articolo tratto da italia oggi del 12/12/2012
LA PROVINCIA NON RESTA A SECCO
Non a rischio le competenze sulle funzioni oggi spettanti
Le funzioni oggi spettanti alle province
resteranno di loro competenza nonostante la mancata conversione de dl
188/2012 sul «riordino», decisa in parlamento. Domenica scorsa, vista la
valanga di emendamenti presentati al ddl di conversione del decreto, la
pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal Pdl e il tempo
irrisorio, il ministro Patroni Griffi aveva provato a mettere pressione
al parlamento e spingerlo comunque a convertire il decreto.A questo
scopo ha elaborato al volo, trasmettendolo ai giornali uno studio,
secondo il quale la mancata conversione getterebbe nel caos il sistema.
Infatti, resterebbero in vigore le disposizioni del decreto
«salva-Italia», che ha ridotto le funzioni delle province
solo a quelle di indirizzo (si veda ItaliaOggi di ieri). L'inquilino di
Palazzo Vidoni ha rilevato che la mancata conversione potrebbe
determinare un danno ai cittadini, in quanto le funzioni come scuola,
viabilità, ambiente, resterebbero senza più un ente titolato a
svolgerle. Tanto che comunque, la parte del dl relativa alle funzioni
dovrebbe essere inserita, nelle intenzioni del governo, come emendamento
al ddl Stabilità. Le cose non stanno come afferma Palazzo Vidoni.
Apparentemente, l'articolo 23, comma 14, della legge 214/2011 limita
drasticamente le funzioni provinciali: «Spettano alla provincia
esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Ma il successivo
comma 18 precisa che stato e regioni, con propria legge, secondo le
rispettive competenze, debbano trasferire ai comuni, entro il 31
dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle province,
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano
acquisite dalle regioni.Dunque, le disposizioni dell'articolo 23 della
legge 214/2011 non sono immediatamente dispositive, ma solo
programmatiche. Occorre l'intermediazione delle norme statali e
regionali, perché le funzioni attualmente spettanti alle province siano attribuite a comuni o regioni.Nelle more della disciplina normativa statale e regionale, le province
non possono che continuare a svolgere le funzioni attualmente loro
assegnate.Del resto, l'articolo 17, comma 10, della legge 135/2012 ha
anche specificato quali funzioni «fondamentali» resteranno in capo alle province,
integrando la previsione programmatica dell'articolo 23 del
«salva-Italia». Il che significa che Stato e regioni, con le leggi
attuative dell'articolo 23, non potrebbero sottrarre alle province le competenze alle funzioni qualificate come fondamentali.Si potrebbe osservare che l'assegnazione alle province
delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 17, comma 10, potrà
attivarsi (come ivi trascritto) «all'esito della procedura di
accorpamento», per sostenere, parzialmente, la tesi avanzata dal
ministro della funzione pubblica.Ma anche tale argomentazione non
reggerebbe. Infatti, se l'attribuzione alle province
di funzioni ulteriori e diverse da quelle di indirizzo e coordinamento
dei comuni fosse davvero condizionato all'esito dell'accorpamento, prima
di esso vi sarebbe un periodo lungo, quello necessario per completare
gli accorpamenti territoriali, modificare i finanziamenti e trasferire
beni, contratti e dipendenti, nel quale allo stesso modo nessun ente
potrebbe esercitare le funzioni provinciali. Simmetricamente, il comma 9
dell'articolo 17 della legge 135/2012 subordina l'effettivo esercizio
in capo ai comuni delle funzioni provinciali regolate da leggi statali
emanate nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva dello stato,
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Il che dimostra
come fino al completamento del processo di sottrazione delle funzioni
alle province, dette funzioni continuano a spettare alle province.
Prescindendo totalmente dalla circostanza che il dl 188/2012 fosse
convertito o meno. Per altro, lo studio ministeriale evidenzia i vizi di
incostituzionalità del dl 188/2012, in una sorta di confessione della
violazione della Costituzione. Resta da chiedersi a cosa sarebbe valso
convertire un decreto considerato incostituzionale dallo stesso suo
autore.
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