nessuno sia in grado di capire quali e quanti siano, quali spese movimentino, quale utilità concreta abbiano (visto che esercitano acclaratamente funzioni sovrapposte a quelle degli enti locali), senza esaminare nemmeno l’opportunità di accorpare questi enti a comuni o province, il che darebbe davvero una spinta razionalizzatrice al sistema istituzionale.

Per tali Enti, in modo confuso e con questioni di difficile interpretazione, l’art. 9 del D.L. 95/2012 prevede la soppressione del 20% ed auspica, al comma 3, che in Conferenza Unificata, sulla base del principio di leale collaborazione, si individuino i criteri e la tempistica per l’attuazione della disposizione.

Ma forse, le cariche di amministratori di questi enti, agenzie e organismi vari, sono troppo importanti per garantire un futuro a chi abbia imboccato il viale del tramonto politico ed assicurargli una conclusione di carriera comunque redditizia e di potere.

Altrettanto rilevante potrebbe essere la scelta di attribuire alle Province l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali in armonia con la vigente normativa, da ultimo modificata dall’art. 53 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, il cosiddetto decreto sviluppo.

L'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali infatti deve essere attuata in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E’ fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non inferiore a quella del territorio provinciale.

Si tratta di un principio generale dell'ordinamento nazionale cui le Regioni avrebbero dovuto conformarsi entro il termine del 30 giugno 2012.

Le Regioni avrebbero dovuto inoltre, entro il medesimo termine, istituire o designare gli enti di governo degli ambiti.

Decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei Ministri può esercitare i poteri sostitutivi.

Anziché immaginare la costituzione di nuovi Enti di gestione, la soluzione ovvia e naturale è quella di individuare nelle “nuove” Province l’Ente di riferimento.

Spending Review: a proposito di ....incostituzionalità

RSU CGIL: Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Guido Marino, Paolo Armando e Franco Ferraro 

  • acquisita la regola del “contra constitutionem” (articolo 133 della Costituzione), il Governo raddoppia e delega a se stesso;
  • la L. n. 400/1998 vieta al Governo di attribuire a se stesso, con decreto legge, deleghe legislative (articolo 15);
  • entro il 5 settembre p.v., un D.P.C.M. individuerà le funzioni amministrative provinciali da trasferire ai Comuni ex articolo 17 comma 7 (sempre “contra constitutionem“, stavolta però, per giusta redistribuzione delle lesioni, si viola l’articolo 118 della Costituzione);
  • articolo 17, comma 1, del D.L. n. 95/2012 “le province sono soppresse o accorpate“; articolo 17, comma 2, del D.L. n. 95/2012 “la riduzione e l’accorpamento delle province” … vado a cercare nel dizionario il significato e le implicazioni di “sopprimere”, “accorpare”, nonché delle congiunzioni “o” ed “e”.

Prime note sulla ‘Spending Review’: Chicche anti-costituzionali nella riforma di Province e Città Metropolitane

 Rassegna stampa a cura della RSU CGIL: Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Guido Marino, Paolo Armando e Franco Ferraro  
1) L’art. 17.4 contiene una delega del Governo a sé stesso avente ad oggetto la proposizione di un atto legislativo di soppressione o accorpamento delle Province. Infatti laddove il testo recita «con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base di iniziative deliberate ai sensi del comma 3» e laddove al comma 3 si prevedono deliberazioni dei Consigli delle autonomie locali o, in mancanza, degli organi regionali di raccordo tra regione ed enti locali, si delinea un procedimento (diverso da quello prescritto dall’art. 133.1 Cost.) secondo il quale il Governo fa propria una deliberazione espressa in sede di raccordo regione-enti locali tramite un disegno di legge di iniziativa governativa. A contrario, se il legislatore avesse voluto prevedere una vera e propria delega legislativa, lo avrebbe fatto espressamente. Ma questa strada sembra ostruita dall’art. 15.2, lettera a) della legge 400/1988 che vieta al Governo con decreto-legge di attribuire a sé stesso deleghe legislative.

2) L’art. 17.6 persiste sulla strada frontalmente "contra constitutionem" imboccata con l’art. 23.18 del ‘decreto-legge salvaItalia’ n. 201/2011 convertito con modifiche nella legge 214/2011 pericolosamente intrapresa con la disposizione "svuota-Province", pure in vista dell’udienza della Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi proprio sul decreto salvaItalia nel prossimo novembre a seguito dei ricorsi di diverse Regioni, disponendo che «…sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione». I principi costituzionali violati non sono solo quelli che prevedono che lo Stato riconosca e conferisca agli enti territoriali locali funzioni di amministrazione attiva (artt 114, 117 e 118 Cost.). Nell’insistere con lo svuotamento funzionale delle Province – per di più con un atto legislativo eccezionale ma di rango ordinario - si appalesa un attacco reiterato all’assetto costituzionale e territoriale della Repubblica quale quello fissato dall’art. 5 Cost., laddove il principio di riconoscimento, secondo la lettura che ne dà la teoria della garanzia istituzionale di matrice ibero-germanica e che in Italia trova riscontri giurisprudenziali costituzionali a partire dalla fine del secolo scorso, sta a significare la presa d’atto, l’assunzione di un limite da parte del legislatore financo costituzionale che lo Stato non può lecitamente sottrarre competenze alle autonomie locali al punto da renderne irriconoscibile la rispettiva identità. Sul riconoscimento ex art. 5 Cost. ben possono fondarsi anche limiti materiali alla revisione costituzionale delle autonomie locali, limiti più modernamente esplicitati ad esempio nella Costituzione portoghese.

3) Se il D.P.C.M. di individuazione delle funzioni provinciali già conferite con legge dello Stato di cui all’art. 17.7 ha valore dichiarativo, e non costitutivo, allora siamo di fronte ad un atto meramente compilativo del premier, e il passaggio delle funzioni retroagisce dall’entrata in vigore del decreto legge. Se l’elenco contenuto nel D.P.C.M. ha valore costitutivo del trasferimento delle funzioni ai Comuni, allora siamo in piena violazione della riserva di legge di cui all’art. 118 Cost. in materia di conferimento di funzioni ai Comuni e di sottrazione di funzioni alle Province.

4) Non ha alcun senso che l’art. 17 parli nel titolo e nel testo (comma 4) di soppressione oltre che di accorpamento di province: poiché si evince che il legislatore sancisce l’accorpamento di alcune Province tra di loro, non ha senso parlare anche di soppressione come se si trattasse di un fenomeno alternativo: in realtà ogni volta che si fondono tra loro due o più Province si sopprime un certo numero di Province, che va da una a più di una a seconda che il legislatore individui, vista la consistenza rispettiva di popolazione e territorio delle Province accorpando, una Provincia-soggetto giuridico destinata a sopravvivere seppur modificata.

5) Poiché l’art. 17.10, fatto salvo dall’art. 17.6, riconosce in capo alle sole Province frutto di accorpamento le funzioni «a) di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente» emerge l’esistenza di Province di Serie A (quelle oggetto della procedura di accorpamento) e Province di Serie B, dotate di un bagaglio funzionale più che dimezzato, melius ‘decimato’ alla luce del comma 6, tra le quali rientrano assieme alle Province maggiori persino quelle destinate a lasciare il passo alle dieci Città Metropolitane. Infatti l’art. 18.8 del decreto legge in commento non dispone l’immediata trasformazione delle dieci maggiori Province in altrettante Città Metropolitane, nemmeno in prima battuta lasciando inalterato territorio e popolazione come ben si poteva fare, bensì segue la tortuosissima strada della successione – causa ‘decesso della Provincia’ – della Città Metropolitana in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui era parte la defunta Provincia. Anche il bagaglio di competenze amministrative fa parte della «eredità» lasciata in dote dalla Provincia, ma se nel frattempo quest’ultima aveva perso le proprie attribuzioni o gran parte di esse in virtù dell’art. 17.6, l’eredità rischia di pervenire all’erede assai ridimensionata. Che il trapasso determini il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Città Metropolitana, salvo che quest’ultima eserciterà altresì le funzioni conferite aggiuntivamente alle Città Metropolitane ex art. 118 Cost., lo si legge nell’art. 18.7 lettera a). E’ pertanto palese la violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.), oltre che di adeguatezza (art. 118 Cost.).
Ph.d. in diritto pubblico, Università di Roma Tor Vergata

6) Nella prima consigliatura, in violazione dei principi costituzionali di democraticità degli enti territoriali locali e di autogoverno, oltre che di uguaglianza dei cittadini e del loro voto ex artt. 1, 3, 48, 49, 114 e 117 Cost., è disposto che ope legis il Sindaco del Comune capoluogo divenga automaticamente Sindaco metropolitano, cioè presidente della città metropolitana. Questa disposizione incostituzionale può valere anche per le consigliature successive alla luce di quanto sancito dall’art. 18.4.

