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19 giugno 2008

Lettera inviata da 2 componenti UIL

Già abbiamo pubblicato la lettera pervenuta da 2 soli dei 5 colleghi sindacalisti UIL della RSU (Di Vito e Vinay) in data 30 maggio (note di risposta).
Inutile dire che ci sarebbe piaciuto vedere allineati sulle posizioni espresse anche i rappresentanti dei cantonieri e dei capi cantonieri, ovvero i rimanenti 3 componenti UIL della RSU.

Per maggior visibilità, ripubblichiamo ora il testo integrale:

Le vecchie abitudini sono dure a morire!

A seguito della pubblicazione sul blog del post titolato “RICORSO UIL, E’ CAOS SULLA PRODUTTIVITA’ A SEGUITO DI PARERE ARAN” noi, componenti RSU UIL, vorremmo illustrare come stiano le cose.

Riprendendo la ormai stantia questione, è vero che la UIL, in perfetto accordo con le altre OO.SS., in data 9 gennaio 2006 ha firmato il contratto integrativo aziendale del 2005 che, al proprio interno, prevedeva la riduzione del premio incentivante per coloro che percepiscono emolumenti di natura incentivante (da individuare attraverso apposito protocollo tra le parti), questo nella convinzione ,ora confermata anche dall’ARAN, che la RIA non rientrasse nel salario accessorio.

E’ vero che la UIL, allorché si è addivenuti alla redazione di un Regolamento che indicava quali soggetti alla perequazione i dipendenti ex ANAS e i dipendenti ex Ministero, allegava una dichiarazione a verbale per meglio chiarire la propria linea; linea che, come già sopra detto, ritiene improponibile un sistema perequativo che consideri la RIA parte del salario accessorio.

E’ vero che la UIL, come naturale per una Organizzazione sindacale, ha sostenuto i colleghi ( che ci rifiutiamo di definire “provenienti dal Ministero del Lavoro”) che percepiscono la RIA, esclusi in toto o parzialmente dall’erogazione della produttività, nel tentativo di conciliazione avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, a tutela di una comunque legittima loro richiesta.

E’ vero che, su sollecitazione unitaria della RSU per la ricerca di un definitivo chiarimento in materia, l’Amministrazione Provinciale ha chiesto all’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni che offre assistenza agli Enti tramite formulazione di orientamenti per l’applicazione uniforme dei CCNL), evidentemente e, pare, correttamente individuata dall’Amministrazione stessa come soggetto competente, un parere per chiarire definitivamente se la RIA sia da considerare salario accessorio o fisso.

Chiedendoci, forse ingenuamente, se, a fronte di un esito differente, ci sarebbe stata la attuale contestazione sulla validità del parere espresso è comunque vero che l’ARAN ha dato una risposta che CONFERMA la tesi sostenuta dalla UIL che, molto semplicemente, può essere così riassunta:

- Il parere dell’ARAN non è immediatamente vincolante come non lo sono i pareri legali o sindacali. Però, contrariamente a quanto sostenuto nel Blog, il parere espresso rientra a pieno titolo nelle competenze dell’ARAN in quanto, essendo relativo alla uniforme applicazione di CCNL di lavoro (nello specifico alla uniforme applicazione dell’art. 28, comma 7 del Contratto Comparto Regioni – Autonomie Locali), rientra nella previsione normativa dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs 165/01.

- Con il suddetto parere l’Aran conferma la necessità di stabilire, durante la contrattazione decentrata, le regole di perequazione tra compensi di produttività e alcuni trattamenti economici accessori facendo l’esempio dei “compensi professionali per gli avvocati, quelli per i progetti interni (legge Merloni), i compensi ICI, ecc.”
- L’Aran solleva dubbi in un sistema perequativo che equipari tutte le tipologie di trattamenti accessori ai compensi per produttività, perché – sottolinea – “non tutti i compensi accessori hanno una medesima finalità con conseguente ingiustificato appiattimento retributivo”.
- E’ dell’avviso che è da escludere che i trattamenti ad personam riconosciuti ai singoli lavoratori per effetto di leggi o CCNL, siano da equiparare ai compensi per produttività (es. RIA)

Pertanto il parere dell’ARAN, chiaro e semplice come sopra, ci aiuta a capire che il metodo perequativo che si intendeva adottare ha delle storture che vanno sanate per non danneggiare altre categorie di lavoratori.

