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13 aprile 2008

Semaforo Verde! siglato DEFINITIVAMENTE il contratto nazionale

FIRMATO DEFINITIVAMENTE IL CONTRATTO NAZIONALE

Dopo il "procurato allarme" (assenza di ratifica della corte dei conti) si conclude positivamente l'iter del rinnovo contrattuale.

Venerdì 11 aprile è stato infatti definitivamente sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL parte normativa 2006/2009 e biennio economico 2006-2007 del Comparto.

L’esigibilità del contratto per la parte economica è demandata alle amministrazioni locali che entro 30 gg. devono predisporre gli atti necessari per l’adeguamento dei trattamenti economici tabellari e la corresponsione degli arretrati spettanti.

La conclusione positiva della firma è stata caratterizzata dalla mancata certificazione della Corte dei Conti, che invece di limitarsi alla valutazione sulle compatibilità economiche ha espresso giudizi di merito comunque superati dal Comitato di settore che si è avvalso della prerogativa di stipulare comunque l’accordo come richiesto dalle Organizzazioni sindacali.

Nel testo sottoscritto si è precisato che le risorse per la contrattazione decentrata (oltre ai 101 Euro, di cui 91 tabellari e 10 al fondo di ente) saranno erogate nel rispetto dei parametri previsti dal contratto stesso e al patto di stabilità del bilancio degli enti.

In applicazione del contratto firmato venerdì si apre una fase impegnativa per i dirigenti sindacali ed i rappresentanti delle R.S.U, finalizzata alla gestione della contrattazione decentrata integrativa di ente.

Contiamo di ottenere il pagamento dell’aumento contrattuale a maggio e degli arretrati a giugno.


I Dirigenti "abbracciano le armi.....legali" per definire il contratto decentrato?

Situazione contratto dirigenti. Pronti ad abbracciare "le armi.....legali" ?

E' notizia della scorsa settimana.

Era stato raggiunto, dopo estenuanti trattative, l'accordo per la definizione del contratto decentrato dei colleghi dirigenti.
Tutti (o meglio...quasi tutti, come si vedrà in seguito) parevano concordi sull'intesa raggiunta. Ma........ la sorpresa era in agguato.

Parrebbe infatti che le parti, Dirigenti e Delegazione di parte pubblica, non avessero però ancora fatto i conti con "l'Oste" (ci scusi il Presidente per l'appropriazione del termine).
Tradotto, parrebbe che il Presidente abbia deciso di rigettare l'ipotesi economica raggiunta, ipotesi che veniva ormai classificata come scontata e definitiva.

Ciò ha mandato su tutte le furie la dirigenza dell'Ente che, "dall'aria che si respira", parrebbe pronta a vagliare, tra le tante possibili ipotesi, perfino quella di un ricorso alle " armi ......legali".

Tema della discordia: i 100.000 euro che quest'anno residuerebbero dal fondo incentivante la produttività dei colleghi dirigenti con l'applicazione dell'intesa che pareva ormai raggiunta (economia derivante delle mancate sostituzioni dirigenziali).
Parrebbe intenzione Presidenziale quella di "appropriarsene" per destinarla ad altri impieghi (ma quali ?).

Ed allora, quale miglior ricetta se non quella di utilizzarli a favore dei dipendenti (incrementando il fondo per la produttività).

Questa, in fondo, è peraltro una delle richieste già avanzate dalla RSU.

I dirigenti, dal loro canto, ovviamente si oppongono, consci del fatto che sono intenti a sottoscrivere un contratto di fatto ........già da tempo scaduto !
Temono infatti di dover ridiscutere, nell'immediato futuro (....si fa per dire visti i tempi anche per loro ormai ........biblici della contrattazione decentrata), una nuova piattaforma contrattuale senza più spazi di manovra (ovvero senza più incrementi salariali di sorta).

Sopratutto denuncerebbero un tentativo di appropriarsi di risorse decentrate che parrebbero di loro esclusiva spettanza.

Seguiremo gli...eventi !

Si torna al voto !....presto pronte le pagelline.

Come tutti gli anni torna l'esame ! e quindi la "pagellina".

Un atto "dovuto", indispensabile per il pagamento del compenso correlato all'istituto contrattuale del compenso raggiungimento obiettivi.

Ogni dirigente è infatti intento, di questi tempi, come da qualche anno a questa parte, ad emettere il proprio verdetto (giudizio) in merito alla prestazione individuale annualmente resa dai dipendenti del proprio Settore.

Ricordiamo che il voto espresso dalla "pagellina" sarà determinato in parte dal giudizio espresso parte dal proprio dirigente, parte dal direttore generale e per una quota dal titolo di studio posseduto (in correlazione al ruolo rivestito) e dall'assenza di provvedimenti disciplinare.

In Provincia, come tutti sappiamo, siamo sempre di meno, mentre il lavoro aumenta continuamente.

Questo ci porta ovviamente a produrre sempre di più. Auspichiamo pertanto che il voto medio dei dipendenti non solo rimanga inalterato rispetto lo scorso anno, ma che addirittura aumenti (ricordiamo che gli obiettivi dei Dirigenti sono raggiunti anche grazie al contributo dei dipendenti del Settore).
E questa ovviamente non può che essere la giusta direzione.

Per concludere, ricordiamo che è contrattualmente previsto che i Dirigenti comunichino ai dipendenti la loro valutazione individuale e che in ogni caso il dipendente ha il diritto di accedere e di prendere visione, qualora lo desideri, della propria pagellina. Ha inoltre il diritto di contestare i voti eventualmente assegnati.

L'Ente "risponde" alla sperequazione salariale sulla "GUIDA"

UN'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE ANCHE PER L'ENTE !

