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08 maggio 2012
norme di interesse per enti locali
RSU CISL - Bessone-Scarzello-Punzi-Fea-Rosso
Oggetto: norme di interesse per gli enti locali del D.L. n. 16/2012.
il D.L. n. 16/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012 contiene, tra l’altro, alcune novità per gli enti locali che riguardano il patto di stabilità interno, le assunzioni a tempo indeterminato per gli enti locali soggetti al vincolo, le assunzioni con contratti flessibili, le modalità di calcolo delle spese di personale, i limiti di spesa e gli incarichi dirigenziali a termine.
Le nuove previsioni, di seguito sintetizzate con i relativi riferimenti normativi, sono contenute nell’articolo 4 ter del provvedimento.
• Commi da 1 a 9: introducono una flessibilizzazione del vincolo derivante dal patto di stabilità interno. Ai Comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno e sono disposti a cedere parte del suddetto spazio finanziario, viene attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 mln di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai Comuni che necessitano di maggiori margini di spesa per il pagamento dei residui in conto capitale.
Tale contributo ricevuto non è calcolato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.
Inoltre ai Comuni che cedono spazi finanziari è riconosciuto, nei due anni successivi, un miglioramento del proprio obiettivo commisurato alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti.
All’opposto i Comuni che prevedono di non rispettare gli obiettivi del patto di stabilità comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere il pagamento di residui passivi di parte capitale e nei due anni successivi hanno obiettivi di saldo peggiorati per un importo pari alla metà della quota acquisita.
Le comunicazioni indicate devono essere effettuate da parte dei Comuni entro il termine del 30 giugno, il Dipartimento della Ragioneria Generale Stato aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni interessati entro il 30 luglio, mentre l'ANCI fornirà il supporto tecnico per favorire l'attuazione delle nuove disposizioni.
In sostanza emerge l’introduzione di norme volte a consentire una redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra i Comuni dell’intero territorio nazionale attraverso la cessione di spazi finanziari da parte dei Comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo a vantaggio di quelli che, al contrario, prevedono di conseguire un differenziale negativo, al fine di consentire a tali enti un aumento dei pagamenti in conto capitale relativi a residui passivi, nell’importo massimo complessivo pari a 500 milioni di euro (cd. patto di stabilità orizzontale nazionale).
• Commi da 10 a 16: contengono nuove disposizioni che ampliano le possibilità di assunzioni negli enti locali.
Nello specifico viene elevato dal 20 al 40% il limite per poter assumere negli enti locali che presentano un'incidenza della spesa di personale rispetto alle spese correnti inferiore al 50%.
Si consentono, inoltre, maggiori possibilità di assunzione nella polizia locale, istruzione pubblica e nel settore sociale. Ai soli fini delle assunzioni il costo delle assunzioni in questi settori viene calcolato nella misura ridotta del 50%, rimanendo invariato e valendo, quindi per intero, il calcolo di tali assunzioni ai fini delle spese di personale.
Per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità l’anno di riferimento, o meglio l’esercizio di riferimento in base al quale calcolare le spese del personale, viene aggiornato all'anno 2008 (prima era al 2004).
Si interviene in materia di assunzioni flessibili con nuove previsioni che riguardano tutti i Comuni.
Come noto il comma 28 dell’articolo 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, stabilisce che a decorrere dal 2011 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Analoga previsione concerne la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.
Rispetto a tali previsioni il D.L. n. 16/2012 stabilisce che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare tali limiti per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Viene inoltre riformulato il comma 6 quater dell’art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001 consentendo un incremento degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale nel limite massimo generale del 10% della dotazione organica dirigenziale a tempo indeterminato, incrementabile fino al 20% per i Comuni fino a 100.000 abitanti e fino al 13% per quelli fra 100.000 e 250.000.
Infine ulteriore novità riguarda le modalità di calcolo delle spese di personale che, come noto, includono anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale.
In particolare si attribuisce ad un apposito DPCM la definizione, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo delle spese di personale, dei criteri di calcolo delle spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale.
In allegato si trasmette il testo integrale dell’articolo 4 ter accompagnato, ai fini di un maggiore approfondimento, dai riferimenti normativi.
Cordiali saluti.
RSU CISL
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