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02 dicembre 2012

Emendamenti delle Regioni sulle funzioni


News sindacali da BESSONE-SCARZELLO-PUNZI-FEA-ROSSO


La CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME propone emendamenti. Ecco quello sulle funzioni:


PROPOSTE EMENDATIVE

1 - All’articolo 4, comma 1, del dl 188/2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

“10-bis. Nelle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4, della Costituzione, Le Regioni possono trasferire e provvedere al riordino delle funzioni già conferite alle Province, sulla

base dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza, nel rispetto dell’art. 118

della Costituzione. Le funzioni restano conferite fino a quando le Regioni non dispongono

diversamente”.

 Motivazione: l’emendamento intende eliminare l’obbligo per le Regioni di allocare esclusivamente in capo ai Comuni o a se stessa le funzioni già conferite alle Province poiché tale obbligo appare contraddire il principio di sussidiarietà fissato dall’art. 118 Costituzione e, quindi, comprimere illegittimamente la potestà legislativa regionale.

10-ter. Le Regioni, quando provvedono, ai sensi del comma 10-bis, all’acquisizione di funzioni delle Province, con conseguente trasferimento di risorse umane, possono procedere, al fine razionalizzare i propri assetti organizzativi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a) della L. 135/2012, nei termini e con le modalità e per gli effetti previsti dalla medesima lettera. Entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente, le Regioni procedono alla rideterminazione della dotazione organica con soppressione dei relativi posti.

 10-quater. Fino all’applicazione del contratto collettivo nazionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale trasferito dalla provincia originaria all’ente a qualsiasi titolo subentrante ai sensi del comma 10-bis mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata; i compensi di produttività e le indennità accessorie del personale medesimo rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento.”.

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