Sulle colonne della "Guida" ecco questa volta pubblicata la pronta (solitamente ..."contrattualmente "si dorme") risposta dell'Ente all'articolo pubblicato la scorsa settimana (vedi post che segue) a tema l'attuale "momento" contrattuale e la sperequazione salariale esistente fra i dipendenti.

Per la prima vi è una certezza, ovvero che il riequilibrio salariale (a fronte dell'attuale sperequazione) costituisce pure l'obiettivo da raggiungere per l'Ente Provincia!

Importante l'impegno preso pubblicamente dal Presidente volto a risolvere definitivamente una delle tante problematiche perennemente sul tappeto della contrattazione decentrata.


Clicca sull'immagine per ottenere un'ingrandimento!

09 aprile 2008

Dicono di noi "LA GUIDA" ! "richieste e sperequazioni da "risolvere"

Dopo il recente articolo pubblicato dal quotidiano LA STAMPA a tema il trasferimento del settore Agricoltura presso la sede di C.so Nizza, è il turno del settimanale "LA GUIDA" che tratta dell'ultima riunione intercorsa tra la RSU ed il Presidente. Vengono affrontate le tematiche del momento, ovvero la crescita dei salari con richiesta di adeguamento per tutti quanti, "verso l'alto", ovvero con, a modello, il traguardo raggiunto dalle retribuzioni dei colleghi ex anas.
Per ingrandimento dell'articolo clicca sull'immagine

03 aprile 2008

comunicato rsu n. 1 del 3/4/2008

RSU - Comunicato n. 1
Cuneo, 3 aprile 2008

Il 2008 sarà, per tutti noi, un anno molto impegnativo e, ci auguriamo, di svolta per tutti i lavoratori della Provincia.

Assistiamo, da tempo, alla razionalizzazione dei servizi, alla limitazione alle assunzioni, alla riorganizzazione del lavoro. Come sempre ci è richiesto impegno e sacrificio, ovvero di mantenere immutato il livello quali-quantitativo delle prestazioni rese, se non di migliorarle.

Crediamo fermamente che tutto ciò non possa ricadere solo sulla "pelle" dei lavoratori, generando "profitti", ovvero economie di spesa per l'Ente.

E' giunto il momento in cui anche l'Ente deve fare la sua parte.

La ricetta è semplice. Occorre realisticamente che l'Ente prenda atto dell'evidente incremento di produttività reso e che, conseguentemente, senza esitazione alcuna, rimetta mano "al portafoglio".

Su questa linea d'altronde, si è espresso in modo deciso il Presidente.

La RSU è da tempo al lavoro per la definizione, in tempi ristretti, del nuovo contratto integrativo aziendale.

Nel corso della riunione di lunedì 30 marzo, ci si è unitariamente espressi su una comune linea d'intenti, sulla base delle seguenti linee programmatiche e sulla base delle dichiarazione in parte del Presidente:

1. Aumento del fondo incentivante di una prima "tranche" di €.1.000.000 (scaglionati nell'arco temporale di validità del contratto) con definizione, entro l'estate del nuovo contratto integrativo aziendale

2. Introduzione del compenso di amministrazione atto a livellare, nel medio periodo, le retribuzioni del personale impiegato a quelle del personale dipendente proveniente dai ruoli ex Anas nonché a raggiungere, le retribuzioni erogate in altri comparti del settore pubblico.

3. Forte aumento delle procedure di verticalizzazione laddove possibili in tutte quante le categorie.

Invitiamo fin d'ora tutti i colleghi a sostenerci con la partecipazione attiva ad ogni tipologia di iniziativa possibile (assemblee, scioperi o altro ancora)


Cordiali saluti

Rappresentanza Sindacale Unitaria












01 aprile 2008

Incontrato il Presidente !

In data 26 marzo 2007, la RSU ha incontrato il Presidente (su richiesta di parte sindacale).

E' stata l'occasione per "fare il punto della situazione", e sopratutto per dibattere il tema contrattuale.

Siamo di fatto innanzi ad una nuova tornata contrattuale, dove occorrerà trovare un nuovo accordo per la definizione del nuovo contratto integrativo aziendale.

Questi i temi trattati, oggetto di specifici post che seguono:

- organizzazione

- tempistica per la definizione del nuovo contratto integrativo aziendale

- priorità ad un sistema incentivante che aumenti il salario parificandolo via via al salario dei dipendenti ex Anas

- Promesse di aumenti salariali da parte del Presidente ......in forte contrasto con parte della delegazione di parte pubblica !

- dirigenza ed affidamento incarichi

Quale modello organizzativo?

La RSU è da sempre fortemente critica sul tema dell'organizzazione, arrivando perfino a definirla, nel passato quale "confusione organizzata". Ha quindi espresso alcune considerazioni in merito.

E' sempre "volutamente" assente quello che è considerato il fulcro centrale ed insostituibile di ogni azienda, ovvero il settore organizzazione, con le sue ovvie ed appropriate competenze trasversali.

L'ovvia e diretta conseguenza, è che ancora non si percepiscono concreti effetti del passaggio da un sistema organizzativo di "tipo feudale (rete vassallatico-beneficiaria)" ad uno realmente meritocratico.

Ancora, aggiungiamo noi ora, non si intravedono gli indispensabili contenuti descrittivi dei profili professionali presenti nell'Ente (nonostante l'invito della RSU al "risparmio", semplicemente copiando di sana pianta quelli esistenti presso la Provincia di Bergamo !, Ente "faro" per lo studio della riorganizzazione in atto nella Provincia! )

Compenso d'amministrazione

La RSU ha comunicato al Presidente come occorra trovare una definitiva soluzione all'irrisolto problema delle differenziazioni di salario esistenti tra i dipendenti della provincia, ove a parità di inquadramento professionale posseduto si riscontrano differenti retribuzioni godute.