7) In violazione della riserva di legge in materia di sistema elettorale delle Città Metropolitane di cui agli artt. 48 e 117 Cost. l’art. 18.4 demanda allo Statuto della Città Metropolitana la scelta del metodo di elezione del Sindaco metropolitano.

8) In contrasto con il principio di uguaglianza e rappresentatività il Consiglio metropolitano, ai sensi dell’art. 18.6, è formato da soli Sindaci, peraltro non da tutti i Sindaci, col risultato che il (Comune di) Roma Capitale, a meno che il Sindaco di Roma Capitale non sia anche Sindaco Metropolitano, rischia di non essere rappresentato all’interno del’organo demo-rappresentativo della Città Metropolitana.

9) Ai sensi dell’art. 18.6, in violazione del principio di uguaglianza il (Comune di) Roma Capitale conterà 49 grandi elettori per il Consiglio Metropolitano (i 48 Consiglieri dell’Assemblea Capitolina più il Sindaco) su un numero totale di circa 2089 seggi. Segnatamente, in base ad una simulazione effettuata attribuendo a Roma Capitale il numero di seggi consiliari (48) e sindacali (1) spettanti in base al d. lgs. 156/2010, ed attribuendo invece ad ognuno degli altri 120 Comuni della Provincia un numero di grandi elettori metropolitani (Consiglieri comunali più il Sindaco) pari a quello corrispondente alla media della popolazione (a una media calcolata di 11.938 abitanti corrispondono 16 Consiglieri più il Sindaco) il risultato è che in base al decreto Spending Review il (Comune di) Roma Capitale avrà il 2.3 % del grandi elettori pur avendo il 65% della popolazione. Altro che borghi putridi di anglosassone memoria!

10) Altra grave incostituzionalità, per violazione del dovere costituzionale del legislatore di approntare una legislazione elettorale applicabile con certezza per l’elezione di organi di enti costitizionalmente indefettibili che concorrono a costituire l’ordinamento repubblicano e che insieme disegnano un sistema delle autonomie che connota addirittura la forma dello Stato, l’omissione della previsione legislativa di una disciplina direttamente applicabile al Consiglio metropolitano, rinviando alla legislazione provinciale attualmente inapplicabile, con grave vulnus costituzionale, in virtù dell’art. 18 del decreto salva Italia.

11) Il decreto Spending Review ha poi sancito all’art. 18.1, abrogativo tra l’altro dell’art. 24, commi 9 e 10 della legge 42/2009, che la capitale d’Italia resterà il (Comune speciale di) Roma Capitale, senza più passaggio della capitalità in capo alla Città Metropolitana di Roma appena costituita. Avremo dunque una capitale senza porti, aeroporti, autoporti, mercati generali, bacini lacustri di approvvigionamento idrico, probabilmente con un’area insufficiente a far fronte alla gestione complessiva dei rifiuti. Tutto ciò cozza con lo stesso art. 114.3 Cost. che disegna un ordinamento speciale in capo alla Capitale proprio per far fronte con la maggiore efficienza alle funzioni di sevizio nei confronti dell’intera Nazione. Oltre tutto il Decreto sottopone il territorio dei Comuni alla pianificazione territoriale generale della Città Metropolitana, di fatto preludendo alla declassificazione della pianificazione comunale al rango di pianificazione particolareggiata. Il che sembra un coraggioso passo in direzione di un maggior coordinamento e controllo sulla crescita insediativa finora avvenuta senza razionalità. Tuttavia tale passo andava accompagnato dal riconoscimento del ruolo benefico per la Capitale svolto dai Comuni dell’hinterland. Il riconoscimento della capitalità in capo sia all’ente metropolitano che a quelli che ne fanno parte, compresi Comuni e Municipi di Roma, avrebbe significato tre cose importanti: a) proseguire nel solco dell’affermazione del pluralismo degli ordinamenti giuridici sul modello tracciato dal nuovo art. 114 Cost.; b) coinvolgere formalmente i Comuni nei procedimenti di approvazione e revisione dello Statuto della Città Metropolitana secondo uno schema parafederativo (non si dimentichi mai che il rapporto tra Roma e le città latine decolla in seguito al foedus cassianum); c) consentire ai Comuni di partecipare ai finanziamenti speciali di Roma Capitale a fronte dei sacrifici urbanistici logistici e socioeconomici richiesti dall’appartenenza, finalmente formalizzata, all’area metropolitana.

12) Ancora una volta si perde l’occasione, come è invece prescritto dagli artt. 3 e 5 Cost. sui principi di partecipazione e decentramento, di una grande riforma delle autonomie locali, soprattutto metropolitane, per un vero decollo della partecipazione e del decentramento nelle metropoli italiane e per una profonda revisione dei meccanismi di selezione della classe politica locale, lasciando così in piedi un metodo elettorale comunale (e regionale) basato sul meccanismo clientelare delle preferenze individuali, su collegi unici plurinominali giganteschi come a Roma (1300 kmq e 2,7 milioni di abitanti), sull’impotenza dei Municipi sub-comunali e dei loro Presidenti che invece in Capitali estere come Parigi e Lisbona sono membri di diritto del Consiglio Comunale, sistema complessivo che genera sperpero, assenza di trasparenza e di controlli, allargamento del baratro tra cittadini e istituzioni locali, default finanziario locale. Inoltre il Decreto decide opportunamente di non confermare l’organo collegiale Giunta Provinciale/Metropolitana, lasciando però ancora in vita nei Comuni medio-grandi la Giunta Comunale, organo pletorico dotato di competenza generale-residuale rispetto agli atti di indirizzo politico-amministrativo, ormai divenuto anacronistico alla luce dell’elezione diretta del Sindaco e del suo potere di nomina e revoca degli assessori e di una forma di governo locale sostanzialmente ‘semipresidenziale’. La soppressione dell’organo Giunta Comunale, i cui componenti sono tutti rimborsati per ogni seduta assieme ai loro eventuali datori di lavoro dipendente, sarebbe stato un serio passo avanti in direzione del taglio alle spese inutili e alla complicazione burocratica e alla spartizione affaristico-amministrativa. Viceversa pare incomprensibile l’art. 18.10 ove si stabilisce l’assoluta gratuità del mandato di Consigliere metropolitano e persino di Sindaco metropolitano, evidentemente ritendendo sufficiente l’indennità percepita dal Consigliere/Sindacio metropolitano quale Sindaco del Comune dell’area metropolitana. Invece, tenendo presente che l’indennità di un Sindaco ipoteticamente di un piccolissimo Comune, non è certo minimamente sufficiente a consentire, in condizioni di pari dignità ed uguaglianza rispetto al Sindaco o al Consigliere comunale di Roma Capitale, lo svolgimento delle funzioni metropolitane, si evidenzia una violazione dell’art. 3 e dell’art. 51.3 Cost. Quest’ultimo riconosce il diritto al tempo necessario per svolgere il mandato e il mantenimento del posto di lavoro, certamente con riferimento non esclusivo ai lavoratori dipendenti, secondo una lettura più consona allo Stato sociale e democratico a cui, nonostante tutto, continuiamo ad appartenere.
 