Ci spiega che, come già detto, i trattamenti “ad personam” riconosciuti per effetto di Legge o di Contratto, non possono considerarsi come trattamento accessorio equiparabile ai compensi per produttività

Per quanto riguarda la nota pubblicata sul blog, amareggia il dover constatare che, anche a distanza di anni, persiste il tentativo di coltivare ulteriore malessere tra i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale e gli “ex dipendenti del Ministero del Lavoro”: essi vengono infatti definiti “colleghi sponsorizzati” solo perché hanno fatto valere un diritto contrattuale; viene rinfacciato che sono stati regolarmente pagati molteplici istituti contrattuali che compongono la produttività quali ad esempio le P.O., gli specifici progetti obiettivo, la reperibilità, lo straordinario e le indennità di responsabilità.


Relativamente alle P.O occorre fare un certo numero di precisazioni.
Il numero delle PO è strettamente collegato alla dislocazione sul territorio degli uffici decentrati ed alle competenze effettivamente svolte. L’espressione “dimensione similare al nostro” in realtà non dice nulla in quanto diversa è la organizzazione che le diverse Province si sono date per la gestione del mercato del lavoro. Indipendentemente da ciò la individuazione dei responsabili dei CPI come PO non è dissimile da e quanto effettuato dalle Amministrazioni che non hanno trattenuto le competenze in un solo servizio centralizzato, con conseguente riduzione dei CPI a meri sportelli . Sono inoltre al momento, come noto, ed in attesa di nuova regolamentazione, altri fattori, come responsabilità, professionalità, numero di dipendenti da coordinare, carichi di lavoro, competenze attribuite, ecc. a giustificare l’esistenza delle singole PO.

Da quando poi la posizione organizzativa è considerata come trattamento accessorio equiparabile al compenso di produttività? E’ per lo meno curioso il fatto che qualcuno da un lato contesti le PO già esistenti e dall’altro ne solleciti la creazione di nuove, magari per realtà considerevolmente più ridotte rispetto ai CPI

In ultimo il sistema di ponderazione deve essere applicato solo alle PO dei Centri per l’Impiego o anche a tutte le altre esistenti nell’Ente? La presunta “sperequazione interna” non è forse generalizzata e non solo circoscritta all’interno dei soli “ex dipendenti del Ministero del Lavoro”?


Per quale motivo gli “ex ministeriali” dovrebbero, se previsto, rimanere reperibili per le urgenze senza che venga loro pagata la reperibilità? Per quale motivo dovrebbero lavorare extra orario senza pretendere il relativo compenso? Per quale ragione loro dovrebbero sentirsi dei privilegiati nel percepire reperibilità e straordinari?

Per mera curiosità poi, quali “ex dipendenti del ministero del Lavoro” percepiscono una indennità di reperibilità collegata alla loro funzione?

La nota che leggiamo sul blog non riesce a farli sentire in colpa per il fatto che l’Amministrazione consenta la possibilità di percepire tutti i trattamenti economici accessori previsti per la generalità degli altri dipendenti dell’Ente, considerato il fatto che sono e si sentono tutti dipendenti dalla stessa Amministrazione, in assenza di diritti di primogenitura.



Preoccupante, soprattutto dal punto di vista sindacale, invece è continuare a guardare indietro alla ricerca di anomalie tese a dividere più che amalgamare i colleghi, anziché proiettarsi nel futuro per migliorare la condizione di tutti smettendo, una volta per tutte e a riprova di una raggiunta maturità, di definirli “ex dipendenti del Ministero del Lavoro” o semplicemente “ricorrenti”, anche se poi viene offerta una forma di adozione per la tutela nei confronti di eventuali, e suggerite dagli stessi, rivalse della Amministrazione nei loro confronti!

Possiamo, a questo punto, sperare di essere finalmente accettati anche da certe sigle sindacali, dal momento che i colleghi già lo fanno da tempo, come dipendenti dell’Amministrazione Provinciale a tutti gli effetti.e di non essere costantemente il perno di diatribe sindacali e falsi alibi per il mancato raggiungimento di risultati utili?

In merito a ciò vorremmo semplicemente ricordare che i contenziosi appoggiati dalla UIL in nessun modo sono causa diretta o indiretta di disapplicazioni e/o parziali applicazioni di norme contrattuali esistendo, come confermato anche nell’ultima riunione del tavolo di contrattazione, la possibilità economica di provvedervi, come unitariamente richiesto da TUTTE le sigle sindacali.


Simonetta di Vito
Eugenio Vinay

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