A tal fine è stata proposta l'istituzione di un "compenso d'amministrazione" che consentirà, in alcuni anni, e a tutti quanti i dipendenti, di eguagliare il tetto salariale percepito dal personale ex Anas transitato nei ruoli della Provincia.

Per far ciò pubblichiamo, a titolo esemplificativo, la tabella relativa all'indennità mensile percepita dai colleghi del comparto agenzie, titolari di un tabellare similare al nostro.
Inutile segnalare come il nostro comparto sia il più "misero" nell'ambito del settore pubblico.


CLICCA SULL'IMMAGINE PER AVERE UN DETTAGLIO COMPLETO !

Promessi 1500 euro minimi per tutti !

Quando si parla di stipendi non si può che affermare come siano inadeguati al reale aumento del costo della vita.

A fronte della richiesta di aumento del fondo incentivante, abbiamo percepito una grande disponibilità da parte del Presidente che, forte, della possibile condivisione da parte sindacale di un eventuale limitazione a nuove assunzioni dall'esterno, ha comunicato la sua disponibilità ad aumentare il livello minimo retributivo dei dipendenti, entro il prossimo 31 dicembre 2008, alla soglia di 1.500 euro mensili (compatibilmente con la legislazione vigente).

Il Presidente ha invitato le parti ad incontrarsi al più presto al fine di formulare un accordo in merito alle modalità operative da attuare per risolvere ed ottenere tale incremento retributivo, soluzione che sarà poi successivamente posta direttamente alla sua attenzione.

Spiace però notare come a fronte di tali aperture ci siano state delle resistenze da parte di un dirigente (componente del. pubblica). Non si è mai visto da nessuna parte, in nessun contesto, che di fronte alle indicazioni politiche ci fossero poi delle resistenze.
Sappiamo però, ed ovviamente, come le linee e gli indirizzi siano decisi dalla parte politica ed in primis dal Presidente (come per l'aumento buono pasto).

Confidiamo pertanto, sulla base della volontà del Presidente di poter finalmente ottenere, con la contrattazione decentrata aziendale, un consistente aumento economico per tutti.

Al via una nuova "tornata contrattuale"...senza più le "calende greche"

La RSU ha comunicato al Presidente che ritiene indispensabile pervenire in tempi brevi alla definizione del nuovo contratto integrativo aziendale (che segue pari passo quello nazionale).

Siamo ancora, e purtroppo, tutti quanti tristemente memori della recente esperienza contrattuale vissuta, e sopratutto dell'infinito "tiramolla" con la delegazione di parte pubblica (storicamente.........disabituata nell'Ente, a contrattare e a normare).

Ritardi spesso intollerabili, che ci hanno tenuti vivi e desti fino a .....pochi mesi or sono (con code contrattuali protrattasi alle ......."calende greche!"), i cui effetti, ancora sono in parte sospesi (indennità di responsabilità in via di definizione dal 2005!!!!)

Proprio per ovviare a tanto "malessere", abbiamo espressamente richiesto al Presidente un concreto aiuto affinché si possa chiudere la tornata contrattuale aziendale entro il prossimo 30 giugno.

Il Presidente ha lanciato l'idea, pienamente condivisa dalla RSU, di costituire un gruppo ristretto di lavoro che prioritariamente si occuperà, (come da richiesta della RSU), di stabilire l'entità del Fondo Incentivante la produttività per il prossimo quadriennio.

Dirigenza....per "grazia ricevuta" !

Registriamo, nell'Ente, due tipologie di approdo alla dirigenza. La prima, a carattere ordinario, prevede il logico superamento di un pubblico concorso. La seconda, residuale, il raggiungimento della dirigenza per "grazia ricevuta".

Quest'ultima modalità ("Per grazia ricevuta"
) parrebbe essere la "modalità" utilizzata da alcuni nostri attuali colleghi divenuti dirigenti grazie ad un "complice: il legislatore, nazionale, o regionale che di suo ci ha messo lo...."zampino".

Con una Leggina ad Hoc parrebbe siano stati prima direttamente promossi alla dirigenza i segretari di Comunità Montane, ex Consorzi pubblici (divenuti ora Società partecipate da Enti pubblici ettc. ), inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (attuale D3 giuridica), e, successivamente, con il varo del "famigerato" art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, si è proceduto a "completare il quadro".

Infatti, proprio con l'utilizzo dell'art. 110, fin dal 2000, sono stati "battezzati", nel nostro Ente, numerosi dirigenti, attingendo per lo più dall'esterno, con la fatidica cerimonia di "benedizione politica", senza procedere alla verifica dell'esistenza, o meno, all'interno della Provincia, delle professionalità in grado di ricoprire i predetti ruoli oggetto di affidamento.

Quanto a modalità di scelta, di evidenza pubblica....manco a parlarne.

Alcuni dirigenti prescelti hanno contributo a rivitalizzare quell'area di confine, o meglio"dependance della provincia (l'ex IPI)", scelta presumibilmente, in quanto "terra di confine" ubicata lontano da "occhi indiscreti" (specie dei funzionari in servizio da anni, perennemente "trombati"!), con probabilmente il fine di scoraggiare ed evitare la pur sempre possibile "ribellione" dei funzionari residenti a "corte" (palazzo sede della Provincia).
Ma chi avrebbe mai osato "ribellarsi"?