16 luglio 2012

DOCUMENTO UPI SU ACCORPAMENTO PROVINCE

COMPONENTI CISL: BESSONE - SCARZELLO - PUNZI - FEA -ROSSO



DOCUMENTO UPI SU ACCORPAMENTO PROVINCE, FUNZIONI DI AREA VASTA, CITTA’ METROPOLITANE, ENTI INTERMEDI E UFFICI STATALI PERIFERICI

Roma, 16 luglio 2012

Premessa

Le norme del DL 95/2012 approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora all’attenzione del Senato ( AS 3396) contengono numerosi interventi di carattere ordinamentale sul sistema degli enti locali. In particolare intervengono ad operare una riorganizzazione delle Province, attraverso il loro accorpamento, la ridefinizione delle funzioni di area vasta e l’istituzione delle Città metropolitane ed un riordino complessivo degli enti intermedi e degli uffici statali periferici.

L’Unione delle Province d’Italia da tempo ha elaborato una proposta di delega al Governo per il riordino delle Province e delle istituzioni di area vasta alternativa al percorso di svuotamento delle Province che è stato scelto nell’articolo 23, commi 14 – 21, del decreto 201/11.

Questa proposta, per essere credibile e sostenibile, deve partire dai territori e dalla volontà di individuare un percorso condiviso di riordino complessivo della pubblica amministrazione che comporti risparmi strutturali nel tempo e non scelte imposte dall’alto che seguono invece la logica dei tagli lineari.

A. Accorpamento Province

Il decreto detta le linee di principio attraverso cui operare l’accorpamento delle Province, “Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell’Interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia” (art. 17).

Questa tempistica è del tutto inaccettabile: si interviene con nuove determinazioni nella fase iniziale della conversione del Decreto legge, mentre, cioè, il Parlamento sta analizzando i criteri definiti dal DL e decidendone la validità, la congruità, oppure la necessità di intervenire con modifiche sull’articolato.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri dovrebbe intervenire quindi dopo la conversione del decreto in Legge, dando attuazione alle eventuali modifiche intervenute nel dibattito parlamentare.

Secondo le notizie emerse sulla stampa i criteri considerati necessari a definire le Province dovrebbero essere i seguenti: popolazione residente (350.000 abitanti), estensione territoriale (3.000 chilometri quadrati).

Tali criteri, se interpretati rigidamente e con l’obbligo che siano presenti entrambi, prefigurano il mantenimento di sole 16 province nelle regioni a statuto ordinario e di 7 Province nelle regioni a statuto speciale. Occorre considerare infatti che 10 Province sono soppresse perché ricadenti nelle aree metropolitane e conseguentemente all’istituzione delle Città metropolitane.

La proposta del Governo per l’accorpamento delle Province deve offrire dei criteri di indirizzo che consentano comunque ai Consigli delle autonomie locali e alle Regioni di operare una proposta condivisa di riduzione del numero delle Province credibile e sostenibile in tutto il Paese, anche nelle Regioni a statuto speciale.

B. Funzioni di Area Vasta

Nel decreto viene prevista la ridefinizione delle funzioni fondamentali in capo alle Province, quali enti con funzioni di area vasta.

Il comma 10 dell’articolo 17 del Decreto stabilisce che “all’esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell‟ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonchè costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

In questo modo si cerca di superare il vulnus costituzionale relativo allo svuotamento delle funzioni provinciali operato dal comma 18 dell’art. 23 del decreto Salva Italia, ma questa disposizione non viene espressamente abrogata e quindi resta all’attenzione della Corte costituzionale.

A nostro avviso, invece, l’intervento sulle funzioni delle Province dovrebbe portare chiaramente al superamento della prospettiva di svuotamento delle Province operata dal decreto 201/11 per fornire al Paese un chiaro assetto delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane.

In ogni caso, dal punto di vista sostanziale, le funzioni assegnate sono del tutto insufficienti e non connotano chiaramente un ente di governo di area vasta.

Non sono infatti riconosciute in capo alle nuove Province, accorpate e quindi con una dimensione territoriale corrispondente a pieno ai criteri di ambiti territoriali ottimali di area vasta, funzioni essenziali, previste sia dalla Legge 42 sul federalismo fiscale, sia dagli emendamenti dei relatori alla Carta delle Autonomie, in discussione al Senato.

Tra le funzioni fondamentali delle Province dovrebbero pertanto essere comprese:

 l’amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l’organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;

 la programmazione dell’offerta formativa e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

 l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro;

 l’organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

 la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

Alle Province, inoltre, dovrebbero essere attribuite, secondo disposizioni delle leggi regionali, funzioni serventi i comuni di piccole dimensioni, nell’ambito della relativa circoscrizione provinciale, in base al principio di sussidiarietà, come per esempio quelle delle stazioni appaltanti dei contratti pubblici, delle centrali di acquisto di beni e servizi, degli uffici per i rapporti con il pubblico.

Nel ridisegno delle funzioni provinciali si dovrebbe tener conto in modo adeguato delle funzioni fondamentali riconosciute in capo ai Comuni per rendere coerente il processo di trasferimento delle risorse conseguente all’individuazione delle funzioni fondamentali. Non a caso lo schema di decreto impone al Governo di procedere con DPCM al trasferimento delle funzioni provinciali non fondamentali conferite con legge dello Stato ai Comuni.

C. Città Metropolitane

Parallelamente al processo di razionalizzazione delle Province è prevista l’istituzione delle Città metropolitane nelle aree di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria, con soppressione delle Province che insistono in queste aree dal 1° gennaio 2014 (art. 18).

Sono perciò abrogate tutte le norme che fino ad ora hanno regolato la materia e sono fatte salve le previsioni autonome delle Regioni a statuto speciale sulle città metropolitane, mentre non sono previste disposizioni particolari per il coordinamento della normativa sulle città metropolitane e la normativa sulla capitale della Repubblica.

L’articolo sulle città metropolitane presenta diverse criticità.

 Impone per decreto la decadenza anticipata (vedi tabella seguente) degli organi di governo delle Province.

Area metropolitana Comune Provincia

Roma 2013 2013  -  Milano 2016 2014 - Torino 2016 2014 -Genova 2017 Commissariata - Venezia 2015 2014 - Bologna 2016 2014 - Firenze 2014 2014 - Napoli 2016 2014 - Bari 2017 2014 -Reggio Calabria 2016 2016

La durata in carica dei mandati elettivi degli organi di governo delle Province, come stabilito anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 48/03, non è direttamente disponibile da parte del legislatore statale o regionale (per le Regioni a statuto speciale. Pertanto, anche nel caso di istituzione delle Città metropolitana e di scomparsa delle Province nelle rispettive aree, occorre comunque rispettare la scadenza naturale degli organi elettivi.

 Assegna ex lege al Sindaco del Comune capoluogo, in prima applicazione, il ruolo di Sindaco metropolitano. Ma il sindaco del comune capoluogo, o un assessore da lui delegato, è legittimato a dare risposte al suo territorio di riferimento, non a governare un ente di area vasta che va bene al di là dei confini comunali.

 Introduce surrettiziamente per decreto un sistema elettorale di secondo grado per l’elezione del consiglio metropolitano e prevede che a regime il sindaco del comune capoluogo sia di diritto sindaco metropolitano, salvo che lo statuto della città metropolitana non preveda un sistema di elezione diretta sul modello dell’elezione vigente per il Presidente della Provincia.

 Non si pone il problema del riordino della maglia dei comuni metropolitani anche attraverso la trasformazione delle circoscrizioni del comune capoluogo in nuovi comuni metropolitani.

A nostro avviso, le città metropolitane, quali enti di governo integrato delle aree metropolitane, non possono essere configurate come consorzi di Comuni ma devono essere enti di governo legittimanti direttamente con voto popolare e democratico, perché altrimenti non avrebbero l’autorevolezza per svolgere le importanti funzioni che ad esse sono riconosciute.

