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Era già nell’aria
da alcune ore e alla fine la notizia ha trovato conferma: la Corte
costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul sistema elettorale delle
Province e, dunque, sulla loro natura di enti locali territoriali di
secondo livello, e sul trasferimento delle funzioni statali e regionali
(ora esercitate dalle amministrazioni provinciali) ai Comuni, ha deciso
di rinviare a nuovo ruolo il giudizio in attesa che il procedimento sul
riordino/riduzione avviato dal Governo sia completato.
Ritengo, però, sia utile un’attenta
riflessione su questo rinvio operato dal giudice delle leggi. A me
sembra che, nel caso specifico, siamo in presenza di un decreto del
Presidente con scopi meramente dilatori, ossia finalizzato a differire
il più possibile questioni scomode e dal forte impatto
politico-istituzionale. In base al principio che regola l’attività della
Corte costituzionale, la corrispondenza tra quello che è richiesto e
quello sui cui verte la decisione, nulla impediva al giudice delle leggi
di assumere una decisione su aspetti come quello della natura dell’ente
e delle funzioni che, sul piano normativo, sono già consolidati.
Infatti, l’ultimo decreto-legge del Governo Monti sul riordino,
approvato nell’ultima seduta del Consiglio dei Ministri, non incide né
sulla qualificazione giuridica delle Province, quali articolazioni della
Repubblica con rappresentanza politica di secondo grado (se non in
relazione al numero dei consiglieri provinciali), confermando in questo
modo l’impianto del salva Italia (decreto-legge n. 201/2011), né
interviene sulla titolarità delle funzioni statali e regionali, ma oggi
delegate alle Province, che dovranno essere riallocate a livello
comunale.
Proprio la mancanza di una decisione in
materia da parte della Corte, sebbene perfettamente legittima sotto il
profilo procedurale, avrebbe in realtà aiutato a fare chiarezza circa le
diverse problematiche emerse in questi mesi, collegate agli interventi
normativi dell’Esecutivo e, forse, avrebbe consentito al legislatore di
capire quali limiti, se la Corte li avesse ravvisati, non possono essere
oltrepassati dalle fonti interne subordinate alla Costituzione quando
mettono mano all’ordinamento degli enti locali. Peccato, perché sarebbe
stata una bella occasione.
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