E veniamo ai giorni nostri. Si "vocifera" che dal 1° maggio si renderà presto vacante la dirigenza del settore lavoro. Si invertirà la rotta?

Pare proprio di no! E' Infatti intenzione dell'attuale Amministrazione adottare un nuovo "escamotage" (sarebbe forse, ad onor del vero la prima volta) con utilizzo dell'art.90 del Tuel (staff politico) con conseguente nomina diretta di un nostro collega, in barba a qualunque selezione, sulla semplice base fiduciaria.

Ciò costituirebbe una novità, da un lato per l'utilizzo dell'art 90 del TUEL anziché del 110, dall'altro per il fatto che la nomina diretta, anzichè essere affidata ad un esterno, riguarderebbe uno dei funzionari provinciali attualmente in servizio.

"Musical del momento" dirigenziale

Vista la ricorrenza del 1° aprile, trattiamo, con goliardia, del momento che vive la dirigenza dell'Ente.

Quale "travaglio" interiore sta vivendo?


Sono rimasti in pochi, dopo la recente "moria" da pensionamento, "4 gatti" con sempre più competenze da "accudire" sul groppone e scarsi premi aggiuntivi.

Ma, sopratutto, si trovano ad operare ed agire con un certo qual senso di "preoccupazione".

L'attuale gestione operativa trasferita in toto in capo ai dirigenti (parrebbe definitivamente rotto il cordone ombelicale che per molto tempo li ha legati "alla mamma o meglio al papà"), fa sì che non si sentano più "accuditi e protetti" come un tempo.

Convivono così, tra le "file dirigenziali", due opposte e prevalenti correnti di pensiero, ovvero coloro che rimpiangono e sono di fatto nostalgici dei "vecchi tempi", e coloro che si sentono finalmente completamente "liberi d'agire".

Dedichiamo, goliardicamente, alcune note musicali che ci paiono, in un certo qual modo, correlate, quanto a titolo, al" momento dirigenziale":

4 AMICI AL BAR
di Gino Paoli (visto che sono rimasti in "4 gatti")
Eravamo 4 amici al bar, che volevano cambiare il mondo, destinati a qualcosa in più che ad una donna ed un impiego.......

MALEDETTA PRIMAVERA di Loretta Goggi (il periodo che vivono, frutto anche di scelte operative dell'Ente)

VEDRAI, VEDRAI di Tenco (l'idea e la speranza di tempi migliori)
Quando la sera tu ritorni a casa, non ho neanche voglia di parlare, Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che rimane deluso.
Si lo so che questa non è certo la vita che hai sognato un giorno per noi.
Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà , forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà .

Per i nostalgici del "vecchio sistema":
NOSTALGIA CANAGLIA di Albano,
...nostalgia, nostalgia canaglia Che ti prende proprio quando non vuoi, ti ritrovi con un cuore di paglia e un incendio che non spegni mai.....

Per coloro che vivono "la libertà" ritrovata
LA LIBERTA' DI G. Gaber
......Vorrei essere libero, libero come uomo.
Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà

Per metter tutti quanti d'accordo:
FIN CHE LA BARCA VA di Orietta Berti
....fin che la barca va lasciala andare, fin che la barca va, tu non remare, fin che la barca va, stai a guardare......


14 marzo 2008

Pendolari e i ritardi ...........dell’amministrazione

E’ scaduto a marzo il Bando Regionale per "il cofinanziamento di titoli di viaggio per i lavoratori” e la Provincia ha ritenuto opportuno non presentare domanda adducendo come motivo l’assenza dei presupposti per essere ammessi.
Il requisito fondamentale per poter accedere al finanziamento prevedeva un finanziamento diretto della Provincia nella misura minima del 20% del costo dell’abbonamento annuale dei propri dipendenti aderenti all’iniziativa, l’amministrazione si è resa disponibile a finanziare tale somma ma con fondi regionali ottenuti da precedenti finanziamenti.
Prevedibile l'epilogo: sarebbe inopportuno accedere ad altri contributi se prima non utilizziamo i fondi (prossimi alla perenzione) già erogati.
Naturalmente di fronte all'evidenza dei fatti e dopo le insistenze da parte della RSU e di alcuni dipendenti, ci è stato assicurato che l'amministrazione concederà ugualmente un contributo, quasi come quello previsto dal bando, sul costo dell'abbonamento ai trasporti pubblici utilizzando i famosi fondi regionali erogati per la mobilità sostenibile, possiamo dire di essere soddisfatti ma resta l'amaro in bocca per un occasione perduta che dava all'amministrazione la possibilità di promuovere, oltre al perseguimento dei fini istituzionali, un'immagine positiva della propria organizzazione ..... ... viaggiamo sempre come fanalino di coda.

10 marzo 2008

5000 contatti con ...nuovi amici nel Blog

Oltre 5.000 contatti raggiunti in poco tempo.
Quest'importante traguardo ci gratifica e ci sprona a collaborare sempre di più per il successo dell'informazione resa dal blog al servizio di tutti i colleghi.
L'interattività estesa a tutti quanti vogliono comunicare il loro libero pensiero sulle più svariate quotidiane tematiche sindacali dell'Ente costituisce oggi un pilastro insostituibile di reale democrazia.
Siamo altresì lieti di annunciare l'ingresso nel blog di altri 3 membri della RSU. Il totale aderenti al blog è ora pari a 10 persone su un totale di 15 componenti della RSU.

L'informazione libera, trasparente ed indipendente non si arresta e continua al servizio di tutti quanti i dipendenti.