D. Riordino enti strumentali

L’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane ha come necessario corollario la soppressione e il riordino degli enti intermedi che esercitano le stesse funzioni.

Il decreto (art. 9) prevede una disciplina che si pone l’obiettivo di avviare un processo di riordino degli enti e organismi intermedi delle regioni e degli enti locali con l’obiettivo di arrivare ad un contenimento delle spese per tali enti non inferiore al 20%.

La norma prevede a tal fine un accordo preventivo in Conferenza unificata per operare una ricognizione complessiva degli enti sui quali operare la soppressione o il riordino.

Questo intervento complessivo di riordino può essere favorito dal processo di accorpamento delle Province ma deve essere coordinato con le disposizioni in materia di riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche previste dall’art. 4 del decreto.

E. Uffici statali periferici

Il processo di razionalizzazione delle istituzioni di area vasta e degli enti intermedi delineato dal decreto impone che contestualmente vi sia una riorganizzazione degli uffici statali periferici in modo si mantenga uno stretto legame tra la dimensione metropolitano – provinciale e la rappresentanza dello Stato nel territorio (art. 10).

E’ infatti essenziale che il processo di razionalizzazione non si limiti alle istituzioni territoriali e coinvolga profondamente tutta l’amministrazione statale trasferendo le funzioni che possono essere decentrate a Comuni, Province, Città metropolitane in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e costituendo finalmente - dopo 10 anni di inerzia totale - gli uffici territoriali dello Stato nel territorio.

Province, la battaglia dei presidenti "Dimissioni se decreto non cambia"

Rassegna stampa a cura della RSU CGIL 

Claudio Bongiovanni, Valter Giordano, Guido Marino, Paolo Armando e Franco Ferraro

 LA SPENDING REVIEW (tratto da la Repubblica) - Riunione a Bologna dei dieci presidenti delle aree che dal primo gennaio 2014 diventeranno città metropolitane. Schittulli, numero uno di Bari: "Se il governo non ci ascolta, pronto a lasciare prima della fine del mandato"

Ai presidenti delle dieci Province destinate a sparire, per esser sostituite nel 2014 dalle Città Metropolitane, proprio non va giù che siano i sindaci dei capoluoghi a prendere il loro posto. Riuniti a Bologna, i presidenti delle aree metropolitane chiedono a voce alta modifiche al decreto sulla spending review, minacciando perfino le dimissioni in caso di mancato ascolto da parte del governo: "Se il testo non cambia io mi dimetterò prima della scadenza del mandato – ribadisce il presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli – non ci sto a fare il liquidatore". Sulla stessa riga (ma con toni più soft) anche gli altri colleghi presenti, da Torino a Milano, passando per Napoli e Firenze.

Al centro delle critiche soprattutto gli articoli 17 (“soppressone degli enti”) e 18 (“istituzione delle Città metropolitane”) del decreto. "Non accetteremo mai che siano i sindaci dei capoluoghi – ribadisce Antonio Saitta, della provincia di Torino – a diventare commissari delle aree metropolitane, abbiamo molta più legittimità noi che siamo stati eletti da tutti i cittadini delle nostre province". Ma oggi, ammette, "c’è molta sfiducia e se non ci ascoltano prenderemo le nostre decisioni".

I dieci presidenti chiedono al premier Monti di elaborare assieme al governo una proposta che risolva la querelle con i primi cittadini: "Se prevarrà la logica dei comuni capoluogo, allora – tuonano –
le città metropolitane non nasceranno mai, noi abbiamo bisogno di enti che funzionino". Perché "esser commissariati dai nostri sindaci non è positivo" dice Guido Podestà di Milano, convinto che chi si sta occupando a Roma di questa riforma "abbia poca esperienza e non si renda conto delle conseguenze". E chiede che la futura guida della maxi-provincia che nascerà "sia eletta dal popolo e non nominata dall’alto, i cittadini non capirebbero".

Ma le rivendicazioni vanno ben oltre. C’è Andrea Barducci (Firenze) che parla di "allargare gli antichi confini delle province" mentre il numero uno di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, vorrebbe togliere la sua provincia dall’elenco delle aree metropolitane: "La riforma non si può fare per decreto, ma ascoltando gli enti locali e i loro cittadini". Secondo l’assessore al bilancio della provincia di Roma, Antonio Rosati, creare degli enti di secondo livello guidati dai sindaci è un "vulnus democratico, un precedente pericoloso anche per la democrazia". Questo è "un problema – conclude la bolognese Beatrice Draghetti che da giorni litiga sul tema con il sindaco del capoluogo emiliano – e dobbiamo risolverlo. Perché se i nuovi enti non sono migliorativi dei servizi che offriamo oggi, allora non ha senso farli".

11 luglio 2012

Spendig Review - Il destino delle Province

Riporto, per chi  non l’avesse ancora letto, il testo dell’articolo inserito nel decreto cosiddetto SPENDING REVIEW, riguardante le Province, tratto dalla Gazzetta Ufficiale.


DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95.
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Art. 17.
Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell.’interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell.’economia e delle finanze, i criteri per la riduzione e l.’accorpamento delle province, da individuarsi nella dimensione territoriale e nella  popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell.’Istituto nazionale di statistica relativi all.’ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all.’articolo 18, comma 1.

3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di
ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all.’organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione. I piani di cui al
primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi
entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna
Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.

4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con atto legislativo di iniziativa governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all.’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine alla riduzione ed all.’accorpamento delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell.’ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le
province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di
indirizzo e di coordinamento di cui all.’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di
cui all.’articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del
2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello
Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell.’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell.’interno di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell.’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato.– Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell.’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell.’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato.–città ed autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all.’esercizio delle funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

9. La decorrenza dell.’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è inderogabilmente
subordinata ed è contestuale all.’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie all.’esercizio delle medesime.

10. All.’esito della procedura di accorpamento, sono funzioni delle province quali enti con funzioni
di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione
dell.’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonchè costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all.’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni
esercitate ai sensi dell.’articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio
provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell.’articolo 23, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente
all.’attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.

10 luglio 2012

Riforma delle Province e Spending Review

Componenti CISL: Bessone-Scarzello-Punzi--Fea-Rosso

Riforma delle Province e Spending Review



Castiglione "Del tutto insufficienti le funzioni assegnate dal decreto. Nuove Province devono governare area vasta"

"Le funzioni del decreto legge sulla spending review sono del tutto insufficienti per assicurare alle nuove Province, più grandi e quindi con più responsabilità sul territorio, di governare l'area vasta": lo dichiara il presidente dell'Upi, Giuseppe Castiglione, ribadendo come "la nostra piena disponibilità a riorganizzare le Province è sempre stata strettamente legata alla volontà di riformare l'amministrazione dei territori. Non vogliamo che tutto si trasformi nell'ennesimo provvedimento inutile, seguendo le sciagurate orme del salva Italia".

Con la spending review le Province non saranno tagliate, osserva Castiglione, "piuttosto cambieranno: diventeranno piu" grandi dal punto di vista dell'estensione territoriale e necessariamente dovranno avere tutti i compiti che spettano a istituzioni di questa portata.

Per questo dovranno avere tutte le funzioni che riguardano il mercato del lavoro, dai servizi per l'occupazione ai centri per l'impiego. E, strettamente legate a queste, le funzioni sulla formazione professionale".

Di questi, ricorda il presidente dell'Upi, "ci occupiamo ormai da 20 anni, e, nonostante fino a oggi vi sia stato scarso interesse da parte dello Stato centrale, che non ha mai investito risorse in strumenti cosi importanti per i cittadini, abbiamo costruito modelli d'eccellenza che ci sono stati riconosciuti anche dal ministro Fornero. Interrompere questo percorso, proprio ora, con la gravissima crisi occupazionale che il Paese attraversa, significherebbe privare i cittadini di servizi essenziali".

