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04 novembre 2007

CONTRATTO PARTE NORMATIVA

n.b. piccoli errori di battitura potrebbero riscontrarsi per la celerità di pubblicazione


CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

della PROVINCIA di CUNEO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - DURATA DEL CONTRATTO

1 Il presente contratto collettivo decentrato integrativo segue il ccdi 28/02/2006, in base all’art. 12 dello stesso contratto.

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 2 - COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO "MOBBING"

1 Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 22.01.04 viene istituito il comitato paritetico sul fenomeno del "Mobbing". Il comitato presenta ogni anno una relazione alle OO.SS. e alla delegazione di parte pubblica sull'andamento del fenomeno in azienda con proposte ed interventi a riguardo.

2 Funzioni, composizione e procedure del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dalle parti.

3 Nella composizione del Comitato i componenti delle OO.SS. dovranno essere nominati dalle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale.

4 Idonei percorsi formativi e di aggiornamento vengono attivati per tutto il personale con relativa copertura finanziaria.

5 Entro 6 mesi dalla data del contratto decentrato vengono formulate proposte per la definizione di codici di condotta.

6 Le parti si impegnano a fornire, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, i nominativi designati per la partecipazione al comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.

ARTICOLO 3 – COMITATO PARI OPPORTUNITA’

1 Ai sensi dell’art. 19 CCNL 14/9/2000 e dell’art. 7 dello Statuto provinciale, viene nuovamente istituito il comitato per le pari opportunità

2 Funzioni, composizione e procedure del comitato sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dalle parti.

3 Nella composizione del Comitato i componenti delle OO.SS. dovranno essere nominati dalle OO.SS. firmatarie del contratto nazionale di comparto.

4 Le parti si impegnano a fornire, entro 60 giorni dalla firma del presente contratto, i nominativi designati per la partecipazione al comitato pari opportunità.

ARTICOLO 4 – SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO.

1 Le parti, in conformità con quanto disposto dal CCNL 19 settembre 2002, con apposito regolamento, approvato dalle parti, disciplinano i contingenti minimi del personale che deve garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero.

CAPO II – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

ARTICOLO 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1 L’interpretazione autentica del contratto decentrato dovrà avvenire sulla base di un accordo sottoscritto da entrambe le parti.

CAPO III- DIRITTI E LIBERTA' SINDACALI

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI TRA LE DELEGAZIONI TRATTANTI DI PARTE SINDACALE E DI PARTE PUBBLICA

1 – Per le materie oggetto di contrattazione, la convocazione della delegazione trattante di parte sindacale è effettuata dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica, anche su istanza dei rappresentanti di parte sindacale.

2 - Ciascun componente della delegazione trattante di parte sindacale può liberamente accedere ad ogni riunione indetta con la delegazione di parte pubblica per trattare argomenti finalizzati alla contrattazione, alla concertazione o all’informazione.

ARTICOLO 7- ASSEMBLEE

1 - L'amministrazione rende disponibili idonei locali per lo svolgimento delle assemblee, nei limiti di disponibilità delle sale e previo congruo preavviso.

2 – E’ facoltà delle OO.SS. e della RSU convocare e tenere assemblee in ciascuna delle sedi di lavoro dell’Ente Provincia di Cuneo.

ARTICOLO 8 – LIBERTA’ SINDACALI

1 – Ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, ai componenti della R.S.U. e ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori di cui alla legge 626/92 è garantito il diritto all’uso di un apposito ufficio, agevolmente raggiungibile, individuato presso la sede dell'ente in Cuneo, c.so Nizza 21, munito di personal computer con accesso ad internet, stampante, cancelleria e telefono.

2 – E’ garantito il diritto a disporre, per la R.S.U. e le OO.SS. di appositi spazi (bacheche) dedicate in via esclusiva alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, ubicate presso tutte le varie sedi di lavoro sia centrali che periferiche.

3 – L’Amministrazione fornisce apposito spazio nella intranet provinciale quale bacheca sindacale on line nella quale la R.S.U. e le OO.SS. possano collocare le comunicazioni di cui intendano dare pubblicità.