Produttività e straordinari situazione

Venerdì 7 marzo, si è tenuto un tavolo tecnico sul tema delle nuove modalità di selezione del titolare di P.O. e di Alte Professionalità (dove peraltro discutendo sulle modalità di attribuzione delle stesse e sui suoi criteri, si è notato che le posizioni tra la RSU e l’amministrazione sono ancora molto distanti).
Sul fronte pagamenti produttività é emerso come l’amministrazione procederà al pagamento dei progetti obiettivo 2007 (che ricomprendono anche gli straordinari) solamente dopo la verifica del peg e la valutazione dei dipendenti.

Ciò fa presumere che occorra ancora attendere perlomeno fino al termine del mese di aprile.

Tuttavia occorre sottolineare come tutti i pagamenti dei progetti obiettivo 2007, così come la produttività 2007 (raggiungimento obiettivi), sono subordinati all'esito del ricorso "pendente sulla produttività" presentato da una parte dei dipendenti dell'ex ministero del lavoro e sostenuto dal sindacato UIL.
Potrà pertanto accadere che alcuni progetti vengano pagati, e che altri invece lo siano solo in parte o peggio ancora rimandati. E’ intenzione infatti dell’amministrazione richiedere uno specifico parere all’ARAN circa il contenzioso in atto, al fine di poter così addivenire ad una definitiva soluzione della controversia.

05 marzo 2008

SEMPRE ......PRESENTI !

5° CLASSIFICATI !


Pubblichiamo anche noi il recente comunicato stampa del 3 marzo 2008 diffuso dall'Ente

PUBBLICO IMPIEGO - Sondaggio sull'assenteismo: bene la Provincia di Cuneo E' tra le Province più virtuose d'Italia, pochi giorni di assenza. Il presidente: “Sono soddisfatto per il risultato raggiunto”.
Con una media di 11 giorni di assenza all'anno (erano 11,8 l'anno scorso) i dipendenti della Provincia di Cuneo si collocano tra quelli più virtuosi di tutta l'Italia, migliorando ancora la loro posizione passando dal 6° al posto nella classifica generale. Al 1° posto c'è la Provincia di Frosinone. Il sondaggio è stata realizzato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” che ha messo a confronto i dati sulle assenze dal lavoro rilevati nei diversi comparti del pubblico impiego nel 2006, passando in rassegna, in particolare, la situazione nei grandi Comuni e nelle Province.
Nella pubblica amministrazione i giorni medi di assenza a livello nazionale di 22,7. Il numero più alto di assenze si è registrato alla Provincia di Brindisi (32,4 giorni medi), seguito da Pescara e Vibo Valentia entrambe a 27,8 giorni, quindi Ragusa (27,5), Crotone (26,1) fino a Torino record negativo per le Province piemontesi con 22,3 giorni medi. La statistica riguarda anche i Comuni: Cuneo è posizionato al 10° posto in classifica con 16,8 giorni di assenza medi annui.
La maglia nera tra i Comuni d'Italia va a Roma che con 39 giorni di assenze all'anno guida la graduatoria negativa.
Ecco il commento del presidente della Provincia di Cuneo: “Quella all'assenteismo è sempre stata una battaglia per la quale mi sono impegnato a fondo fin dai tempi del mio lavoro parlamentare e governativo. Questi dati sono significativi e mi chiedo se non sarebbe il caso di pensare ad un'inchiesta parlamentare che accerti le cause di tali disparità. Sono particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto dalla provincia di Cuneo: abbiamo migliorato ancora le nostre posizioni che confermano efficienza e continuità lavorativa”.

identikit dello stakanovista... in quale profilo ti riconosci?

Pubblichiamo, sul tema "sempre presenti" l' identikit dello stakanovista

La diagnosi per la dipendenza dal lavoro è molto difficile, perché i sintomi vengono spesso visti come impegno lavorativo, tanto che i workaholics sembrano attivi e pieni di voglia di vita. Si possono distinguere comunque 4 profili tipo, che sono la personificazione delle quattro principali motivazioni al lavoro, spinte all'estremo:
Il lavoratore ossessivo
Rappresenta il workaholic nel modo più significativo. E' colui che si presenta al lavoro per primo e va via per ultimo, che si porta il lavoro anche in vacanza, ammesso che ci vada, e che compie il suo lavoro sempre in modo perfetto.
Lavora in modo ossessivo anche quando non ha degli appuntamenti da rispettare. E' talmente ossessionato da tenere nascosto il lavoro davanti agli altri, per paura di dover passare qualcosa ai colleghi. Un'elemento tipico è quello che a una cosa conclusa ne segue subito un'altra ancora più importante.
Verso la famiglia usa spesso la scusa: "Fammi finire solo quest'ultima cosa , poi ho tempo per te" oppure "pensi che mi faccia piacere lavorare così tanto, ma lo faccio per la nostra vita, per te."
Questo tipo di workaholic si distingue dagli altri, perché la sua dipendenza è ovvia, visto che sta sempre lavorando.
Il lavoratore con attacchi improvvisi di lavoro
Workaholics con degli attacchi di lavoro si comportano normalmente fino al momento nel quale li prende un attacco di lavoro.
Il segno caratteristico della loro dipendenza è l'intensità e non la costanza. Si immergono nel lavoro in tal modo da perdere ogni senso di tempo e di orientamento.
Questa ossessione porta a una chiusura verso gli altri ambiti della vita, non si bada più a bisogni fisici e psichici.
Dopo un attacco di lavoro il dipendente di solito non è più in grado di fare niente. Si sente come un'alcolizzato dopo una sbronza. La rigenerazione tra un'attacco e l'altro gli costa talmente tanta energia, da non avere più tempo e forza per dedicarsi ad altre cose. In questo modo l'isolamento aumenta sempre più.
Il lavoratore nascosto
In questo caso possiamo distinguere almeno due tipi diversi. Nel primo caso il dipendente nasconde il lavoro davanti alla sua famiglia o ai suoi amici e si dedica al lavoro nei momenti in cui la possibilità di essere sorpreso è molto bassa.
Nel secondo caso il dipendente cerca continuamente delle scuse per poter svolgere il suo lavoro.