Castiglione punta poi il dito su un altro tema che definisce "imprescindibile", vale a dire l'edilizia scolastica: a oggi "noi ci occupiamo di oltre 3000 edifici scolastici in cui studiano ragazzi che vengono da tutti i comuni delle Province. Spezzettare questo patrimonio e mandarlo in capo ai comuni, spesso piccoli e piccolissimi, vuol dire rischiare di gettare nel caos tutto il sistema dell'istruzione secondaria superiore.

Per questo ci rivolgeremo al Parlamento, e al Senato in prima battuta, che è chiamato da subito ad esaminare la spending review, per riportare in capo alle Province - conclude - queste e altre funzioni, dall'ambiente alla difesa del suolo alla pianificazione territoriale".

(10-07-2012)



06 luglio 2012

spending review

Componenti CISL: Bessone-Scarzello-Punzi-Fea-Rosso

COMUNICATO STAMPA


Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legge “disposizioni urgenti
per la riduzione della spesa pubblica a servizi invariati” (spending review).
Fin dall’insediamento, il Governo ha deciso di procedere non mediante tagli lineari, bensì
con interventi strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della
pubblica amministrazione.
Con gli interventi odierni il risparmio per lo Stato sarà di 4,5 miliardi per il
2012, di 10,5 miliardi per il 2013 e di 11 miliardi per il 2014.
Una prima serie di interventi è stata deliberata con il Provvedimento della PCM e il decreto
legge del MEF sullo “snellimento delle strutture e la riduzione degli organici” (Comunicato
stampa del 15 giugno 2012). Le nuove disposizioni di revisione della spesa pubblica
mirano a tre obiettivi:

- Il primo obiettivo è quello di iscrivere il funzionamento dell’apparato
statale – e le relative funzioni – entro un quadro razionale di valutazione e
programmazione. Si tratta di un’operazione strutturale, il cui buon fine è legato alla
ottimizzazione delle procedure e delle articolazioni dello Stato, inclusa quella giudiziaria,
all’accorpamento o alla dismissione degli enti non necessari e alla progressiva riduzione
degli organici, privilegiando la distribuzione razionale delle risorse umane e materiali a
disposizione delle pubbliche amministrazioni.

- La riduzione della spesa non incide in alcun modo sulla quantità di
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini ma mira
a migliorarne la qualità e l’efficienza. Stimola, così, la crescita e la competitività del
Paese, in linea con le best practices europee e con le sollecitazioni degli investitori
internazionali.

- L’eliminazione degli eccessi di spesa – ed è questo il terzo obiettivo – produrrà una
serie di benefici concreti per i cittadini. Permetterà, anzitutto, di evitare l’aumento di
due punti percentuali dell’IVA per gli ultimi tre mesi del 2012 e per il primo
semestre del 2013.

Grazie al risparmio ottenuto sarà inoltre possibile estendere la clausola di
salvaguardia in materia pensionistica prevista dal decreto legge “Salva Italia”
ad altri 55.000 soggetti, anche se maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011. Complessivamente, l’importo a favore dei lavoratori
“salvaguardati” è di 1,2 miliardi ( a partire dal 2014).

Sono infine previsti stanziamenti per la ricostruzione delle zone
danneggiate dal sisma. 500 milioni sono stati già stanziati con il decreto d’urgenza per
le zone terremotate. La spending garantirà ulteriori risorse: 1 miliardo per il
2013 e 1 miliardo per il 2014.

Sarà adottato un terzo provvedimento di spending review. Esso riguarderà le
agevolazioni fiscali, la revisione strutturale della spesa e i contributi pubblici sulla base
delle analisi effettuate, per incarico del Governo, dal Professor Giuliano Amato e dal
Professor Francesco Giavazzi.

La riduzione degli eccessi di spesa delle pubbliche amministrazioni, per la parte
relativa ai beni e servizi, è frutto dell’analisi svolta del Commissario straordinario
per la spending review, Enrico Bondi. L’analisi ha permesso di individuare un
benchmark di riferimento – o indicatore di valore mediano di spesa – in base al
quale stimare l’eccesso di spesa in capo alle amministrazioni (lo Stato centrale, le Regioni,
le Province, i Comuni e gli enti pubblici non territoriali). L’indicatore, che tiene conto delle
peculiarità di ciascuna amministrazione, costituisce la base analitica per superare una
metodologia di riduzione della spesa che colpisce nella stessa proporzione i soggetti
virtuosi e quelli meno virtuosi, disincentivando il perseguimento di comportamenti
efficienti. Il nuovo metodo allinea i centri di spesa meno performanti a quelli efficienti ed
è, quindi, la premessa per operare riduzioni di spesa selettive.

Per calcolare la mediana sono stati prese in considerazione 72 merceologie
(prendendo spunto anche dalle lettere dei cittadini). Tra queste, ad esempio, le spese di
cancelleria e quelle per i carburanti; il consumo di energia elettrica; le spese di pulizia e
quelle postali, i buoni pasto, le spese per pubblicità, quelle per la somministrazione di pasti
nelle scuole e ospedali. Per ciascuna di queste merceologie è stata confrontata la spesa di
ciascuna amministrazione con quelle omologhe, prendendo in considerazione il numero di
dipendenti e la popolazione residente.

Per la parte restante, relativa alla riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni, la razionalizzazione del patrimonio pubblico, l’organizzazione
degli enti pubblici e la soppressione di enti e società, la riduzione della spesa si basa
sull’elaborazione svolta dai Ministeri, ciascuno per la parte di propria competenza.

Un valido supporto è giunto infine dagli oltre 135.000 messaggi di cittadini che
hanno aderito alla consultazione pubblica sulla spending review, segnalando al
Governo sprechi e inefficienze. Singoli cittadini e associazioni hanno scritto individuando,
in modo puntuale ed esaustivo, i disservizi nell’azione delle pubbliche amministrazioni.

Nella distribuzione geografica – che vede un sostanziale equilibrio tra Nord e Sud – il
primato per numero di segnalazioni spetta a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna,
Campania e Sicilia. Amministrazioni territoriali (37% del totale), spese sanitarie (14% delle
segnalazioni), acquisti di beni pubblici (8%), personale (7%), efficienza energetica (6%):
sono questi i temi delle segnalazioni che hanno contribuito a orientare l’azione di
ricognizione del Commissario e dei Ministeri. Tra le iniziative segnalate più
frequentemente come esempi di buone prassi spiccano “Cielobuio” (che propone una
riduzione dei tempi e dei punti di illuminazione negli edifici pubblici), l’esternalizzazione
del trasporto pubblico locale (già sperimentata con successo da alcune amministrazioni
locali) e la riduzione del parco auto (con oltre il 20% della segnalazioni) ricorrendo a
soluzioni alternative come il car sharing o il car pooling.
Di seguito, in sintesi e suddivisi per argomento, gli interventi previsti dal decreto:

A – RIDUZIONE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E TRASPARENZA DELLE PROCEDURE

Il primo insieme di interventi riguarda l’attività negoziale delle pubbliche
amministrazioni, riducendo la spesa per l’acquisto di beni e servizi e incentivando la
trasparenza delle procedure.

Dall’analisi svolta dal Commissario Enrico Bondi è emerso un divario significativo
tra il volume di acquisti presidiati da Consip – la società per azioni del Ministero
dell’Economia e delle Finanze che gestisce il Programma per la razionalizzazione degli
acquisti nella P.A. – e gli approvvigionamenti che le amministrazioni effettuano in
autonomia.