4 - L’amministrazione fornisce alla Rsu aziendale un’apposita casella di posta elettronica per comunicazioni di carattere sindacale rivolte ai dipendenti

CAPO IV - RELAZIONI SINDACALI

ARTICOLO 9 - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

1 - Il sistema di relazioni sindacali deve permettere e consentire, nel rispetto dei distinti ruoli degli enti e delle rappresentanze sindacali, il confronto preventivo alla definizione delle dotazioni organiche e alla loro variazione .

In particolare vanno contemporaneamente conseguiti sia il mantenimento o l'elevazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, sia il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale.

2 - Per garantire quanto sopra, l'amministrazione fornisce periodicamente tutti gli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche (precedente alla modifica da proporre all’approvazione dell’organo deliberante) e la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività ad altri enti, amministrazioni, aziende pubbliche. Nel caso si dovessero disporre rilevanti modificazioni in materia, l'informazione avverrà anche con la programmazione di appositi incontri, prima che le decisioni siano definite.

3 –Annualmente, prima della predisposizione del bilancio, sarà effettuata una riunione d'informazione riguardante l'analisi dell'andamento dei processi occupazionali e dei fondi destinati al personale per l'anno successivo. Sarà cura dell’Amministrazione fornire alle OO.SS copia del Bilancio di Previsione annuale e triennale comprensivo degli Allegati previsti, copia del Conto Consuntivo annuale e copia del conto annuale del personale. Ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 1.4.99 le organizzazioni sindacali e l’ Amministrazione possono istituire, a richiesta di parte, commissioni consultive bilaterali, con il compito di monitorare e di formulare proposte in materia di organizzazione, ambiente e sicurezza del lavoro.

4 - Prima dell'avvio della contrattazione integrativa dovranno essere messi a disposizione i dati conoscitivi in possesso dell’Amministrazione relativi alla:

· spesa per il personale, articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relative ai fondi per il salario accessorio previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativo;

· consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale in servizio e la loro distribuzione negli uffici, nelle qualifiche e nei profili professionali;

· posizione di inquadramento di tutto il personale e le rilevazioni inerenti l'anzianità di servizio e il titolo di studio, in forma aggregata;

· distribuzione e le modalità di utilizzo del lavoro straordinario, della reperibilità e degli altri istituti contrattuali.

5 - Per permettere una razionale trattazione degli argomenti oggetto di contrattazione e di concertazione sarà favorita la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati.

6 - Tutti gli accordi, i contratti collettivi decentrati integrativi e i verbali di concertazione debitamente sottoscritti dalle parti, devono essere forniti in copia a tutti i soggetti firmatari. Gli originali sono conservati presso il settore personale.

7 – Per tutto quanto non disciplinato, si rimanda ai C.C.N.L..

ARTICOLO 10 – VERBALIZZAZIONE SEDUTE

1 – Tutte le sedute di contrattazione e/o concertazione dovranno essere verbalizzate ed il relativo verbale redatto è da considerarsi unico. I verbali verranno redatti a cura del settore personale ed inviati in bozza ai rappresentanti di parte sindacale, che potranno proporre modifiche e correzioni. Nel caso di accordo la versione definitiva dei verbali sarà sottoscritta dalle parti alla seduta successiva o, comunque alla prima occasione utile. Nel caso di mancato accordo su uno o più punti, nel verbale verrà riportata la versione di entrambe le parti. I verbali di concertazione disciplinanti specifici istituti contrattuali, oggetto di approvazione di apposito regolamento, costituiranno parte integrante del provvedimento approvazione da parte della Giunta Provinciale.

ARTICOLO 11 - QUALITA' DEL LAVORO ED INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI

1 – Le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione convengono sull’istituzione di una commissione bilaterale, volta a definire politiche collegate all’evoluzione organizzativa ed istituzionale dell’Ente che si riunisce con cadenza almeno annuale. Tale commissione potrà approfondire specifiche problematiche, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e con funzioni non negoziali, e potrà raccogliere dati e formulare proposte, relativamente all’innovazioni organizzative nel lavoro ( telelavoro, part-time, ecc.)

2 - In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere a sostanziali innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, l'amministrazione, fornisce adeguata informazione.