Il lavoratore con la permanente voglia di non far niente
Anche l'evitare di lavorare può essere un comportamento ossessivo che caratterizza la dipendenza dal lavoro. Questo tipo di workaholic riesce a lavorare bene solo sotto pressione. Tendono a rimandare tutto all'ultimo momento. Sono ossessionati dall'evitare le cose.
Questo "evitare" si riferisce a tutti gli aspetti della vita - lavoro, amicizie e persino bisogni fisici. La conseguenza sono sensi di colpa, i quali portano a una incapacità di agire.

"Sempre presenti": lettera pervenuta

Con riferimento ai recenti articoli relativi al bassissimo livello di assenteismo nell'Ente Provincia di Cuneo, apparsi sul Sole 24 ore, La Stampa e il Giornale, è stato apprezzato l'intervento dell'Assessore Massa che ha riconosciuto il merito di questo piazzamento ai dipendenti, sulla cui presenza in servizio è stata condotta l'indagine.
Occorrerebbe, per completezza, sommare questo risultato all'esito - ufficialmente sconosciuto, ma ufficiosamente trapelato - dello studio sui carichi di lavoro (di cui sarebbe gradita la pubblicizzazione). Lo scenario metterebbe ancor più in risalto come la responsabilità e la buona volontà dei singoli dipendenti abbiano compensato le non sempre favorevoli condizioni interne di lavoro.
Speriamo che la riorganizzazione attualmente allo studio riesca ad individuare la sottile linea di confine tra efficienza e sovraccarico

Gandolfo Marino
Marabotto Massimiliano
Marino Guido

28 febbraio 2008

CCNL anni 2006/2009

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il personale
del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

Quadriennio normativo 2006-2009
Biennio economico 2006-2007


Indice
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. 3
CAPO I. 3
Art. 1 Campo di applicazione. 3
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto. 4
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO.. 5
CAPO I DISPOSIZIONI DISCIPLINARI. 5
Art. 3 Codice disciplinare. 5
Art. 4 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 9
Art. 5 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale. 11
TITOLO III IL TRATTAMENTO ECONOMICO.. 13
Art. 6 Stipendi tabellari 13
Art. 7 Effetti dei nuovi stipendi 14
Art. 8 Incrementi delle risorse decentrate. 15
Art. 9 Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria 17
Art. 10 Clausola di rinvio. 18


Dichiarazione congiunta n. 1. 19
Dichiarazione congiunta n. 2. 19


Tabella A 20
Tabella B 21
Tabella C 22

TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

Art. 1Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007, di seguito denominati ”enti”, in servizio alla data dell’1.1.2006 o assunto successivamente.

2. Al personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

Art. 2Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art.48, comma 3, del DLgs.n.165/2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo, ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.



TITOLO IIRAPPORTO DI LAVORO

CAPO IDISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 3Codice disciplinare

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.

2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi.

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;

d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.

11. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.

12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art.25 (codice disciplinare) del 6.7.1995, come modificato dall’art.25.1.2004.

13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL sono disapplicate le disposizioni dell’art.25 come sostituito dall’art.25 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 4Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, fatta salva l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Sulla base della valutazione derivante dall’esito del procedimento disciplinare si applica la sanzione di cui all’art.3, comma 8, lett.g). Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.

3. Qualora l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dare luogo a sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art.24, comma 1, lett .b) del CCNL del 22.1.2004.

4. Fatto salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

5. Per i soli casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.

6. L’applicazione della sanzione prevista dall’art.3 (codice disciplinare), come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’art.5, comma 2, della legge n. 97 del 2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

8. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dall’art.653 c.p.p. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato “perché il fatto non costituisce reato” non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.

9. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis, del c.p.p.

10. Il dipendente licenziato ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma 8, lett. c) ed e) e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di appartenenza all’atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso ordinamento professionale.

11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli.

12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL, con riferimento ai fatti ed ai comportamenti intervenuti successivamente alla stessa. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art.25, commi 8 e 9, del CCNL del 6.7.1995 e quelle dell’art.26 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 5Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 3 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso).

3. L’ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.

4. Resta fermo per tutti gli enti del comparto l’obbligo di sospensione del lavoratore in presenza dei casi già previsti dagli artt.58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.

5. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 4 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste”, “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art.4, comma 8, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito della condanna penale.
10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, la sospensione cautelare dal servizio, dipendente dal procedimento penale, è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo casi in cui, per reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste ai commi 7 ed 8 dell’art.3 (codice disciplinare), l’ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità dello stesso a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivargli da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.

11. Qualora la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari dell’ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.

12. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione definitiva del CCNL. Dalla medesima data sono disapplicate le disposizioni dell’art. 27 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 27 del CCNL del 22.1.2004.


TITOLO IIIIL TRATTAMENTO ECONOMICOCAPO I

Art. 6Stipendi tabellari

1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella A allegata al CCNL del 9.5.2006, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

2. A seguito dell’applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C.

3. Sono confermati:
a) la tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell’art. 5 del CCNL del 9.5.2006;
b) la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
c) gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, ivi compresi quelli previsti dall’art.29, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.9, comma 1, del CCNL del 9.5.2006;
d) indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004.