Per ridurre il gap tra i due valori e attribuire a Consip (come prevede la legge) il
ruolo di “centrale acquisti” dello Stato, sono previste le misure elencate di seguito (che non
si applicano al servizio sanitario nazionale, per il quale è prevista una specifica
regolamentazione):

- viene stabilita la nullità dei contratti che non siano stati stipulati
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sono
naturalmente fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza, se
questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche;

‐ si prevede che il Commissario straordinario Bondi istituisca, tramite Consip, un
albo delle varie centrali di committenza e che riceva notizia in tempo reale
dell’avvenuta stipula dei contratti stipulati dalle stesse centrali di committenza. Consip
provvederà a pubblicare i dati relativi a detti contratti e convenzioni;

- con riferimento a determinate categorie di beni e di servizi – per il momento si
tratta dei seguenti, con facoltà per il futuro di aumentare il numero: energia elettrica, gas,
carburanti - rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento e telefonia - fissa e mobile –
viene stabilito l’obbligo assoluto per le pubbliche amministrazioni di acquistare
attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali. I contratti stipulati in
violazione di tale regola sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
reponsabilità amministrativa;

- le amministrazioni pubbliche possono effettuare acquisti autonomi
esclusivamente per la durata e la misura strettamente necessarie, in attesa della
stipula della convenzione messa a disposizione dalla Consip e dalle centrali di committenza
regionali;

- nei contratti in essere, validamente stipulati, viene inserita ex lege una clausola
che attribuisce alle amministrazioni il diritto di recesso, qualora le imprese
non adeguino il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori
condizioni previste in convenzioni Consip successive alla stipula dei contratti
stessi. Il mancato esercizio del diritto di recesso è comunicato dalla Amministrazione alla
Corte dei Conti al fine del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio;

- viene poi introdotto un meccanismo di riduzione delle condizioni
economiche in favore delle amministrazioni che fanno ricorso alle
convenzioni-quadro Consip e delle centrali di committenza regionali;

- i piccoli comuni potranno, in alternativa all’obbligo di costituire una centrale
di committenza, utilizzare gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip
o da altra centrale di committenza;

- Le Amministrazioni statali centrali già dal 2012 assicurano una riduzione di spesa
per l’acquisto di beni e servizi per importi, che sono accantonati e resi indisponibili degli
stati di previsione dei singoli Ministeri, indicati in un apposito allegato. Resta salva la
facoltà per i titolari dei singoli Dicasteri di indicare entro il 10 settembre una
differente ripartizione della riduzione degli importi nell’ambito del proprio
stato di previsione;

B – RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Alla riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi seguono le misure relative
alle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, la cui finalità principale è il
recupero dell’efficienza della macchina burocratica e, per i casi virtuosi,
l’ottimizzazione nell’allocazione delle risorse umane.
Il programma di riduzione – che non si applica al comparto scuola e AFAM, per cui
restano valide le specifiche discipline di settore, alle strutture del comparto sicurezza, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale amministrativo operante presso gli Uffici
giudiziari e al personale della magistratura – si articola nei seguenti interventi:

- le Amministrazioni dello Stato, incluse quelle ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici – economici e non – e gli enti di ricerca, fermo restando la
riduzione degli organici da operare ai sensi del decreto legge 138 del 2011, devono
procedere ad una ulteriore riduzione degli uffici di livello generale e di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, non inferiore al 20% di
quelli esistenti. Devono inoltre procedere a una rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale non dirigenziale non inferiore al 10%.

La riduzione favorirà l’equilibrio nelle piante organiche, migliorando la gestione dei
flussi decisionali. Lo conferma il fatto che, alle riduzioni, il decreto associa l’obbligo di
razionalizzare gli assetti strutturali. Il riassetto organizzativo è realizzato con un
ampio ventaglio di interventi. Anzitutto, con il riordino delle competenze degli uffici e
l’eliminazione delle duplicazioni. Si prevede poi una riorganizzazione degli uffici periferici
su base regionale o interregionale, una unificazione delle strutture con funzioni logistiche e
strumentali (gestione del personale e dei servizi comuni) e si procede alla tendenziale
eliminazione degli incarichi di studi e ricerca ai dirigenti non titolari di uffici.

- le Forze armate ridurranno il totale generale degli organici in misura
non inferiore al 10%.

- Un capitolo importante del decreto riguarda la gestione del personale in
soprannumero. Per costoro si procede, in primo luogo, alla risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che, in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’ultima riforma introdotta dal decreto
legge n. 201 del 2011, avrebbero ottenuto la decorrenza del trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2014. Il trattamento di fine rapporto sarà
corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione. In subordine, si
applicheranno le regole ordinarie previste per la mobilità.



C – RIDUZIONE DI SPESE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Le razionalizzazione delle piante organiche delle amministrazioni non esaurisce le
misure di spending review dedicate al pubblico impiego. Il decreto, infatti, prevede un
insieme di misure complementari che, pur nella diversità di contenuto che le caratterizza,
perseguono lo stesso obiettivo: la migliore allocazione delle risorse disponibili,
nell’ottica dell’efficienza e del buon andamento dell’azione amministrativa. Gli
interventi riguardano le spese in materia di parco auto, gli incarichi consulenziali, la
disciplina dei buoni pasto, delle ferie, dei riposi spettanti al personale, oltre al sistema di
pagamento dei cedolini.

Per quanto riguarda il parco auto si introduce, a partire dal 2013, un limite pari
al 50% della spesa sostenuta per il 2011 da applicarsi all’acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, oltre che all’acquisto di
buoni taxi. Il limite può essere derogato, per il solo 2013, esclusivamente per i contratti
pluriennali già in essere. Altre eccezioni sono previste per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. I contratti
di locazione o noleggio in corso possono essere ceduti alle Forze di polizia e gli autisti sono
assegnati a differenti mansioni ovvero, qualora provenienti da altra amministrazione, sono
restituiti all’amministrazione di appartenenza.

Si introduce poi il divieto di attribuire incarichi di studio e consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e collocati in
quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio,
funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico di studio o
consulenza. Viene inoltre abrogata la normativa in materia di vice dirigenza.

Per quanto riguarda il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche
di qualifica dirigenziale, viene stabilito a 7 Euro il limite al valore nominale. Tutte le
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a partire
dal 1 ottobre 2012.

Le ferie e i riposi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto prevedono gli ordinamenti
dell’amministrazione di appartenenza e in nessun caso danno diritto alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La violazione della norma
comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità
amministrativa e disciplinare per il dirigente responsabile.

L’ultimo intervento di razionalizzazione riguarda i cedolini. In base all’analisi
svolta dal Commissario Bondi, la disomogeneità nei servizi di pagamento delle retribuzioni
dei dipendenti pubblici contribuisce all’aumento della spesa pubblica. Per eliminare
l’anomalia il decreto stabilisce che le amministrazioni stipulino convenzioni
con il MEF per omogeneizzare il sistema di pagamento degli stipendi, oppure
rinegozino i contratti vigenti, con un abbattimento del costo del servizio non
inferiore al 15%.

D– RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO E RIDUZIONE DEI COSTI PER LE


LOCAZIONI PASSIVE

Il quinto ordine di misure riguarda il patrimonio pubblico, che viene razionalizzato,
e i costi delle locazioni passive, che vengono ridotti. In particolare:

- per il triennio 2012 – 2014, non si applica l’aggiornamento all’indice
Istat del canone dovuto da tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le
Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità indipendenti) per l’utilizzo in
locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, prevedendo la facoltà
del locatore di recedere dal contratto;

- si consente l’uso gratuito in favore dello Stato degli immobili di
proprietà degli enti territoriali a condizioni di reciprocità;

- si avvia la rinegoziazione delle locazioni passive di immobili ad uso
uffici di proprietà di terzi (di norma almeno un anno prima della loro scadenza) al fine
di giungere alla riduzione del 15% dei canoni. La rinegoziazione presuppone la permanenza
delle esigenze allocative all’esito dei piani di riorganizzazione delle strutture
amministrative previsti dalle norme vigenti e la presenza di adeguate disponibilità
finanziarie;

- si riducono gli spazi ad uso ufficio a disposizione delle
amministrazioni statali. Negli uffici di nuova costruzione (o che, in generale, abbiano
strutture tali da consentire una notevole flessibilità nella configurazione degli spazi interni)
il parametro di riferimento è compreso tra i 12 e i 20 metri quadrati per addetto. Negli
uffici che non sono di nuova costruzione (o hanno limitata flessibilità nell’articolazione
degli spazi interni) il parametro di riferimento è fissato tra i 20 e i 25 metri quadrati per
addetto. Spetterà all’Agenzia del demanio il compito di definire gli strumenti e le
indicazioni metodologiche di supporto alle amministrazioni per il monitoraggio e la
redistribuzione;