3 Per facilitare l'attività dei dipendenti disabili si concorda sulla necessità di prevedere opportuni interventi.

ARTICOLO 12 - PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

12.1. – DESTINAZIONE DELLE RISORSE.

La Parte pubblica si impegna di prassi entro il primo trimestre di ciascun anno, compatibilmente con l’approvazione del bilancio, a fornire la costituzione del fondo relativo all’anno in questione. La destinazione delle risorse avverrà a seguito della contrattazione tra le parti.

Per quanto riguarda la disciplina attuativa dei progetti obiettivo sarà cura dell’ente fornire tempestivamente copia degli atti di istituzione del progetto e dei relativi atti di rendicontazione.

12.2 - LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA’ E FORMAZIONE

12.2.1 – FONDO PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO

Il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario,viene costituito come previsto dall’art. 14, commi 1 e 4, CCNL 1.4.1999.

La gestione del fondo avviene con l’assegnazione di un budget quadrimestrale per ogni settore, il cui dirigente procede autonomamente alla ripartizione del budget tra i vari servizi che lo compongono.

L’Amministrazione informa con cadenza quadrimestrale le Organizzazioni sindacali sull’utilizzo del fondo per i vari settori. Su richiesta, le parti si incontrano per una verifica congiunta dell’andamento dell’utilizzo del lavoro straordinario.

12.2.2 – REPERIBILITA’

Le modalità operativa di resa del servizio sono individuate da apposito regolamento, i cui criteri generali sono concertati dalle parti, disciplinante il servizio di reperibilità che dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia degli atti programmatori della reperibilità comprensivi della previsione di spesa viene annualmente consegnata alle OO.SS e RSU.

12.2.3 – FORMAZIONE

1. Le parti contrattano i programmi formativi anche pluriennali, definendo le priorità e comunque con l’obiettivo di coinvolgere tutto il personale.

2. Il programma annuale dovrà in ogni caso specificare i seguenti elementi :

a) individuazione e destinazione delle risorse

b) tempi di realizzazione.

3. L’attuazione dei piani formativi dovrà prevedere tempi di inizio e fine attività certi; dovrà essere coerente alle attività lavorative svolte o previste per il personale interessato; potrà essere progettata in forma di addestramento, aggiornamento o formazione al ruolo in relazione al bisogno formativo cui dovrà rispondere.

4. La realizzazione delle iniziative formative di comune interesse può essere svolta anche in forma associata con altri Enti.

Le somme destinate alla formazione e all’aggiornamento professionale non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità, andando pertanto a sommarsi con quelle destinate all'esercizio di competenza.

ARTICOLO 13 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA’

Le modalità operativa di assegnazione e gestione sono individuate da apposito regolamento, concertato dalle parti, disciplinante l’Istituto che dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto

ARTICOLO 14 - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Nel contesto del confronto sul piano annuale delle assunzioni verrà affrontato il tema dell’eventuale riserva di posti da riservare alle progressioni verticali.

Relativamente ai criteri delle prove delle selezioni verticali, le parti concordano che saranno oggetto di apposito regolamento .

ARTICOLO 15 – PROFILI PROFESSIONALI: PRINCIPI GENERALI E APPLICAZIONI

L’ente si impegna ad una ricognizione e ad una successiva definizione della materia dei profili professionali .

ARTICOLO 16 - PERMESSI - INFORMAZIONE

L’ente fornisce ai lavoratori un apposito opuscolo, “Lavorare alla Provincia di Cuneo” disciplinante la flessibilità, i permessi ed i congedi .

ARTICOLO 17 - BUONI PASTO.

A decorrere dal 01/01/2008 il valore del buono pasto è portato ad € 7 nel caso sia prevista una non imponibilità per il medesimo ammontare. In ogni altro caso il valore sarà definito in € 7,50.

Ai sensi dell’art. 13 ccnl 9/5/2006 viene individuata la categoria del personale turnista del settore tutela flora e fauna.

ARTICOLO 18 - VILLA ALDA

L’Ente si impegna annualmente a fornire dati statistici in merito agli indici di occupazione della Villa su richiesta sindacale.

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