Art. 7Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto, relativa al biennio 2006 - 2007, le misure degli incrementi di cui all’art. 7, comma 1, ed all’allegata tabella A hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c. (indennità in caso di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi dei valori delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell'art. 7, comma 1, e nella allegata tabella A hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.

Art. 8Incrementi delle risorse decentrate

1. Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, in coerenza con il quadro normativo delineato dall’art.1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n.296, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nelle misure, con le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti di seguito indicati. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso essere applicate dagli enti, in mancanza delle condizioni e dei requisiti previsti.

2. Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, incrementano, dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;
b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.

4. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per il 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Camere di Commercio incrementano, con decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:
a). fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 34% ed il 26%;
b). fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 26%.

6. Le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia non superiore al 35 %, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza. In aggiunta a tale aumento, le Regioni, qualora il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente depurata della spesa sanitaria sia uguale o inferiore al 35%, incrementano, con decorrenza dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 3, fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

7. Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un importo massimo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

8. Gli incrementi indicati nei commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

9. La verifica della sussistenza del rapporto richiesto dai commi precedenti per l’incremento delle risorse decentrate è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativo all’anno 2007.

Art. 9Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria

1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell’art.5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 10Clausola di rinvio

1. Le parti, in considerazione del ritardo con il quale sono state avviate le trattative per il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, ritenendo prioritario concludere in tempi brevi la presente fase negoziale, si impegnano a disciplinare, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, le seguenti materie:
a) attuazione dei principi e dei contenuti dell’Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, sottoscritto in data 6 aprile 2007 (Memorandum sul lavoro pubblico e la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche siglato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI, il Presidente dell’UNCEM e le Organizzazioni Sindacali), per la parte demandata alla contrattazione collettiva ed in relazione agli istituti da trattare;
b) semplificazione delle modalità di calcolo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa e nuova struttura della retribuzione;
c) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
d) modalità attuative dell’art.14 del CCNL del 9.5.2006;
e) sistema di classificazione professionale, con prioritario e particolare riferimento ai profili indicati nell’art.12 del CCNL del 22.1.2004 ed alle alte professionalità;
f) predisposizione del testo unificato delle vigenti disposizioni contrattuali.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.



Dichiarazione congiunta n. 2

Con riferimento alla disciplina dell’art.9, le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione del numero minimo dei mesi utili per partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, devono essere considerati tutti i mesi di permanenza del lavoratore nella posizione economica in godimento, ivi compresi quelli maturati antecedentemente alla sottoscrizione del CCNL.







21 febbraio 2008

trasporto locale : e-mail giunta da una collega

Con riferimento all'articolo sulle agevolazioni per il trasporto pubblico, pubblicato sul blog, mi preme sottolineare che il circolo ricreativo della provincia da anni ha stipulato un accordo con il gestore dei parcheggi a pagamento nel comune di Cuneo, riuscendo ad ottenere gli abbonamenti mensili a prezzi agevolati per i dipendenti provinciali (favorendo ovviamente in questo modo il trasporto privato!). Nulla invece è mai stato fatto per venire incontro a coloro che viaggiano con i mezzi pubblici (come la sottoscritta che da anni viaggia nel tratto Vernante-Cuneo in treno). Mi pare che il concetto di "mobilità sostenibile" non sia esattamente questo! Queste osservazioni erano già state avanzate nel 2002 dal nostro settore, con una lettera inviata all'assessore del personale, al dirigente del personale e anche ai sindacati, ma purtroppo erano cadute nel nulla. Sarebbe ora che ci muovessimo!!!

Stefania Viale

Settore Tutela Ambiente

Problemi tecnici al momento irrisolvibili per la votazione

Ci scusiamo con tutti quanti i colleghi, ma per evidenti problemi tecnici riscontrati con la rete informatica della Provincia (l'Ente è esente da colpe), siamo ora costretti a sospendere i test voto.

Il programma sondaggio residente sul blog, al pari di molti altri, memorizza infatti l'indirizzo IP del p.c. da cui si vota onde evitare che si possa procedere a votazioni multiple.
Per ragioni di sicurezza della rete, gli "indirizzi" IP della Provincia (n. che contraddistingue ogni p.c. verso l'esterno) sono di fatto, pochissimi.
Ciò ha permesso a pochi colleghi (i "primi arrivati per zona di lavoro") di esprime una preferenza.
Per tutti gli altri è stato quindi impossibile procedere al voto in quanto il programma del blog ha di fatto verificato come i p.c. dell'Ente che si collegavano, erano tutti quanti contraddistinti dai "medesimi numeri di targa" (indirizzi IP), indirizzi che risultavano, di fatto, aver già votato !

Pertanto ciò ha impedito la votazione, votazione che rimane solamente possibile con l'utilizzo di personal computer esterni alla rete dell'Ente.
Siamo fortemente convinti della validità dell'iniziativa proposta (sondaggio) e pertanto ricercheremo nuove soluzioni alternative atte a permettere l'espressione di pareri da parte di tutti i colleghi (neppure l'utilizzo della intranet potrebbe, al momento, risolvere il problema).


18 febbraio 2008

Problemi tecnici sondaggio

Abbiamo registrato problemi tecnici legati alla votazione nell'ambito dei sondaggi online. Ce ne scusiamo ed auspichiamo che possano esser presto risolti.