- si introducono norme tese a ridurre gli spazi destinati agli archivi delle
amministrazioni statali. Le amministrazioni procedono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, allo scarto di atti di archivio e comunicano annualmente all’Agenzia del demanio gli
spazi resi disponibili;

- si procede ad una ricognizione degli immobili di proprietà degli enti
pubblici non territoriali affinché sia verificata la possibilità di utilizzarli in
locazione passiva dalle Amministrazioni dello Stato per proprie finalità
istituzionali, prevedendo il pagamento di canoni agevolati (30% valore locativo);

- si accelera la procedura di vendita degli alloggi di servizio di proprietà
del Ministero della difesa;

- l’Agenzia del demanio opera quale centrale di committenza che stipula
accordi quadro con operatori del settore per la realizzazione di interventi manutentivi posti
a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà dello Stato ovvero di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo dalle Amministrazioni, al fine di conseguire risparmi connessi alle maggiori
economie di scala ed all’abbattimento dei costi amministrativi;

- una parte degli avanzi di gestione dell’Agenzia del demanio sono
destinati all’acquisto di immobili per soddisfare le esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, oppure interventi di manutenzione per il recupero di
immobili statali;

- si rendono più efficaci talune disposizioni relative alla valorizzazione ed
utilizzazione a fini economici di beni immobili di proprietà dello Stato;

- si estende il regime fiscale di favore previsto per le SIIQ (società di
investimento immobiliare quotate) alle società di gestione e valorizazione di
immobili pubblici promosse dall’Agenzia del demanio

E –SOCIETÀ PUBBLICHE E IN HOUSE

Un capitolo importante del decreto per la revisione della spesa pubblica fa
riferimento all’articolazione complessiva della macchina dello Stato, incidendo in
particolare sulle società pubbliche. Le misure principali sono le seguenti:

- Vengono previste disposizioni sulla composizione dei consigli di
amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica. I CDA di
queste società dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi,
due devono essere dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione, in caso di
società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le
società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e
amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore
unico;

- è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere
partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente che
abbiano conseguito per l’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%. Le società a partecipazione
totalitaria verranno sciolte entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in caso di mancato
scioglimento, non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi;

- a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula
di convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste
dalla normativa nazionale e comunitaria. In tal caso gli enti privati non possono
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Restano escluse da tale disposizione le
fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
tecnologica;

- dalla data di entrata in vigore del decreto (e fino al 31 dicembre 2015) i limiti per
le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società
controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;

- sempre dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di
nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di
servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le
amministrazioni statali;

- al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la
parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le
pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi
mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;

- dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di
società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa
comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del
servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200mila euro annui.

F – RIDUZIONE DELLA SPESA DEI MINISTERI

Il decreto contiene un capitolo relativo alla riduzione della spesa dei singoli
Ministeri, realizzata prevalentemente attraverso la riduzione dell’ammontare dei contributi
erogati a fondi e agenzie. Per i Ministeri e gli enti statali sono stati eliminati eccessi di
spesa per un importo di 1 miliardo e mezzo per il 2012 e 3 miliardi a partire dal 2013

Per quanto riguarda in particolare il Ministero dello Sviluppo economico e il
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le misure di razionalizzazione
prevedono:

- soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP). Le funzioni dei due enti saranno accorpate dall’IVARP, che nasce
come unico istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio
previdenziale, nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie in materia. Il nuovo ente
funzionerà in stretta sinergia con le strutture della Banca d’Italia, così da
assicurare una piena integrazione dell’attività di vigilanza nei settori finanziario,
assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento
con la vigilanza bancaria. L’istituto diventerà operativo entro 120 giorni dall’entrata in
vigore del decreto, realizzando un risparmio di costi pari ad almeno il 10% delle spese di
funzionamento dei due enti soppressi.

- soppressione dell’Ente nazionale per il Microcredito, dell’Associazione
Luzzatti e della Fondazione Valore Italia. La soppressione dell’Ente nazionale per il
Microcredito avverrà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Soppressione
immediata per l’Associazione italiana studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, ente strumentale
del ministero dello Sviluppo Economico – che dunque ne assorbe le competenze – per
promuovere la cultura cooperativa. Con l’entrata in vigore del decreto, viene soppressa
anche la Fondazione Valore Italia, il cui scopo era la promozione del design italiano, anche
attraverso la realizzazione di un’esposizione permanente. Le sue attività vengono trasferite
nell’ambito dell’attività ordinaria del ministero dello Sviluppo economico.

- soppressione della società Arcus spa, società vigilata dal Mibac e dal Mit, la
cui mission è la promozione di iniziative legate ai beni culturali e al mondo dello
spettacolo. Le attività finora svolte dalla società saranno eseguite dalle competenti
strutture del ministero dei Beni culturali.
- ulteriori misure riguardano l’annullamento dell’accordo tra Mit, Comune di
Catanzaro, Provincia di Catanzaro e Regione Calabria relativo a Centro Tipologico
Nazionale; la razionalizzazione Comitato Centrale per l’albo degli autotrasportatori; la
riduzione dei compensi degli organi delle Autorità portuali; infine, la riorganizzazione
assetto operativo uffici periferici non coperti da dirigente.

G– RIDUZIONE DELLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI

Un capitolo ulteriore riguarda gli enti territoriali. Si riducono di 700 milioni di
euro per l’anno 2012 (e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013) i
trasferimenti dello Stato alle Regioni a statuto ordinario, escludendo dalla
riduzione le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. La ripartizione tra le Regioni
di tale riduzione sarà determinata dalla Conferenza Stato-Regioni, considerando la
virtuosità e gli eccessi di spesa di ciascuna Regione rilevati dal Commissario straordinario
per la spesa pubblica, Enrico Bondi;
Analoghe misure sono previste nei confronti dei Comuni e delle Province. Per questi
la Conferenza Stato Città provvede alla ripartizione della riduzione dei
trasferimenti. Per i Comuni la riduzione è pari a 500 milioni di euro per l’anno 2012 e
2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Per le Province la riduzione è di 500
milioni di euro per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2013.
La partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica avviene, secondo modalità stabilite in attuazione dei rispettivi statuti, per un
importo di 500 milioni di euro per l’anno 2012, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2013 e
di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2014 (prevedendo, in fase di prima applicazione,
un accantonamento annuale a valere sulla compartecipazione ai tributi erariali, sulla base
di un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni).

Inoltre, si riduce ulteriormente il limite entro cui gli enti territoriali
possono procedere alla spesa per assunzione di personale e si pone il divieto
per le Province di assumere personale a tempo indeterminato, fino a che non
sarà data attuazione alla riduzione e razionalizzazione delle Province stesse.

A partire dal 1° gennaio 2011 i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il
creditore acquisisce l’apposita certificazione e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo. Viene ora previsto che qualora la

Regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versino all’agente della
riscossione l’importo oggetto della certificazione le somme sono recuperate mediante
riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato all’ente territoriale
inadempiente.

H– RIDUZIONE E ACCORPAMENTO PROVINCE

Il decreto interviene anche sulle province, prevedendone la riduzione e
l’accorpamento, con l’obiettivo di dimezzare il numero attuale.
La riduzione avverrà sulla base di due criteri: il primo è la dimensione
territoriale, il secondo è la popolazione. La definizione esatta dei parametri per la
dimensione territoriale e la popolazione sarà completata entro 10 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento del Consiglio dei Ministri.

All’accorpamento e riduzione si giunge attraverso una procedura che vede il ruolo
attivo degli Enti territoriali. Il Governo trasmette al Consiglio delle autonomie locali,
istituito in ogni regione, la propria deliberazione con i criteri. Successivamente, ogni
Consiglio approva il piano di riduzione entro 40 giorni. Entro la fine dell’anno sarà
completato il piano di accorpamenti.