14 febbraio 2008

Test voto

il blog continua a crescere.
Con il tuo aiuto possiamo migliorare le scelte sindacali. Vogliamo semplicemente sempre più coinvolgerti. Troverai, nella colonna posta a lato, che normalmente contiene in evidenza il riepilogo dei temi postati, due sondaggi. Il primo a tema il gradimento o meno dell'attuale orario di lavoro ed il secondo relativo alla trasparenza operativa che deve adottare la rsu.
Cosa ne pensi? Dai in ogni caso una risposta, molto, poco, favorevole, contraria ettc.
Se l'esperimento otterrà successo, lo potremo adottare per molteplici iniziative. L'anonimato è comunque garantito.
Riteniamo opportuno segnalare come i "sondaggi rappresentativi", ai sensi delle direttive dell'Autorità garante delle comunicazioni, non hanno valore statistico. I risultati che forniscono non hanno, cioè, la pretesa di rappresentare l'opinione di gruppi di persone. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente, che hanno l'unico scopo di permettere agli utenti che lo desiderano di esprimere la propria personale opinione.

13 febbraio 2008

BOOM d'adesioni alla selezione per 1 posto da coordinatore Uscieri !

Un plotone di B in..........in marcia!


Da tempo le selezioni interne erano, nell'Ente, di fatto ferme ai blocchi di partenza (la normativa vigente lega attualmente e purtroppo, il numero di assunzioni effettuate "dall'esterno" al numero di verticalizzazioni programmabili).

Grazie ai numeri della stabilizzazione (35 nel 2007), 40 sono i posti che si sono resi disponibili per la progressione di carriera dei dipendenti provinciali (di cui n.20 previsti nel piano occupazionale 2007 e n. 20 programmati per il 2008 - piano, quest'ultimo, che sarà presumibilmente predisposto entro la prossima primavera).

Con apposito post avevamo preannunciato il primo bando di selezione per la copertura di 1 posto di coordinatore uscieri.
Non senza sorpresa abbiamo appena appreso come siano ben 48 i colleghi di cat. B che aspirano alla copertura dell'agognato posto messo a concorso.
Il "messaggio" che traspare è ovvio.
Cresce inevitabilmente l'insofferenza ed il disagio degli appartenenti alla categoria B, spesso gravati di mansioni superiori......senza alcuna ricompensa (in termini di aspettativa di carriera).

E dire che un noto segretario sindacale (UIL), aveva, in campagna elettorale inviato una lettera con pronta la soluzione finale!: " tutti quanti i B presto in cat. C grazie alla riorganizzazione in atto nell'Ente ed in barba alle leggi vigenti!". Purtroppo, è notizia di alcuni giorni fà, l'autore dell'e-mail ha specificato, nel corso dell'ultima seduta di contrattazione tenutasi con la delegazione di parte pubblica, che ci vorranno, per la traduzione delle sue idee .......anni, anni e anni!.
Altri sindacalisti, per non sfigurare in termini di "boutade", avrebbero concorso ad alimentare la favola dell'imminente avvio di una specifica mega ed unica procedura concorsuale riservata ai colleghi di cat. B per il fatidico accesso in cat. C. Inutile ricordare come "il piano" sia miseramente naufragato con la presentazione ed approvazione da parte della giunta del piano occupazionale 2007 e del regolamento delle selezioni verticali!.

Cosa si può realmente fare in concreto?
Occorre, senza dubbio, definire, nell'ambito del piano occupazionale 2008, un più incisivo piano di verticalizzazione per gli appartenenti alla cat. B (in termini numerici rispetto al piano occupazionale 2007), il tutto con l'ovvia osservanza della vigente legislazione.
La deregulation vissuta agli albori dell'anno 2000 rimane un lontano ed inimitabile ricordo.
Un serio ed auspicabile impegno programmatico da parte dell'Ente la via percorribile per risolvere l'annoso problema.

Valigie pronte presso l'Area dell'Agricoltura? Il cammino verso un'unica sede in Cuneo?

Quando si discute di uffici, non possiamo che registrare la storica cronica assenza della benché minima politica e strategia operativa da parte dell'Ente. Spazi angusti e sovraffollamento le problematiche che da sempre affliggono i dipendenti provinciali.

Per quanto concerne la città di Cuneo, oltre alla sede principale, sono infatti ben 3 le succursali (ex I.P.I., C.so Dante e corso Nizza). In taluni casi gli affitti pagati dalla Provincia, sono ormai ....alle stelle (.......persino meglio pagarsi il mutuo per l'acquisto?).

Ora, con il trasferimento degli uffici dell'ARPA, si sono resi liberi i locali siti al piano terra ed al 1° piano nell'edificio sede della Provincia in Cuneo, manica di via Massimo d'Azeglio.

Da alcuni giorni sono quindi iniziati i lavori di ristrutturazione dei locali che presumibilmente ospiteranno l'intera Area dell'Agricoltura ora ubicata nel palazzo di c.so Dante. Ricordiamo come l'affitto di questa sede è interamente finanziato dalla Regione Piemonte in quanto l'agricoltura è una delle funzioni conferite alla Provincia, per la quale la Regione Piemonte continua a provvedere alle spese di funzionamento.

L'idea di base è ora quella di riunire presso la sede di C.so Nizza in Cuneo, tutti quanti i dipendenti che operano in città.
Allo studio vi è infatti un'operazione "immobiliare" che coinvolge il Comune di Cuneo e dei privati.

Si parla infatti di cessione dell'area dell'Ex I.P.I. e, reinvestimento di parte delle risorse ricavate per l'edificazione con prolungamento dell'attuale sede in Cuneo, "manica" lato Via Massimo d'Azeglio. E' previsto l'abbattimento dell'edificio che attualmente ospita la protezione civile provinciale e la costruzione di un garage sotterraneo (3 piani) che dovrebbe ospitare c.a. 300 autovetture dei dipendenti.

Tempi di costruzione previsti c.a. 3/4 anni.
Si tradurrà tutto ciò in realtà? ........vigileremo !