I Comuni capoluogo di Regione sono esclusi dagli interventi di accorpamento e
riduzione. Le province che “restano in vita” avranno le seguenti competenze:
ambiente (soprattutto per il settore discariche); trasporti e viabilità (anche per quanto
attiene la costruzione, la classificazione e la gestione delle strade). In attuazione del decreto
“Salva Italia”, vengono devolute ai Comuni tutte le altre competenze che finora lo Stato
aveva attribuito alle province.

Entro il 1° gennaio 2014 vengono istituite le Città metropolitane, dieci in
tutto: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio
Calabria. Contestualmente, verranno soppresse le relative province

I – PUBBLICA ISTRUZIONE,UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA

Per quanto riguarda la pubblica istruzione, l’Università e gli Enti di ricerca le misure
principali sono le seguenti:

- servizi di tesoreria per le scuole e fondo per il loro finanziamento. Viene
istituito un servizio di tesoreria unica per le scuole nel quale confluiranno tutte le risorse
finanziarie attualmente depositate presso istituti bancari privati. In questo modo Banca
d’Italia disporrà di una maggiore disponibilità di cassa di circa 1 Miliardo di euro, con
conseguente economia data dal miglioramento dei saldi di cassa e una minore spesa di
interessi sul debito pubblico quantificabile in circa 8 milioni per il 2012 e 29 milioni a
regime. Le scuole a questo punto potranno gestire la propria liquidità come fanno già ora
gli enti di ricerca.

- Contabilità speciali scolastiche. Attraverso un’opera di razionalizzazione nella
gestione delle risorse finanziarie del ministero, 30 milioni verranno messi a disposizione
delle scuole per le proprie spese di funzionamento mentre una ulteriore somma di pari
importo andrà a contribuire ai miglioramenti dei saldi di cassa.

- controllo di regolarità amministrativa e contabile. In linea con un orientamento
di maggiore equità, la spesa per compensi aggiuntivi al personale impegnato nell’attività di
controllo sull'attività amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche porterà un
risparmio annuo alle scuole quantificabile in 8 milioni.

- personale del Miur presso scuole estere e MAE. Si opera una riduzione del
personale scolastico comandato presso il MAE con funzioni di coordinamento e gestione
delle scuole italiane all'estero. Di concerto, si opera una ulteriore riduzione anche del
personale dei docenti impiegati presso le scuole italiane all'estero. Da entrambe queste
misure sono attesi risparmi per 2,6 nell'anno in corso e di 16 Mln a regime.

- personale inidoneo a insegnamento. Con questa norma si prevede di impiegare il
personale dichiarato inidoneo all'insegnamento ma con mantenuta capacita lavorativa, in
attività amministrative presso le stesse scuole, nell'ambito regionale. Da questa misura si
ottiene una riduzione di spesa nell'immediato di 38,5 milioni, che a regime supereranno i
100.

- visite fiscali. Viene trasferita alle regioni una somma forfettaria di 23 milioni circa che
consentiranno alle scuole di poter usufruire senza oneri finanziari e amministrativi delle
visite fiscali.

- utilizzo del personale docente in esubero. In linea di continuità con il processo che
mira al pieno impiego di tutto il personale scolastico, viene previsto l'utilizzo in particolare
dei docenti senza cattedra per attività di docenza in materie affini. Fermo restando
l'accertamento delle competenze necessarie a garantire il risultato didattico atteso. In
particolare verificando il possesso degli idonei titoli di studio.

- vincoli al turn over per il sistema universitario statale e per gli enti di
ricerca. Si prevede per le università e gli enti di ricerca l'adeguamento alla normativa già
in vigore preso le altre pubbliche amministrazioni, in materia di limitazione alle nuove
assunzioni.

- Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili. Vengono
stanziati 10 milioni per le università non statali. Questa cifra è inferiore a quella assegnata
negli scorsi anni agli atenei privati, pari a 20 milioni. Si destinano 90 milioni in più per il
diritto allo studio. In questo modo si riporta lo stanziamento al valore storico. Infine, si
destinano 103 milioni per la gratuita dei libri di testo nella scuola secondaria di primo
grado ( per le primarie i libri di testo sono assicurati gratuitamente dai Comuni). In questo
caso lo stanziamento rimane invariato rispetto a quello degli scorsi anni.
– SANITÀ

L’analisi della spesa sanitaria delle diverse Regioni, delle singole Aziende sanitarie

locali e ospedaliere ha evidenziato una notevole variabilità dei costi sostenuti per l’acquisto

di beni e servizi (sanitari e non sanitari) di farmaci e di dispositivi medici. Si è quindi

deciso di concentrare gli sforzi per una riduzione dei costi sanitari su 4 capitoli di spesa:

- condizioni di acquisto e fornitura di beni e servizi. Si prevede anzitutto la

rideterminazione degli importi e delle prestazioni previsti nei singoli contratti di fornitura

nella misura del 5%, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge e per tutta la durata

del contratto. Tale misura straordinaria - finalizzata ad anticipare già nel 2012 le misure

sui beni e servizi previste dal decreto legge n. 98 del 2011 – produrrà pienamenti i suoi

effetti a decorrere dal 2013 e sarà basata sull’obbligo per le centrali di acquisto di tenere

conto dei nuovi contratti dei prezzi di riferimento che via via l’Autorità di controllo sui

contratti pubblici renderà noti e disponibili.

Per i contratti già stipulati è prevista invece una rinegoziazione tra

Azienda sanitaria e fornitori, oppure la possibilità di recesso da parte della

struttura pubblica, nel caso di significativi scostamenti (20%) tra i prezzi in vigore e

quello di riferimento (in deroga all’articolo 1171 del Codice civile).

- spesa per farmaci. Per il 2012 è previsto un aumento dello sconto

obbligatorio che le farmacie e le aziende farmaceutiche praticano nei

confronti del Servizio Sanitario Nazionale. Lo sconto passa, per le farmacie, da

1,82% a 3,85% ed è variabile, a partire dall’entrata in vigore del decreto, per il 2012, 2013, e

2014. Per le aziende farmaceutiche lo sconto passa da 1,83% a 6,5%, per il solo anno 2012,

a partire dall’entrata in vigore del decreto. Per gli anni successivi la revisione della spesa

viene operata tramite una ridefinizione delle regole che prevedono un tetto di

spesa sia per la farmaceutica convenzionata territoriale che per la

farmaceutica ospedaliera. Per la farmaceutica territoriale viene individuato un nuovo

tetto di spesa pari all’11,5% (rispetto al precedente 13,3%). Per la farmaceutica ospedaliera

il nuovo tetto è del 3,2% (rispetto al precedente 2,4%).

Nel caso di sfondamento del tetto della farmaceutica territoriale viene

confermato il meccanismo di ripiano totalmente a carico della filiera farmaceutica

(aziende, grossisti, farmacisti); per lo sfondamento della spesa farmaceutica

ospedaliera, che fino ad oggi è stato tutto a carico delle Regioni, viene introdotto un

meccanismo di ripiano che pone a carico delle aziende farmaceutiche il 50% del totale.

- spesa per dispositivi medici. Per il solo secondo semestre 2012 viene previsto

un abbattimento del 5% degli importi e dei volumi di fornitura. Mentre nel 2013

la revisione della spesa viene realizzata tramite la fissazione di un tetto di spesa pari al

4,8% per tali dispositivi. Le Regioni sono chiamate a garantire tale tetto di spesa sia

attraverso l’utilizzo dei prezzi di riferimento, sia attraverso interventi di razionalizzazione

nella fase di acquisto, immagazzinamento e utilizzo degli stessi nelle attività assistenziali.

- acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. La

misura prevista consiste in una riduzione del budget assegnato alle singole strutture pari

all’1% per il 2012 e al 2% per il 2013, rispetto al budget 2011.